L’art. 12 del C.d.S. dispone che l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta: in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; alla Polizia di Stato; all'Arma dei Carabinieri; al Corpo della Guardia di Finanza; ai Corpi e ai Servizi di Polizia Provinciale e Municipale nell'ambito del territorio di competenza; ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale ed al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato in relazione ai compiti d’Istituto.
Nell’elencazione dei servizi di cui all’art. 11 viene esplicitamente citata la rilevazione degli incidenti stradali.
In quest’ottica è stata istituita un’apposita Unità Operativa che nel corso del tempo si è sempre più specializzata divenendo eccellenza del Comando e punto di riferimento di altri Corpi di Polizia e di specialisti del settore (CTU e Periti assicurativi).
Infatti il rilievo di un sinistro stradale si pone come una vera e propria indagine tecnico-scientifica e configura una serie di attività complesse intese ad acquisire tutti quegli elementi, oggettivi e soggettivi, che consentano di ricostruire lo svolgimento dell'accaduto e così risalire ai vari comportamenti umani. Ciò al fine di permettere all’A.G. di poter attribuire, se esistono, la responsabilità personale dei singoli soggetti coinvolti.