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Notte di Capodanno: vietata la vendita di superalcolici e delle bevande in vetro. Vietati anche i fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale

divieto di vendita di superalcolici
30 dic 2019

In occasione dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno, al fine di garantire il decoro urbano e contrastare fenomeni come l’abbandono di bottiglie di vetro frantumate e/o lattine che possono costituire un serio pericolo per la pubblica incolumità e ancora per scongiurare il rischio di episodi di ebbrezza alcolica in luoghi pubblici con altissimo affollamento, con l'eventuale coinvolgimento di minori, il Comandante della Polizia Municipale, arch.Giuseppe Bruno, ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati al rispetto delle recenti disposizioni in materia di sicurezza degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche.
Valutata la necessità di assumere ogni iniziativa al fine di garantire il normale ed ordinato svolgimento dell'evento previsto per la notte di San Silvestro in Piazza XV Marzo, prevenendo comportamenti individuali e collettivi, che possono arrecare pregiudizio ai singoli ed alla collettività, viene ordinato che per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica su Piazza XV Marzo - Corso Telesio - Via Paradiso - Via F. Petrarca – Via G. Pezzullo, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2020:
è fatto divieto assoluto a chiunque di:

1) somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o altri contenitori atti ad offendere. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita; per la vendita in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi e al loro smaltimento;

2) di introdurre, consumare o detenere bevande:

in bottiglie/contenitori di vetro e/o di qualsiasi altro materiale atti ad offendere;
in bottiglie/contenitori di plastica chiusi con tappo o altro rigido sistema;

3) consumare, somministrare e vendere, bevande superalcolici;

4) di introdurre o detenere:
spray urticanti;
penne e puntatori laser;
valigie, trolley ed involucri ingombranti;
ombrelli con puntale;
aste telescopiche;
liquidi infiammabili.

5) Sono esclusi dai sopraddetti divieti il possesso, trasporto e detenzione di presidi sanitari e farmaci, ovvero i contenitori in vetro utilizzati per sostanze chimiche o di altra natura, necessarie per interventi di pubblica necessità o soccorso.
Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per l’inottemperanza dell'ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 - Bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., da 25 euro a 500 euro.

Chiunque, in violazione dell'ordinanza cagioni condizioni di ubriachezza altrui, è in ogni caso perseguibile a norma degli Art. 690-691 del Codice Penale, salvo altre ipotesi che gli organi di Polizia Giudiziaria ovvero l’Autorità Giudiziaria, se ed in quanto notiziata, ritenessero applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento con l’avvertenza che si provvederà a segnalare l’eventuale inosservanza alle autorità competenti al fine dell’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Il Comandante della Polizia Municipale ha inoltre emanato un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, ravvisando l’urgenza di adottare provvedimenti adeguati al fine di evitare un grave pericolo per l’incolumità pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili in zone molto affollate, in considerazione del fatto che l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro potrebbe causare danni all’incolumità delle persone, danneggiamenti a cose, nonché pericolo di incendi.
L'ordinanza prevede che nei giorni 31 DICEMBRE 2019 e 1° GENNAIO 2020 è VIETATO su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

l’utilizzo e la vendita di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico non conforme alla normativa vigente;

l’utilizzo di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico: mortaretti, petardi o simili, anche se di libera vendita, in luogo pubblico ed aperto al pubblico, ovvero in luogo privato da cui tali oggetti possono cadere su luoghi pubblici;

l’utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita, nei luoghi privati, fatte salve le licenze previste dalla vigente normativa di settore;

l’utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette;

la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico non autorizzato alla libera vendita, ferme restando le limitazioni di legge alla vendita ai minori di tali tipi di prodotti;

a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc. di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

E’ fatta salva la possibilità di eventuali deroghe in casi di straordinari ed eccezionali per eventi di particolare rilevanza, su richiesta di organizzatori di eventi e solo ed esclusivamente subordinati alla condizione che siano rispettati le normative vigenti ed acquisite tutte le autorizzazioni, nulla osta ecc. previsti e comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità pubbliche.
Il Comandante della Polizia Municipale ha chiesto, inoltre, al Prefetto di voler disporre adeguate misure per assicurare l'ausilio delle Forze di Polizia ai fini dell’attuazione del provvedimento adottato dal Comune.
 

Autore: Giuseppe Di Donna