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Ordinanza anti-botti per festività senza danni

19 dic 2013



Anche quest’anno il Sindaco Mario Occhiuto, privilegiando l’azione di prevenzione, ha emanato un’ordinanza per evitare che la perniciosa abitudine dei botti possa provocare danni a persone e cose.
Dopo aver fatto riferimento alla pericolosità di molti dei prodotti -quali petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere- che vengono utilizzati per festeggiare il Natale e l’anno nuovo, nel provvedimento reso pubblico oggi si dispone il divieto di utilizzare, nel periodo dal 23 dicembre al 2 gennaio su tutto il territorio comunale,
“ -qualsiasi tipo di articolo pirotecnico: mortaretti, petardi, o simili, anche se di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici;
- fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
- fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette.”
Inoltre “Nel su indicato periodo temporale è vietata la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico e la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18.”
Ancora “È fatto divieto a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.”
L’Amministrazione si appella alla collaborazione dei cittadini ma prevede anche sanzioni che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500,00.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva.
Di seguito l’ordinanza integrale.

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente recante il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici durante le festività natalizie e del nuovo anno a tutela dell’incolumità pubblica.
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IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine del festeggiamento del Natale e dell’anno nuovo con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno, a causa dell’utilizzo in numero rilevante di simili prodotti, si verficano a livello nazionale danni a cose ed infortuni alle persone anche letali o di grave entità;
- esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste ache per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e con la presenza anche di bambini;
- l’accensione e il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio e di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le preacuzioni minime di utlizzo e non si avvedono della presenza di bambini;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sua sicurezza e per quella degli altri;
TENUTO CONTO CHE:
- per le strade del centro cittadino, del centro storico e delle contrade sono in programma diverse iniziative che sicuramente richiameranno numerose persone di tutte le età;
- in particolare durante i festeggiamenti del Capodanno molte persone di qualsiasi età sono solite assembrarsi sulle vie cittadine per festeggiare l’arrivo del nuovo anno;
- l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro potrebbe causare danni all’incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti a cose nonché pericolo di incendio, esponendo alla possibilità di danneggiamento anche monumenti e beni pubblici in genere;
RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di prevenire ed eliminare le prospettate situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili;
RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti che giustificano l’esercizio del potere di ordinanza, in considerazione della situazione di grave e concreto pericolo per l’interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata;
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ORDINA:
1. Nel periodo dal 23 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 è vietato su tutto il territorio comunale:
- l’utilizzo di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico: mortaretti, petardi, o simili, anche se di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici;
- l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
- l’utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette;
2. Nel su indicato periodo temporale è vietata la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico e la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18.
3. È fatto divieto a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
4. Salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni penali (artt. 650 e 703 c.p.), per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). I trasgressori potranno inoltre essere puniti con la sanzione prevista dall’art. 17, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931.
5. Manda per l’osservanza al Corpo della Polizia Municipale e a tutte le Forze di Polizia.
6. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al sig. Comandante provinciale dei Carabinieri, al sig. Comandante della Guardia di Finanza, al sig. Comandante dei Vigili del Fuoco e al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza.
8. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
9. Responsabile del procedimento è l’avv. Ugo Dattis, Direttore del Corpo della Polizia Municipale di Cosenza.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Mario Occhiuto


 

Autore: Elena Scrivano