Città di Cosenza
Ufficio Relazioni con il Pubblico



Piano terra di Palazzo dei Bruzi
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9,00/12,30
lunedì e giovedì 16,00/18,00
Telefono: 0984/813217-813219
numero verde 800-013607
e-mail: urp@comune.cosenza.it
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è diretto dalla Dott.ssa Elena Scrivano.
Fanno parte dello Staff:
il Responsabile Sergio Biasone, i funzionari Luigina Urso, Maria Rosaria Pino, Rossella Curto,
il collaboratore Bruno Ciranni.
Cos'è l'URP?
L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) è un servizio di comunicazione e ascolto dei cittadini istituito dalla Città di Cosenza.
Nato per favorire il diritto all’informazione nelle forme previste dal regolamento comunale, si prefigge di semplificare i rapporti tra i cittadini e l’Amministrazione. L'Ufficio svolge funzioni di informazione, accoglie indicazioni e suggerimenti, garantisce il diritto di accesso agli atti e il diritto di partecipazione, indica l’iter da seguire per usufruire delle prestazioni di un servizio o per attivare un procedimento amministrativo.
I cittadini possono rivolgersi all'URP per:
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chiedere informazioni sugli uffici e servizi comunali e sull'attività dell'amministrazione;
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presentare suggerimenti, proposte e reclami;
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presentare proposte di deliberazione di iniziativa popolare, petizioni e istanze al Consiglio Comunale e al Sindaco;
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richiedere copia o consultare atti e documenti amministrativi.
Inoltre presso l’URP è possibile ritirare tutta la modulistica che i cittadini devono utilizzare ai fini dell’accesso delle prestazioni dei servizi.
Accesso agli atti
È possibile prendere visione o avere copia:
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di tutti i documenti comunali e circoscrizionali quando sussiste un interesse personale ed attuale del cittadino per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o, in assenza di situazioni giuridicamente rilevanti, dei seguenti atti:
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deliberazioni della Giunta e del Consiglio con i relativi allegati
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contratti rogati in forma pubblica a registrazione avvenuta
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scritture private in cui è parte il comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso
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ordinanze
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documenti e dati informativi forniti al Consiglio Comunale, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza
Inoltre l'URP accoglie un primo esame dei reclami in materia di diritto di accesso e provvede all’inoltro delle richieste agli Uffici competenti.
La richiesta di accesso agli atti è regolamentata ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge n. 241/90 e successuive modifiche, dal DPR 12/04/2006 n.184 e dagli articoli 5, 10 e 11 del Regolamento Comunale
Legge 241/90 - CAPO V – Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22 - Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non
abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante
nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di
detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Art. 23 - Ambito di applicazione del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e
successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Art. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti
stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
Art. 26 - Obbligo di pubblicazione
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dallalegge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27 - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova
nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. ABROGATO
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. ABROGATO
Art. 28 - Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
Città di Cosenza – Regolamento per l’Accesso agli atti ed alle informazioni
Art. 5 – DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque dimostri di avere un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L’interesse che legittima la richiesta di accesso deve essere personale e concreto, quindi, serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità. Vi deve essere sussistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente coincidenti con una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo.
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E’ assicurato il diritto di accesso in forma di presa visione o estrazione di copia su tutti gli atti e documenti amministrativi comunali, fatta eccezione esclusivamente per le ipotesi di cui all’articolo 8 del presente Regolamento.
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Il diritto di accesso di cui al comma 1 si applica in particolare:
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Alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dai Consigli Circoscrizionali ed alle Ordinanze Sindacali, anche se non ancora esecutive ai sensi di legge. L’accesso si estende ai documenti in esse richiamati o allegati, fatta salva per l’amministrazione la facoltà di non esibire quegli atti o di sopprimere quelle parti la cui conoscibilità comporta una chiara e ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza delle persone, gruppi ed imprese;
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Ai provvedimenti emessi dai dirigenti;
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Agli atti ed ai documenti di cui sia espressamente prevista la pubblicizzazione a norma dell’art. 3 del presente regolamento;
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Ai verbali delle sedute del Consiglio Comunale e della Commissioni Consiliari, nonché ai verbali dei Consigli Circoscrizionali;
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Alle direttive, istruzioni ed in generale ai documenti in cui si determina la interpretazione di norme giuridiche applicate dall’amministrazione nell’attività rilevante per l’esterno,
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Alle elaborazioni statistiche dei dati, contenuti nelle banche dati informatizzate, gestite dall’Amministrazione Comunale.
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Salvo diversa disposizione legislativa, statutaria e regolamentaria viene garantito il diritto di chiunque di ottenere informazioni, di cui l’Amministrazione sia in possesso, concernenti la propria persona e la correzione gratuita di eventuali errori ed omissioni.
Art. 10 – ACCESSO INFORMALE
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Il diritto di accesso può essere esercitato informalmente con istanza anche solo verbale presso l’Ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
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Il richiedente deve:
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presentare un documento di identificazione e, se necessario, certificare la funzione svolte per la persona giuridica o l’Ente che rappresenta. I rappresentanti, i tutori e curatori dei soggetti interessati all’accesso devono esibire il titolo relativo;
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comprovare l’interesse personale e concreto connesso all’oggetto della richiesta;
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indicare gli estremi del documento, ovvero gli elementi utili ad individuarlo e specificare se intende visionarlo, estrarne copia o entrambe.
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La domanda viene immediatamente esaminata senza formalità e, se possibile, accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l’esibizione del documento, l’estrazione di copia e quanto si renda necessario allo scopo.
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La richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell’Ufficio interessato o dal Responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 11 – ACCESSO FORMALE
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Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della istanza informale, o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare istanza formale al servizio Pubbliche Relazioni con i requisiti di cui al comma 2 dell’art.10 utilizzando l’apposito modulo prestampato all’uopo predisposto dall’Aministrazione (Allegato A).
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Anche al di fuori dei casi sopraindicati il richiedente può sempre presentare richiesta formale, che verrà protocollata e della quale l’ufficio competente è tenuto a rilasciare ricevuta, con l’indicazione del giorno in cui può ritirare la copia richiesta, intendendosi per tale anche il timbro apposto sulla copia della richiesta.
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Il rilascio della copia degli atti è effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che il responsabile del procedimento di accesso, nei casi di motivata impossibilità al rispetto del citato termine, non disponga che il rilascio venga posticipato di un periodo ulteriore, comunque non superiore a trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, dandone comunicazione ai richiedenti.
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La richiesta formale presentata erroneamente al Comune di Cosenza viene immediatamente trasmessa all’Amministrazione competente a cura del Servizio Pubbliche Relazioni. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
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Il procedimento di accesso deve, comunque, concludersi nel termine di 30 giorni dalla data di protocollazione presso l’Ufficio competente. Trascorsi inutilmente i 30 giorni dalla suddetta data, la richiesta si intende rifiutata (art. 25 comma 4 della legge n. 241/90).
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Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il dirigente responsabile è tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, ad informarne il richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincerà a decorrere a far tempo dalla presentazione della nuova istanza o dal completamento della precedente.
Partecipazione
La partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è disciplinata mediante lo Statuto della Città ed è resa effettiva attraverso l’accoglimento di:
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istanze e petizioni al Sindaco
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petizioni al Consiglio Comunale
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proposte di deliberazioni d'iniziativa popolare
L’URP fornisce inoltre informazioni per presentare richieste di referendum comunali (articolo 9 dello Statuto Comunale).
È possibile consultare il regolamento che disciplina le modalità procedurali di istanze, petizioni, proposte di deliberazione d'iniziativa popolare e referendum comunali consultivi e abrogativi.
La presentazione delle richieste di partecipazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria come previsto dal Regolamento Comunale.