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Lotta all'amianto: ordinanza del Sindaco per soggetti pubblici e privati

13 gen 2012

L’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto è il preciso obiettivo della Legge regionale n.14 del 2011.
Per ottenere il risultato la legge prevede una serie di adempimenti, a carico sia di soggetti pubblici che privati.
Il Sindaco Mario Occhiuto ha firmato oggi una ordinanza che, richiamata la legislazione vigente, ricorda gli obblighi prescritti, per i quali, in estrema sintesi, i soggetti pubblici e privati devono comunicare all’Asp la presenza di amianto nelle loro proprietà e devono aggiornare annualmente la comunicazione.
Il Sindaco mette a disposizione un ufficio che ha lo scopo precipuo di agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto. Si tratta dello sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) attivato presso l’ufficio di protezione civile, sito in Cosenza, alla via degli Stadi.

Più in particolare, ecco alcuni stralci dell’ordinanza con le disposizioni da tenere presenti:
“È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di darne comunicazione all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, e a tutti i proprietari di impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e alla Regione Calabria la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l’informazione annualmente, così come prescritto dall’articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14.
2. Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i suddetti proprietari potranno rivolgersi allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) attivato presso l’ufficio di protezione civile, sito in Cosenza, alla via degli Stadi (TEL. n. 0984 813715; FAX 0984 34487; E-MAIL: emergenza.amianto@comune.cosenza.it), referente sig. CIANCIARUSO MICHELE, presso cui sono disponibili appositi modelli.
3. I suddetti modelli dovranno essere ritirati a cura dei proprietari obbligati entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza.
4. I proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto (nel caso di condomini, i rispettivi amministratori), entro quarantacinque giorni dal ritiro del modello di cui sopra, devono consegnare direttamente, o spedire a mezzo raccomandata postale, il modello debitamente compilato allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di Cosenza, che ne curerà l’inoltro all’ASP di Cosenza, per il prosieguo dell’iter procedimentale. Gli elementi acquisiti saranno posti a base del Piano comunale, che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e conterrà il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza.”

Seguono alcune avvertenze:
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“- che la consegna/spedizione del modulo di censimento, debitamente compilato, allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di Cosenza sostituisce la comunicazione prescritta, a carico dei proprietari degli immobili, dall’articolo 12, comma 5, della legge statale 27 marzo 1992, n. 257 e dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;
- che l’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra Euro 2.582,29 ed Euro 5.164,57 in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell’amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;
- che i proprietari, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia, e l’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra Euro 50,00 e Euro 100,00 in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell’amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;
- che, nel caso in cui l’amianto presente nell’immobile censito, è in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 6 settembre 1994.”


In allegato il testo integrale dell’ordinanza
 

Allegato: Ordinanza sindacale amianto.pdf (104 kb) File con estensione pdf