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Appalto di distribuzione del gas, il Tar annulla la nomina fatta da Oliverio: Andrea Cuzzocrea è incompatibile all'incarico

il centro storico
31 lug 2018

La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con sentenza n. 1454 del 30 luglio 2018, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Cosenza contro la Regione Calabria, per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale, on. Mario Oliverio, relativo alla nomina del Commissario ad Acta per la gestione dell’appalto del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a favore di 77 Comuni della Provincia di Cosenza.

Come si ricorderà, il sindaco Mario Occhiuto aveva scritto al presidente Oliverio, richiedendo la revoca in autotutela della nomina dell’ingegnere Cuzzocrea quale commissario per dare avvio alle procedure di gara già di competenza dell’Atem 1 di cui il Comune di Cosenza è municipalità capofila. “Un atto illegittimo e grave”, aveva commentato a suo tempo il Sindaco ricordando che la riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, a regime, ha azzerato le concessioni comunali affidando il servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (ATEM) e non più per singolo Comune. Nello specifico, Cosenza doveva recepire le approvazioni consiliari della convenzione da parte dei municipi facenti parte di Atem 1, di almeno il 50% dei “PDR” dislocati nei vari territori, e più volte sono stati sollecitati i Comuni inadempienti (come è facilmente riscontrabile dagli atti).
Il Comune di Cosenza si era dunque più volte prodigato nel formulare solleciti ai Comuni inadempienti, ragion per cui il commissariamento era semmai più opportuno per tali Comuni (come richiesto con apposita nota del 09-08-2017 al MISE, ad oggi senza risposta) e non già per quello capofila al quale nulla è contestabile.
Mario Occhiuto aveva già evidenziato la circostanza della nomina operata.
E difatti, il Tribunale Amministrativo accogliendo le ragioni difensive del Comune di Cosenza, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Rosselli, ha rilevato la incompatibilità del Commissario ad Acta, ad esercitare le funzioni di gestione dell’importante appalto pubblico del valore di oltre 300 milioni di euro, in quanto l’ingegnere Andrea Cuzzocrea, nominato Commissario ad Acta dal Presidente della Giunta Regionale, riveste l’incarico di consigliere comunale del Comune di Rende e risulta essersi candidato come capolista alle ultime elezioni regionali nella lista Centro Democratico a sostengo di Mario Oliverio Presidente.

Al consigliere comunale legato da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune di Rende facente parte dell’ambito territoriale di Cosenza 1 Ovest è inibito l’esercizio di funzioni di gestione di appalti pubblici.

Il Tribunale Amministrativo, con una decisione definita dallo stesso organo giudicante “innovativa”, ha applicato in modo estensivo le disposizioni dell’art.7 comma 2 con l’art.11 del Decreto legislativo 8 Aprile 2013 n. 39, che disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale e di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali.

Il TAR afferma che la ragione di tali disposizioni normative “risiede nell’esigenza di mantenere anche all’interno del territorio della medesima Regione, una netta separazione tra gli incarichi di natura politica, involgendo l’attività di indirizzo politico amministrativo, e quelli prettamente gestionali, propri degli incarichi dirigenziali, ove svolti nell’ambito di enti di un certo rilievo e, quindi, di maggior peso, ciò al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e conflitti di interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche”.

Il Tribunale, oltre ad aver censurato la nomina di un consigliere comunale ad esercitare funzioni di gestione di appalti pubblici, ha riconosciuto e tutelato l’interesse del Comune capofila ad agire in giudizio, per completare il procedimento di gara, a nulla rilevando la scadenza, dei termini di pubblicazione del bando, non imputabile al comportamento della stazione appaltante, bensì alle inadempienze di alcuni Comuni dello stesso Ambito Territoriale, che sebbene sollecitati non hanno adottato gli atti di rispettiva competenza quali l’approvazione dello schema di contratto di gestione predisposto nei termini dal Comune di Cosenza, il quale adotterà gli ulteriori atti per garantire la gestione di un servizio pubblico essenziale. (In allegato, in basso, la sentenza)

Allegato: sentenza Atem.pdf (190 kb) File con estensione pdf
Autore: Iole Perito