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Prevenzione rischi incendi boschivi:ordinanza del Sindaco Occhiuto

25 giu 2011

Su proposta dell'Assessore comunale alla Protezione civile Carmine Vizza, il Sindaco Mario Occhiuto ha emanato un'ordinanza per la prevenzione dei rischi legati agli incendi boschivi.

Obiettivo dell'ordinanza sindacale, sollecitata dall'Assessore Vizza, nell'ambito dell'attività di prevenzione volta a limitare fortemente i rischi di incendi per i terreni incolti e boschivi, è quello di predisporre adeguati interventi sui siti ritenuti maggiormente a rischio e precisamente in prossimità di nuclei, centri abitati e/o case sparse,  e strade a ridosso di centri abitati e rurali.

Per le aree e i reliquati di proprietà comunale, l'Amministrazione di Palazzo dei Bruzi sta provvedendo alla messa in sicurezza, con lavori di diserbamento e risanamento ambientale eseguiti dalla Cooperative sociali di tipo "B" e dai lavoratori dell'Afor distaccati per 4 mesi a Cosenza.

Ma per le aree private l'onere di provvedere - secondo quanto previsto nell'ordinanza del Sindaco -  ricade sui proprietari e conduttori dei fondi agricoli.

Pertanto, tutti i proprietari di aree, terreni incolti o abbandonati, urbani o a ridosso di centri abitati ed i conduttori di fondi agricoli vengono, nell'ordinanza, invitati ad effettuare interventi di pulizia e di taglio delle erbe spontanee che, nella maggior parte dei casi, risultano essere causa di innesco e propagazione d'incendi.

Sulla scorta di quanto disposto dall'ordinanza, ai proprietari ed ai conduttori viene chiesto, in particolare, di provvedere con propri mezzi alla formazione di una fascia di rispetto di almeno 30 metri dalle abitazioni, priva di foglie, rami e quant'altro possa generare incendi; di realizzare sui terreni di proprietà lungo il confine di boschi e incolti produttivi una fascia di rispetto di almeno 5 metri e di una fascia di almeno 20 metri dalle sedi stradali.

Proprietari e conduttori dovranno ottemperare all'ordinanza sindacale entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste in normative specifiche, per le violazioni dell'ordinanza del Sindaco saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie che andranno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art.7 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.16 della legge 16 gennaio 2003 n.3.

L'attività di vigilanza, volta a monitorare il territorio ed a verificare il rispetto dell'ordinanza, sarà assicurata attraverso squadre appositamente coordinate, composte da personale della Protezione civile e della Polizia Municipale.