Il Consiglio comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati nella legge, comportanti un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali del Comune.
La composizione, l’elezione, la durata in carica e le cause di sospensione e scioglimento del Consiglio comunale sono disciplinate direttamente dalla legge.
Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano Capoluoghi di Provincia, il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 40 membri (art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali). Sennonché l’art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto la riduzione del 20 per cento del numero dei Consiglieri comunali, precisando che ai fini della riduzione è computato il Sindaco.
Pertanto il Consiglio comunale di Cosenza è attualmente composto dal Sindaco e da 32 Consiglieri. Ad esso è tra l’altro attribuito l’esercizio delle funzioni di iniziativa legislativa in ambito regionale previste dall’articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.
Il Consiglio comunale di Cosenza si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
L’attività e lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni permanenti e speciali sono disciplinati dal Regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto.