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STATUTO
Titolo I
Principi generali
Art.1
Finalità
1 - Il Comune è un ente locale autonomo
che - rappresenta la propria comunità, ne promuove
lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale
in attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà
sociale sanciti dalla Costituzione.
2 - Il Comune si avvale della sua autonomia,
nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento,
per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento
dei suoi fini istituzionali.
3 - Il Comune è titolare, secondo il
principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di
quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
Tali funzioni vengono svolte anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
4 - Il Comune favorisce il coordinamento e
la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi,
le istituzioni culturali ed economiche con le associazioni
sindacali e professionali locali.
5 - Promuove studi e ricerche sulla situazione
economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui
beni culturali, sul territorio e sull’Amministrazione
comunale.
6 - Concorre a stabilire forme e canali di
collegamento con enti locali di altri paesi e con organizzazioni
europee ed internazionali anche al fine di promuovere una
cultura di pace e di solidarietà al fine di favorire
lo sviluppo delle istituzioni politiche europee in un’ottica
di realizzazione dell’Europa dei popoli.
7 - Promuove azioni positive per favorire
pari opportunità e possibilità di realizzazione
sociale per le donne e per gli uomini, senza alcuna distinzione
di etnia linguistica, razza e religione, anche attraverso
la promozione di tempi e modalità della organizzazione
della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze
dei cittadini, delle famiglie, degli studenti, delle lavoratrici
e dei lavoratori. Favorisce la tutela attiva della persona
improntata alla solidarietà sociale, in ogni ambito
in cui la persona si trova ad agire, in special modo nella
famiglia che costituisce un insostituibile momento di promozione
umana. Diffonde tra i cittadini uno spirito di rispetto reciproco
e di tolleranza in virtù del quale maturi ed aumenti
la cultura del confronto e del dibattito. Favorisce i collegamenti
con le comunità di emigrati residenti all'estero. Concorre
all’integrazione delle comunità immigrate.
8 - La partecipazione all'attività
politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti,
l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione
dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto
e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la
trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione comunale.
9 - Il Comune di Cosenza, negli atti, nel
sigillo e nel Gonfalone si identifica nello stemma "
Sette Colli su fondo azzurro attraversato in basso da un fiume".
L’uso e la riproduzione dello stemma sono vietati per
fini commerciali o di parte. Il Gonfalone accompagna il Sindaco
nelle manifestazioni ufficiali civili e in quella religiosa
relativa alla Madonna del Pilerio – Patrona della Città
– e ogni qualvolta il Sindaco ne autorizzi l’uso.
Art.2
Tutela dell'ambiente
1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito
delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti
idonei a renderlo effettivo, favorendo un'efficacia prevenzione;
assicura la tutela della salubrità e della sicurezza
dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità
e della prima infanzia.
2 - Opera per l'attuazione di un efficiente
servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli
anziani, ai minori, agli immigrati, alle fasce di popolazione
più svantaggiate, agli inabili e portatori di handicap,
ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni
professionali e volontarie.
3 - Il Comune tutela espressamente i diritti
dei bambini, ne promuove, in particolare, il diritto alla
salute, alla socializzazione, al giuoco, allo studio ed alla
formazione nella scuola, nella famiglia e nelle realtà
sociali dove la loro personalità si sviluppa; in particolare
promuove la piena realizzazione di tali diritti per i bambini
portatori di handicap in una ottica di incontro e di arricchimento
esperenziale con i bambini dotati di normali abilità.
Art.3
Tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale
- storico - artistico e culturale
1 - Il Comune collabora con le altre istituzioni
locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere
l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico,
acustico, idrico.
2 - Promuove la tutela delle antiche istituzioni
culturali della città, in particolare l'Accademia cosentina
e la Biblioteca civica, la collaborazione con l'Università
della Calabria e, in generale, la valorizzazione del patrimonio
culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico
e della tradizione patriottica risorgimentale cosentina.
3 - Promuove attività culturali, sportive
e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo
alle attività di socializzazione giovanile e anziana.
4 - Favorisce la diffusione di una cultura
ambientalista ed antinucleare per la piena tutela delle caratteristiche
ambientali e territoriali del territorio comunale.
Art.4
Tutela e valorizzazione del territorio comunale
1 - Il Comune garantisce la partecipazione
dei cittadini a tutte le scelte di pianificazione territoriale.
2 - Favorisce la valorizzazione ed il recupero
del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio
comunale e polo privilegiato dell'attività culturale
e sociale cittadina.
3 - All’interno del territorio del Comune
di Cosenza non è consentito, per quanto attiene alle
attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di
centrali nucleari né lo stazionamento o il transito
di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art.5
Sviluppo economico
1 - Il Comune , anche in collaborazione con
i comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo
sviluppo delle attività economiche
e produttive ed in particolare:
a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione
razionale dell'apparato
distributivo;
b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo
di attività produttive, soprattutto nel campo della
ricerca e l'innovazione, per assicurare l'occupazione
giovanile e la crescita di nuove
professionalità;
c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche
il rilancio del turismo, stimolando la creazione, il
rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature
e dei servizi;
d) tutela, promuove e favorisce lo sviluppo
dell'artigianato e del commercio con particolare
riguardo a quello artistico e tradizionale,
e della piccola e media azienda attraverso adeguate
iniziative urbanistiche e di ricerca al fine
di fare progredire la crescita e lo sviluppo economico
della città e la creazione di nuova
occupazione;
e) incoraggia e sostiene l’associazionismo,
la cooperazione, le forme di autogestione fra
lavoratori dipendenti e autonomi, al fine
di garantire il superamento degli squilibri economici
sociali e territoriali.
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Art.6
Forme associative e organismi di partecipazione
1 - Il Comune promuove la costituzione e valorizza
forme associative finalizzate a garantire la partecipazione
dei cittadini all'amministrazione locale e a concorrere alla
gestione dei servizi comunali a domanda individuale, secondo
modalità disciplinate dal regolamento.
2 - Allo scopo di acquisire una approfondita
conoscenza nei diversi campi di attività e di garantire
la partecipazione della comunità locale, il Comune
promuove la costituzione della "CONSULTA DELLA CITTA'"
per consentire l'acquisizione di:
- pareri consultivi su richiesta della Amministrazione
comunale;
- rilievi, raccomandazioni e proposte relative
alle attività, ai servizi e agli atti del Comune.
3 - Ai fini di cui ai commi precedenti è
istituito, presso il Comune, l'Albo delle associazioni, delle
organizzazioni, delle istituzioni costituenti la "CONSULTA
DELLA CITTÀ". L'Albo è istituito dal Presidente
del Consiglio comunale su deliberazione del Consiglio. Nuove
iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione
del Consiglio medesimo.
4 - L’Amministrazione comunale richiede
pareri alla CONSULTA DELLA CITTA’ nelle seguenti
materie:
- relazione al bilancio preventivo annuale
e al piano pluriennale degli investimenti;
- strumenti urbanistici e commerciali;
- piano dei trasporti e del traffico;
- piano dello sviluppo scolastico.
5 - I pareri, le proposte, le raccomandazioni
ed i rilievi della "CONSULTA DELLA CITTA'" debbono
pervenire entro 15 giorni dalla loro assunzione al Sindaco
il quale, entro i successivi 15 giorni, li inoltra ai competenti
organi dell'Amministrazione comunale, i quali hanno l'obbligo,
nei successivi trenta giorni, di comunicare ai proponenti
le determinazioni adottate.
6 - Il Comune ha l'obbligo di rendere pubblici
i pareri di cui al comma precedente e le determinazioni conseguenti.
Gli uni e le altre sono messi a disposizione nell'Ufficio
per i diritti dei cittadini.
7 - La "CONSULTA DELLA CITTA'" di
cui al presente articolo può articolarsi per settori
di interesse (Terza età, Sport, Economia e Lavoro,
Cultura, Ambiente, Volontariato, ecc.).
8 - E' costituito il "FORUM DELLE FAMIGLIE"
dai rappresentanti delle associazioni di famiglie che ne facciano
richiesta. Il "FORUM DELLE FAMIGLIE" è soggetto
consultivo e propositivo.
9 - E' costituito il "FORUM GIOVANILE"
dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni
giovanili che ne facciano richiesta, dai giovani presenti
nelle istituzioni scolastiche, universitarie e del volontariato.
Il "FORUM GIOVANILE" è il soggetto consultivo
e propositivo del Comune per le politiche giovanili (scuola,
cultura, sport, tempo libero, dinamiche del mercato del lavoro
e delle possibilità occupazionali).
10 - E' costituito l'"OSSERVATORIO PER
LA CONDIZIONE FEMMINILE" dai rappresentanti delle associazioni
e delle organizzazioni femminili che ne facciano richiesta,
per esprimere istanze e proposte relative alle politiche femminili.
11- E' costituito l'"OSSERVATORIO PER
LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI" dai rappresentanti delle
associazioni e delle organizzazioni degli anziani e dei pensionati
che ne facciano richiesta, per esprimere istanze e proposte
relative alle politiche sociali nei confronti degli anziani.
12 - E' costituito il "FORUM PER I DISABILI"
al fine di esprimere la decisa volontà di operare per
l'istituzione di un programma d'azione in favore delle persone
handicappate per un reale intervento nel campo:
- della prevenzione dell'intervento precoce;
- della rieducazione funzionale;
- dell'impiego protetto;
- dell'insegnamento dai primi livelli alla
formazione continua;
- dell'accesso agli svaghi, alla creatività,
agli sport.
13 - E' fatto obbligo al Comune di acquisire
il parere preventivo del "FORUM DELLE FAMIGLIE",
del "FORUM GIOVANILE", dell'"OSSERVATORIO FEMMINILE",
dell'"OSSERVATORIO PER LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI"
e del "FORUM PER I DISABILI", ogni qualvolta vengono
trattate questioni che comunque concernono le relative richieste
ed esigenze.
14 - Il regolamento stabilisce le modalità
di composizione della "CONSULTA DELLA CITTA'", del
"FORUM DELLE FAMIGLIE", del "FORUM GIOVANILE",
dell'"OSSERVATORIO FEMMINILE", dell'"OSSERVATORIO
PER LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI" e del "FORUM PER
I DISABILI" e le forme di partecipazione.
15 - Il Comune istituisce una posta di bilancio
per finanziare iniziative o campagne volte ad affrontare le
problematiche familiari, giovanili, femminili, degli anziani
e dei disabili. I regolamenti disciplinano forme e modalità
di gestione di tale fondo.
Art.7
Accesso al procedimento amministrativo
1 - Il Comune garantisce a tutti i cittadini
la partecipazione al procedimento di adozione di atti incidenti
su situazioni giuridiche soggettive.
2 - Il Comune, gli enti e le istituzioni,
nonché le aziende e le imprese comunali, nei limiti
di legge, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento
e fatta salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti
cautelari, è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento
a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
coloro che debbono intervenirvi.
3 - Nella comunicazione devono essere indicati:
- l'ufficio ed il funzionario responsabile;
- l'oggetto del procedimento;
- le modalità con cui si può
averne notizia e prendere visione dei relativi atti.
4 - Qualora, per il numero dei destinatari,
la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti
gli elementi di cui al comma precedente mediante idonea informazione
collettiva.
5 - I soggetti portatori di interessi, pubblici
o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi
hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora
possa loro derivarne pregiudizio.
6 - I soggetti di cui al comma precedente
hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento
e di presentare memorie e documenti, che il Comune deve valutare.
In caso di mancato accoglimento, il Comune ha l'obbligo di
comunicare ai proponenti, motivandole, le proprie determinazioni.
Titolo II°
Forme di partecipazione
Capo I
Art.8
Consultazioni, petizioni e proposte
1 - Chiunque , anche se non residente nel
territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento
su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di
natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire
senza formalità di sorta in calce al testo comprendente
le richieste che sono rivolte all’amministrazione. La
petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30
giorni, la assegna in esame all’organo competente e
ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale. Se
la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l’organo
competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni
dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell’organo
competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti
i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
2 - Il Comune può indire consultazioni
della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte
in merito all’attività amministrativa. Le forme
di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Il Comune può promuovere l'effettuazione
di sondaggi di opinione attraverso società specializzate
rendendone pubblici i risultati. Le consultazioni non possono
aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.
3 - Per assicurare al singolo cittadino concrete
opportunità di consultazione sull'andamento dei servizi
e di esercitare su di essi il controllo democratico, il Comune
promuove, d'intesa con le rispettive gestioni, assemblee pubbliche
degli utenti dei servizi erogati dal Comune.
4 - Qualora un numero di elettori del Comune
non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione
di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali
proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non
lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto
dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dai responsabili
dei servizi interessati e dal Segretario comunale, trasmette
la proposta unitamente ai pareri all’organo competente
e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 60 giorni
dal ricevimento. L’organo competente può sentire
i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via
formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi
tre firmatari della proposta.
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Art.9
Referendum propositivi e abrogativi
1 - Su richiesta di un ventesimo degli elettori,
il Comune indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano
per oggetto atti amministrativi locali, in materia di esclusiva
competenza comunale. Detti referendum non possono avere luogo
in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.
2 - Sono escluse dal referendum le seguenti
materie:
- revisione dello Statuto e dei regolamenti
approvati dal Consiglio comunale;
- tributi, bilancio e mutui;
- strumenti urbanistici;
- espropriazione per pubblica utilità;
- designazioni e nomine;
- attività amministrative vincolate
da leggi statali e regionali.
3 - I quesiti da sottoporre agli elettori
devono essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare
equivoci.
4 - La loro ammissibilità è
dichiarata da un "Comitato di garanti" costituito
dal Difensore civico, dal Segretario generale del Comune,
da un docente di diritto pubblico designato dal Senato accademico
dell'Università della Calabria e dal Presidente del
Tribunale di Cosenza.
5 - Le pronunce referendarie sono valide a
condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.
6 - Il Comune, previa intesa con i comuni
contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum
a carattere intercomunale.
7 - Non si procede alla consultazione referendaria
ove il Consiglio comunale recepisca con propria deliberazione
il quesito referendario.
8 - Il regolamento stabilisce modalità
per la raccolta e l'autenticazione delle firme di accettazione
delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione,
lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.
9 - Il Consiglio comunale deve prendere atto
del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale
in merito all’oggetto della stessa.
10 - Il mancato recepimento delle indicazioni
approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve
essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
dei due terzi dei consiglieri.
11 - Nel caso in cui la proposta sottoposta
a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta
non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Art.10
Diritto di accesso
1 - Tutti i cittadini, singoli o associati,
hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti
adottati dal Comune o dagli enti, aziende, istituzioni comunali
nonché dei soggetti anche privati che gestiscono servizi
pubblici e di ottenerne le relative copie, senza particolari
formalità secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
2 - Possono essere sottratti alla consultazione
soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché
quelli che per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del Sindaco siano sottratti all’esibizione in quanto
la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
In caso di diniego devono essere esplicitamente
citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione
dell’atto richiesto.
3 - In caso di diniego da parte dell’impiegato
o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato
può rinnovare richiesta al Sindaco, che deve comunicare
le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento
della richiesta stessa. L’Amministrazione ha l’obbligo
di provvedere altresì a dar corso alle procedure disciplinari
volte all’accertamento di eventuali responsabilità
dell’impiegato o del funzionario che abbia apposto diniego.
4 - Salvo pagamento dei soli costi di riproduzione,
l'estrazione di copie da parte dei cittadini avviene a titolo
gratuito e non costituisce titolo valido se non in regola
con la vigente legislazione in materia di bollo.
5 - Il Comune istituisce uno sportello del
cittadino il quale, collegato con la banca dati, realizzata
con i necessari ausili di strumenti informatici, sia in grado
di fornire precise puntuali risposte alle domande relative
a tutte le attività comunali.
Art. 11
Trasparenza dell'Amministrazione
1 - Per garantire la trasparenza e la controllabilità
della propria azione, il Comune rende pubblici, a mezzo stampa
e con altri idonei strumenti di informazioni:
a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) i criteri e le modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed
altri
incentivi di qualsiasi genere a persone, enti,
istituzioni;
c) i criteri e le modalità per gli
appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi
e per i
contratti in generale;
d) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche
e i fornitori di beni e servizi;
e) i criteri di assunzione temporanea di personale
ed i bandi di concorso;
f) i criteri e le modalità alla stipula
di ogni tipo di convenzione.
2 - Anche ai fini di cui al comma precedente
l’Amministrazione istituisce un Ufficio Stampa il quale
provvede a curare i rapporti con gli organi d’informazione
per diffondere tra i cittadini la conoscenza dell’attività
dell’Amministrazione, ed ogni altra azione volta alla
pubblicizzazione dell’attività comunale attraverso
la stampa, il sito internet del Comune, le emittenti pubbliche
e private ed infine fornisce dati e notizie da pubblicare
sul bollettino redatto dalla Presidenza del Consiglio. L’Ufficio
ha sede nella casa comunale ed è struttura di staff.
L’eventuale portavoce del Sindaco collabora con l’Ufficio
Stampa.
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CAPO II
Art.12
Difensore civico
1 - A garanzia dell'imparzialità, del
buon andamento e della trasparenza dell'attività del
Comune, è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2 - Il Difensore civico è eletto con
voto popolare diretto, a condizione che alla elezione partecipi
la maggioranza degli aventi diritto e che il candidato riporti
la maggioranza dei voti validi.
3 - Per la elezione diretta la candidatura
è presentata da non meno di trecento elettori e nessun
elettore può sottoscrivere per più di un candidato.
4 - Il Difensore civico dura in carica l’intera
consiliatura e non può essere rieletto. Le elezioni
per il Difensore civico vengono indette dal Sindaco entro
sei mesi dal suo insediamento. Nel caso in cui quest’ultimo
non provvede entro sei mesi dall’insediamento ovvero
dalle successive scadenze, le elezioni verranno indette dal
Consiglio comunale a maggioranza.
Art. 13
Funzioni
1 - Singoli cittadini, enti pubblici e privati,
associazioni, possono rivolgere richiesta d'intervento al
Difensore civico, al fine del più sollecito e regolare
svolgimento dell'iter procedimentale conseguente
alla domanda degli interessati per ottenere
atti o provvedimenti di competenza del Comune o di enti ed
aziende dipendenti ed a garanzia del rispetto della legge.
2 - Le richieste potranno essere avanzate
anche attraverso l'ufficio reclami che sarà istituito
in collegamento con quello del Difensore civico.
3 - Il Difensore civico potrà intervenire
anche di propria iniziativa quando abbia notizie di abusi
o disfunzioni e comunque quando ciò possa rivelarsi
utile per il fine di cui al primo comma.
4 - Ha il diritto di ottenere direttamente
dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti,
copia di atti, documenti nonché ogni notizia connessa
alla questione trattata, in merito alla quale potrà
fornire informazioni agli interessati nell'osservanza delle
norme vigenti.
5 - Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio
delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo
di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
6 - Qualora, mediante omissioni o ritardi,
venga comunque intralciata l'attività del suo ufficio,
ne farà rapporto ai competenti organi comunali che
promuoveranno azione disciplinare nei confronti dei responsabili.
7 - Potrà indirizzare proprie relazioni
al Sindaco ed alla Giunta ogni qualvolta lo ritenga utile
o necessario per il migliore andamento dell'attività
degli uffici.
8 - Invia una relazione annuale, entro il
31 marzo, al Consiglio comunale sull'attività svolta
nel precedente anno solare, formulando altresì rilievi
ed osservazioni suggeriti dal risultato degli interventi effettuati.
Il Consiglio comunale discute tale relazione nei successivi
trenta giorni.
9 - Il Difensore civico esercita il controllo
sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma
38 della legge 15 maggio 1997 n.127, secondo le modalità
previste dall’art.17, comma 39, dell’ultima legge
citata.
10 - Al Difensore civico è assicurata
piena indipendenza dalla Amministrazione comunale e dai singoli
consiglieri, ai quali non è consentito rivolgere a
lui o al suo ufficio richieste e sollecitazioni.
Art.14
Requisiti per l’elezione
1 – Per l’elezione a Difensore
civico necessitano i medesimi requisiti previsti per l’elezione
a consigliere comunale.
2 - Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità
o di incompatibilità alla carica di consigliere
comunale;
b) i membri del Parlamento italiano ed europeo,
i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali;
c) i membri del Comitato regionale di controllo
sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti
dal Comune o alle quali il Comune partecipa;
e) i candidati alle ultime elezioni amministrative,
regionali e politiche e quanti abbiano ricoperto
nel quadriennio precedente incarichi direttivi
in partiti o movimenti politici;
f) i dipendenti del Comune, gli amministratori
e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e
aziende che abbiano rapporti contrattuali
con l’Amministrazione comunale o che ricevano da
essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
g) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo
all’Amministrazione comunale;
h) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela
o affinità entro il quarto grado con amministratori
del Comune, suoi dipendenti o il Segretario
comunale.
Art. 15
Sede e indennità
1 - L'ufficio del Difensore civico ha sede
presso la casa comunale.
2 - All'assegnazione del personale provvede
la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico nell'ambito
del ruolo del personale del Comune.
3 - Al Difensore civico compete un'indennità
di carica fissata dal regolamento.
Art. 16
Decadenza e revoca
1 - In caso di perdita dei requisiti prescritti,
la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
2 - Il Difensore civico può essere
revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue
funzioni dal Prefetto, su proposta del Consiglio comunale,
con la maggioranza dei due terzi.
Capo III
Art.17
Decentramento
1 - Con delibera del Consiglio comunale sono
istituite le circoscrizioni di decentramento quali organismi
di rappresentanza delle esigenze della popolazione nell'ambito
dell'unità del Comune. Esse costituiscono strumenti
di partecipazione e di consultazione dei cittadini nonché
di esercizio di funzioni delegate dal Comune.
2 - Sono organi della circoscrizione il Consiglio
circoscrizionale e il Presidente del Consiglio circoscrizionale.
3 - Il Consiglio circoscrizionale dura in
carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio
comunale e decade in caso di suo scioglimento.
4 - In materia di ineleggibilità e
di incompatibilità, ai consiglieri circoscrizionali
si applica la normativa vigente per i consiglieri comunali.
5 - La composizione, l’estensione territoriale,
l’organizzazione e il funzionamento delle circoscrizioni
e dei loro organi ed uffici sono disciplinati dal regolamento,
mentre la revisione della delimitazione territoriale può
essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.
6 - Le funzioni delegate alle circoscrizioni
sono deliberate dal Consiglio comunale, il quale ne assicura,
predisponendo gli idonei strumenti l'esercizio con appositi
stanziamenti di bilancio.
7 - Ai Consigli circoscrizionali può
essere affidata direttamente la gestione di beni e di determinati
servizi comunali.
8 - Nelle circoscrizioni trovano applicazione
gli istituti della partecipazione di cui al presente Statuto,
secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
9 - Il Sindaco può delegare al Presidente
del Consiglio circoscrizionale funzioni nella sua qualità
di ufficiale di governo.
10 - I Presidenti di circoscrizione ed i Consigli
circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto, contestualmente
al Consiglio comunale.
11 - I Consigli circoscrizionali svolgono,
organizzandola in modo autonomo, attività consultiva
nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede i
casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante.
12 – I provvedimenti dei Consigli circoscrizionali
nelle materie di loro competenza divengono a tutti gli effetti
atti del Comune se, entro il termine di 15 giorni, il Sindaco
non li rinvia con motivate osservazioni dalla loro ricezione.
13 - Il regolamento indica le procedure di
esercizio delle deleghe e le procedure di controllo di cui
al comma precedente, specifica le competenze e stabilisce
il numero delle circoscrizioni e quello dei consiglieri assegnati
a ciascun Consiglio.
14 - In caso di scioglimento del Consiglio
circoscrizionale, per qualsiasi causa prevista dalla legge,
il Sindaco propone al Prefetto la indizione delle elezioni
per la elezione diretta del Consiglio circoscrizionale stesso,
limitando, per motivi di spesa, il numero dei componenti i
seggi elettorali.
15 - Per la elezione dei Presidenti e dei
Consigli circoscrizionali è stabilito lo stesso sistema
vigente per il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
Titolo III
Gli Organi del Comune
Capo I
Art. 18
Consiglio comunale
1 - Il Consiglio comunale è dotato
di autonomia organizzativa e funzionale ed è composto
dal Sindaco e da 40 consiglieri, determina l'indirizzo politico,
sociale ed economico del Comune nel rispetto delle norme vigenti,
e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta,
mediante la partecipazione alla definizione, all’adeguamento
ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori
nelle modalità previste dal regolamento.
2 - Adempie le funzioni demandate dalle leggi
statali e regionali e dal presente Statuto. Fissa con norme
regolamentari le modalità attraverso le quali assicurare
servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture per
il proprio funzionamento.
3 - Determina, con regolamento, le garanzie
di trasparenza e di correttezza amministrativa per le procedure
di appalto e di concorso e i criteri e le modalità
cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari a persone,
ad enti pubblici e privati.
4 - Definisce i criteri per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
istituzioni e società. Provvede alla pubblicazione
dei curricula che devono essere esposti all’albo pretorio
per non meno di 10 giorni consecutivi con l’invito alla
cittadinanza a presentare osservazioni. Detti criteri sono
valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell’organo consiliare.
Art. 19
Presidente e convocazioni
1 - Il Consiglio è presieduto da un
Presidente, eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri in
carica nella prima seduta del Consiglio . In caso di sua assenza
o di impedimento lo sostituisce il più anziano tra
i due Vice Presidenti di cui uno indicato dalle minoranze,
eletti anch'essi tra i consiglieri in carica, secondo le modalità
che saranno indicate dal regolamento. In caso di dimissione
del Presidente il Consiglio deve essere subito convocato per
la nuova elezione.
2 - Il Consiglio è convocato, secondo
le modalità previste dal regolamento, dal Presidente
del Consiglio, in sessione ordinaria nei periodi dal 1°
gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre
di ciascun anno e in seduta straordinaria nell'intero arco
dell'anno.
3 - Il Presidente del Consiglio, inoltre,
è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore
a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri,
o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
4 - Il Presidente fissa giorno ed ora dell'adunanza.
5 - Il Consiglio è convocato con preavviso
di almeno cinque giorni.
6 - In caso di necessità, il Consiglio
può essere convocato con preavviso di ventiquattro
ore soltanto. In tal caso, la deliberazione è rinviata
al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri
presenti.
Art. 20
Insediamento
1 - Il Sindaco convoca la prima adunanza del
Consiglio neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione e, in tale adunanza si procede alla loro
convalida, alla comunicazione del Sindaco relativa alla nomina
del Vice Sindaco e degli Assessori.
2 - La seduta nella quale si procede alla
convalida degli eletti è presieduta dal consigliere
anziano, assistito dai due consiglieri più giovani,
che svolgono funzioni di scrutatori.
3 - La seduta è pubblica.
a) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate,
da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il
mandato politico-amministrativo. Al fine di garantire l’effettiva
partecipazione del Consiglio alla definizione, verifica ed
aggiornamento delle linee programmatiche queste vengono espresse
indicando tempi, modalità e strumenti di massima per
la loro relativa realizzazione.
b) Ciascun consigliere comunale ha il diritto
di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche,
mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del consiglio comunale.
c) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio
provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione
di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori,
e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà
del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata
del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le
linee programmatiche definite in termini di tempi, modalità
e strumenti di massima per la loro realizzazione alla luce
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
d) Al termine del mandato politico-amministrativo,
il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento
di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione
delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto
alla approvazione del Consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
Art. 21
Consigliere anziano
1 - E' Consigliere anziano colui che, nelle
ultime elezioni comunali, ha ottenuto la maggior cifra individuale,
che si ottiene sommando i voti della lista a quelli di preferenza.
In caso di parità prevale il più anziano d'età.
Art. 22
Rapporti con l’esterno
1 - Le sedute del Consiglio comunale sono
pubbliche e normalmente si svolgono nel Palazzo civico ubicato
in piazza dei Bruzi.
2 - La presidenza istituisce un ufficio per
i rapporti con l'esterno per la pubblicità dell'attività
consiliare attraverso la stampa e le reti televisive e per
diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni
e dei dibattiti consiliari.
3 - Ai fini di informazione e di documentazione
è compito dello stesso Ufficio curare la registrazione
dei lavori, dei quali va data sintetica pubblicazione in un
apposito bollettino degli atti comunali.
Art. 23
Funzionamento
1 - Il regolamento disciplina i termini e
le modalità di convocazione del Consiglio, lo svolgimento
delle operazioni di voto e quanto altro necessario per garantirne
il funzionamento.
2 - Gli assessori prendono parte ai lavori
del Consiglio, possono intervenire nelle discussioni e non
hanno diritto al voto.
Art. 24
Consiglieri comunali
1 - I Consiglieri comunali si costituiscono
in gruppi formati, a norma di regolamento, da almeno tre consiglieri.
2 - Costituiscono comunque gruppo autonomo,
quale che sia il loro numero, i Consiglieri eletti in liste
che hanno concorso all'ultima consultazione elettorale.
3 - I Consiglieri che dichiarano di non voler
appartenere ad un gruppo già costituito confluiscono
nel gruppo misto.
4 - Il regolamento assicura al Presidente
del Consiglio comunale ed a tutti i gruppi costituiti strutture
per l'espletamento delle loro funzioni.
5 - E’ istituita, presso il comune di
Cosenza, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento
e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento
del Consiglio comunale.
I capigruppo consiliari sono domiciliati presso
l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del
comune.
Ai capigruppo consiliari è consentito
ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente
gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale
comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 25
Commissioni consiliari
1 - Il regolamento disciplina la istituzione,
la composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari
permanenti.
2 - Commissioni d'indagine sulla attività
dell'Amministrazione possono essere istituite dal Consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.
3 - Le commissioni speciali e quelle d'inchiesta
sono nominate dal Sindaco, d'intesa con i capi gruppo, con
rappresentanze proporzionali dei gruppi consiliari. Possono
essere nominati a far parte, per ciascuna delle commissioni,
esperti esterni in misura non superiore a due.
4 - Il regolamento prevede le modalità
di nomina delle commissioni se l'oggetto dell'inchiesta riguarda
la persona del Sindaco.
5 - La Giunta municipale, al fine di mantenere
un giusto costante raccordo con il Consiglio comunale, informa
preventivamente, ferme restanti le proprie competenze fissate
dalla legge, le Commissioni consiliari di settore sulle pratiche
di particolare importanza per la vita cittadina. Anche attraverso
le commissioni si compie il processo di partecipazione del
Consiglio a norma di regolamento alla definizione, verifica
ed adeguamento delle linee programmatiche.
6 - Alle opposizioni è attribuita la
presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di
controllo ove costituite e la presidenza delle commissioni
di garanzia.
Art. 26
Annullamenti e chiarimenti su deliberazioni
1 - I provvedimenti di annullamento di deliberazioni
del Consiglio comunale disposti dal CO.RE.CO. e riproposti
dall’amministrazione sono presi in esame dalla commissione
consiliare competente per materia che li esamina e con motivato
parere li trasmette al Consiglio comunale per il definitivo
riesame entro dieci giorni dalla trasmissione.
2 - Entro lo stesso termine e con le modalità
di cui al precedente comma sono prese in esame le richieste
di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.
3 - Le deliberazioni della Giunta comunale
sono in ogni caso comunicate ai capigruppo consiliari contemporaneamente
all'affissione all'Albo pretorio.
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Art. 27
Doveri e diritti dei consiglieri
1 - Il consigliere ha il dovere di partecipare
a tutte le attività del Consiglio.
2 - I consiglieri comunali hanno diritto di
ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende,
istituzioni o enti dipendenti e società, tutte le notizie
utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei
limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto
di visionare tutti gli atti del procedimento e i documenti
nei termini di legge e di regolamento e sono tenuti al segreto
nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il consigliere
viene messo in condizione di accedere, utilizzando gli strumenti
informatici in uso secondo le procedure amministrative dell’ente,
con la semplice consultazione a video o stampa alle informazioni
minime definite dalla commissione di garanzia istituita a
norma di regolamento, eventualmente mediante l’utilizzo
di un apposito profilo utente.
3 - Ha, altresì, diritto di presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4 - Le modalità di presentazione sono
determinate dal regolamento.
Art. 28
Decadenza
1 - I Consiglieri comunali che non intervengono
alle sessioni per cinque volte consecutive senza giustificato
motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale,
a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza
maturata da parte del consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli, l’avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere
le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire
al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio esamina e
infine delibera a maggioranza dei due terzi tenendo adeguatamente
conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.
Art. 29
Obbligo di riservatezza
1 - Il consigliere è tenuto al segreto
per i documenti amministrativi e per le informazioni nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
Art. 30
Dimissioni del consigliere
1 - Le dimissioni del consigliere sono irrevocabili
dal momento della presentazione ed il Consiglio le prende
in esame nella prima seduta utile per procedere alla surrogazione
del consigliere dimissionario.
Art. 31
Voto contrario
1 - Il voto del Consiglio comunale contrario
ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le
dimissioni degli stessi.
Art. 32
Situazione patrimoniale
1 - Gli atti relativi alla situazione patrimoniale,
ai redditi, alle spese elettorali dei consiglieri comunali
e circoscrizionali sono depositati presso l'Ufficio di presidenza
del Consiglio e sono liberamente consultabili da chiunque.
Art. 33
Gettone di presenza
1 - I consiglieri comunali hanno diritto a
percepire nella misura e nei limiti fissati dalla legge un
gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito
di un mese da un Consigliere può superare l’importo
pari ad un terzo dell’indennità massima prevista
dalle norme vigenti per il Sindaco.
Art.34
Indennità di funzione
1 - I consiglieri comunali possono chiedere,
con le forme e modalità disciplinate dal Regolamento,
la trasformazione del gettone di presenza in una indennità
di funzione nella misura e nei limiti fissati dal decreto
ministeriale di cui all’art.23, comma 9 legge 265/99,
sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente
pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità
di funzione per i Consiglieri prevede l’applicazione
di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata
assenza dalle sedute degli organi collegiali, la cui misura
è fissata nel regolamento. Le indennità ed i
gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti
ai sensi delle leggi vigenti. Tale diritto e quelli di cui
all’art. 33 che precede sono estesi al consigliere circoscrizionale
nell’ambito della disponibilità di bilancio conferita
a ciascuna circoscrizione.
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Capo II
Art. 35
La Giunta
1 - La Giunta comunale è nominata dal
Sindaco secondo le disposizioni di legge.
2 - La Giunta è organo di impulso amministrativo
collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta
la propria attività ai principi della trasparenza e
dell’efficienza.
3 - La Giunta adotta gli atti di propria competenza
idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla
sua attività.
Art. 36
Composizione
1 - La Giunta comunale è composta dal
Sindaco e da dodici Assessori.
2 - Un assessore, designato dal Sindaco, assume
la carica di Vice Sindaco ed esercita le funzioni vicarie
in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
3 - In caso di assenza o di impedimento del
Sindaco e del Vice Sindaco svolge tali funzioni l'assessore
più anziano di età.
Art. 37
Requisiti per la nomina
1 - Possono essere nominati assessori tutti
i cittadini in possesso dei requisiti di legge, per la elezione
a Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale sia
nominato Assessore, prima di accettare l'incarico, deve dimettersi
dall'Organo consiliare.
Art. 38
Funzioni
1 - La Giunta comunale è l'organo esecutivo
del Comune ed attua gli indirizzi politico-amministrativi
deliberati dal Consiglio.
2 - La Giunta predispone i progetti di bilancio
annuale e pluriennale ed i conti consuntivi. Ha diritto di
proposta in qualsiasi materia di competenza del Consiglio.
3 - La Giunta riferisce al Consiglio sulla
propria attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno
e, comunque, almeno due volte all'anno in sede di approvazione
del bilancio preventivo e dei conti consuntivi. Almeno una
volta all’anno, nelle modalità stabilite dal
regolamento, la Giunta aggiorna il Consiglio sullo stato di
realizzazione delle linee programmatiche.
4 - La Giunta assicura il coordinamento delle
Circoscrizioni di decentramento comunale e ne promuove l'iniziativa.
5 - La Giunta garantisce l'imparzialità,
l'efficienza, il buon andamento degli uffici e dei servizi
dipendenti dal Comune, organizzandoli in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Promuove attività di aggiornamento e qualificazione
del personale.
6 - Le sedute della Giunta sono valide se
ad esse partecipa la metà dei suoi componenti.
7 - La Giunta può dotarsi di un autonomo
regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 39
Attività
1 - L'attività della Giunta comunale
è collegiale.
2 - Il Sindaco che la presiede ne garantisce
l'unità d'indirizzo, coordina e promuove l'attività
dei singoli Assessori.
3 - Gli Assessori rispondono collegialmente
degli atti posti in essere dalla Giunta ed individualmente
degli atti e decisioni adottati nelle sfere di competenza.
4 - Per assicurare rapidità ed efficienza
alla sua attuazione ed un maggior costante collegamento con
il Sindaco ed il Consiglio comunale, la Giunta si organizza
in aree funzionali d'attività.
5 - Le aree funzionali d'attività,
le cui competenze saranno specificate dal regolamento, sono
costituite da assessori, dal dirigente della rispettiva area
funzionale ed, in caso di indisponibilità o assenza,
da un suo delegato.
6 - Le aree funzionali d'attività,
come sopra istituite, trovano corrispondenza nelle commissioni
consiliari di cui all'art. 25 del presente Statuto.
7 - Le aree funzionali d'attività redigono
progetti e programmi unitari e formulano proposte comuni nell'ambito
delle attività di loro competenza.
Capo III
Art. 40
Il Sindaco
1 - Il Sindaco rappresenta il Comune ed è
il Capo dell'Amministrazione comunale. E' l'organo responsabile
dell'Amministrazione del Comune. Svolge un ruolo preminente
di direzione e di impulso nei confronti di entrambi gli organi
collegiali istituzionali. Esercita le funzioni di ufficiale
di governo demandategli dalla legge.
2 - Espleta il suo mandato in osservanza della
legge e delle norme del presente Statuto.
3 - Assicura il costante collegamento del
Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre
istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali,
adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità.
4 - Sentito il Consiglio comunale e previa
deliberazione della Giunta, promuove la conclusione di accordi
di programma per la definizione di opere e interventi che
richiedano l'azione integrata di più soggetti.
5 - Può delegare ai Presidenti delle
Circoscrizioni funzioni proprie nei servizi di competenza
statale e regionale.
6 - Ha per distintivo la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica.
7 - Salve le eccezioni di legge, chi ha ricoperto
per due mandati consecutivi la carica, non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla
medesima carica.
Art . 41
Funzioni e prerogative del Sindaco
1 - Il Sindaco convoca la Giunta comunale,
ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
2 - E' responsabile dell'unità di indirizzo
politico-amministrativo della Giunta, ne coordina e dirige
attività, ne assicura la collegialità delle
decisioni.
3 - Cura l'attuazione del programma approvato
dal Consiglio comunale.
4 - Ha il potere di iniziativa su ogni materia
di competenza della Giunta e del Consiglio.
5 - Ha facoltà, ogni volta che lo ritenga
opportuno, e per la tutela degli interessi collettivi, di
rivolgere messaggi al Consiglio comunale ed alla cittadinanza
mediante i sistemi di comunicazione esistenti.
6 - Autorizza la presentazione al Consiglio
comunale dei progetti e dei programmi elaborati dalla Giunta
e dai singoli assessori.
7 - Ha potere di sollecitare il Consiglio
per il più rapido esame e l'adozione delle deliberazioni
nelle materie di sua competenza.
8 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio, nei casi e con le procedure di legge provvede alla
nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e Società
di sua competenza.
9 - Provvede, mediante proposta motivata,
alla revoca o alla sostituzione degli assessori dimessi o
cessati dall'ufficio per qualsiasi causa, secondo le procedure
previste dalla legge.
10 - Può opporre la "riservatezza"
a documenti e ad atti del Comune ai sensi di legge.
11 - Indice i referendum, ne pubblica i risultati
e provvede a sottoporli al Consiglio comunale secondo le disposizioni
del presente Statuto.
12 - Propone alla Giunta l'adozione, in via
d'urgenza, delle deliberazioni attinenti alle variazioni di
bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale
nei sessanta giorni successivi.
13 - Ha il potere di emettere ordinanze, in
via contingibile ed urgente ai sensi di legge.
14 - Il Sindaco nell’esercizio delle
sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti
gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati,
e può disporre l’acquisizione di atti, documenti
e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni
e le società per azioni, appartenenti all’ente,
tramite i rappresentanti legali delle stesse. Egli compie
gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente
o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato,
le indagini e le verifiche amministrative sull’intera
attività del Comune, anche avvalendosi, in casi eccezionali
e motivati, di personale esterno. Il Sindaco promuove e assume
iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune,
svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati
dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi
dalla Giunta.
15 - Sovrintende al funzionamento dei servizi
e degli uffici del Comune ed esercita l'alta direzione del
personale, nei confronti del quale è abilitato ad adottare
provvedimenti cautelativi in presenza di inadempienze.
16 - Cura, in generale, l'esecuzione di tutti
gli atti e l'osservanza dei regolamenti.
17 - Nell'espletamento delle sue funzioni
e nei casi in cui si rende necessario per la vita amministrativa
dell'Ente, per obiettivi determinati, con convenzioni a termine,
può utilizzare collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità. Nomina il Segretario comunale,
scegliendolo nell’apposito albo. Conferisce e revoca
l’incarico al Segretario comunale e nomina il Direttore
generale.
Art. 42
Attività del Sindaco
1 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio comunale, provvede a coordinare e riorganizzare
ovvero modificare in caso di emergenza connessa con il traffico
e/o con l’inquinamento atmosferico gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici nonché degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche.
2 - Promuove conferenze di servizi con i responsabili
delle amministrazioni decentrate dello Stato e con i responsabili
delle istituzioni locali.
3 - Consulta le relative organizzazioni di
categoria per conciliare gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
4 - Indice al riguardo conferenze e convegni
per la migliore razionalizzazione dei piani. Il Sindaco è
competente in materia di informazione della popolazione su
situazioni di pericolo per calamità naturali di cui
all’art.36 del regolamento di esecuzione della legge
996/70. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare
il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
L’approvazione della mozione determina lo scioglimento
del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle
leggi vigenti.
Capo IV
Art. 43
Il Segretario generale
1 - Il Segretario comunale è nominato
dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell’apposito albo.
2 - Il Segretario generale, al fine di perseguire
gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, in base
alle direttive del Sindaco svolge funzioni di collaborazione
e consulenza.
3. - Il Segretario generale:
- partecipa con funzioni di consulenza e di
assistenza alle riunioni degli Organi dell'Ente;
- ferme restando le competenze dei dirigenti
di aree funzionali, coordina e sovrintende agli uffici, ai
servizi e al personale comunale, cura l'attuazione
di tutti i provvedimenti attraverso i relativi atti
esecutivi;
- può presiedere i concorsi per l'assunzione
di dirigenti di qualifiche apicali;
- roga contratti e autentica scritture private
e atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse
o è
destinatario;
- adotta i necessari atti e provvedimenti,
anche di rilevanza esterna, nella esplicazione delle proprie
competenze, nei limiti della legge, dello
Statuto e dei regolamenti;
- assicura il controllo della gestione secondo
modalità previste dal Regolamento, riceve dai
Consiglieri le richieste di trasmissione delle
deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale
del Difensore civico.
- presiede l’ufficio comunale per le
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum
e riceve le dimissioni del Sindaco, degli
Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca
e
la mozione di sfiducia.
4 - Il Vice Segretario generale qualora previsto
nella dotazione organica del personale lo coadiuva nell'esercizio
di tutte le funzioni e competenze di cui al presente articolo
ed assolve alle funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento.
Capo V
Art. 44
Uffici e personale
Dotazione organica
1 - Il Comune disciplina con appositi atti
la dotazione organica del personale e, in conformità
alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli
uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione
politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale,
al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici
e dei servizi.
2 - Gli uffici sono organizzati secondo i
principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri
di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
3 - I servizi e gli uffici operano sulla base
dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi
offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
Art. 45
Regolamento degli uffici e dei servizi
1 - Il Comune attraverso il regolamento di
organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il
Direttore e gli organi amministrativi.
Art. 46
Organizzazione
1 - L’amministrazione comunale si articola
in aree funzionali di attività omogenee.
2 - L’organizzazione degli uffici in
aree funzionali di attività omogenee e il loro numero
sono determinati, sentite le OO.SS., e disciplinati da regolamento.
Capo VI
Art. 47
Direttore generale
1 - Il Sindaco previa delibera della Giunta
comunale, può nominare un Direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione.
Art. 48
Compiti del Direttore generale
1 - Il Direttore generale provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo,
gli impartirà il Sindaco.
2 - Il Direttore generale sovrintende alle
gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso
tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro
assegnate.
3 - La durata dell’incarico non può
eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può
procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale
nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati
e quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa
della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4 - Quando non risulta stipulata la convenzione
per il servizio di direzione generale, le relative funzioni
possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale,
sentita la Giunta comunale.
Art. 49
Funzioni del Direttore Generale
1 - Il Direttore generale predispone la proposta
di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli
obiettivi previsti dalle norme della contabilità, sulla
base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale
ed ha ulteriori funzioni attribuitegli dal regolamento di
organizzazione.
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Capo VII
Art. 50
Responsabilità dei dirigenti
1 – Gli uffici ed i servizi sono individuati
nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico
del personale.
2 - I responsabili nominati dal Sindaco provvedono
ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in
base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato,
ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal
Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 51
Funzioni dei Dirigenti
1 - I responsabili degli uffici e dei servizi
stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già
deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono
le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa.
2 – Essi provvedono altresì al
rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre
le seguenti funzioni:
presiedono le commissioni di gara e di concorso,
assumono le responsabilità dei relativi procedimenti
e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
emettono le comunicazioni, i verbali , le
diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio
e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara
e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
pronunciano le ordinanze di demolizione dei
manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento
di sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite
dal Sindaco;
pronunciano le altre ordinanze previste da
norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui
all’art.38 della legge 142/1990;
promuovono i procedimenti disciplinari nei
confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni
nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
provvedono a dare pronta esecuzione alla delibera
della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal
Sindaco e dal Direttore;
forniscono al Direttore nei termini di cui
al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione
della proposta di piano esecutivo di gestione;
autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario,
le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente
secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
concedono le licenze agli obiettori di coscienza
in servizio presso il Comune;
rispondono, nei confronti del Direttore generale,
del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
provvedono agli atti di amministrazione e
gestione del personale.
emettono i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie.
3 - I responsabili degli uffici e dei servizi
possono delegare le funzioni che precedono al personale a
essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili
del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4 - Il Sindaco può delegare ai responsabili
degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste
dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente
le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art. 52
Incarichi e collaborazioni esterne
1 - Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri
e le modalità con cui possono essere stipulati, al
di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti
locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam commisurata
alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche
in considerazione della temporaneità del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l’eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato
è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco
e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento,
o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi a loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall’articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilità particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti
alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli
Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell’ente, ovvero, purchè l’ente
non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della
Giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva
e per la qualità della prestazione individuale.
Art. 53
Copertura assicurativa
1 - Il Comune può assicurare i propri
amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento
del loro mandato, nonché – ove non in contrasto
con norme di legge – i dirigenti contro i rischi connessi
all’esercizio delle loro funzioni.
Art. 54
Controllo economico finanziario e di gestione
1 - I dirigenti sono tenuti a verificare,
trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli
di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti,
agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento
al bilancio pluriennale. I dirigenti relazionano circa l'esito
della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla
Giunta comunale che, sulla base delle relazioni di cui all'articolo
precedente, può disporre semestralmente rilevazioni
extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza
e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in
corso di attuazione.
2 - La Giunta comunale trasmette, trimestralmente,
al Consiglio comunale ed al Collegio dei Revisori una situazione
aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni
intervenute nella parte "entrata" e nella parte
"spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati
nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza,
sia in conto residui.
3 - Il regolamento di contabilità disciplina
le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali
di competenza e di cassa.
Art. 55
Aggiornamento
1 - Il Comune di concerto con le OO.SS. dei
dipendenti organizza corsi di aggiornamento e qualificazione
del personale.
Titolo V
Pubblici servizi
Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici
1 - Il Consiglio comunale può deliberare
l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi
nelle seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione o un’azienda;
in concessione a terzi quando esistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per l’esercizio
di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi
di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra
forma consentita dalla legge.
2 - Il Comune può partecipare a società
per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione
di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3 - Il Comune può altresì dare
impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività
economiche artistiche, culturali, sociali e sportive connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli
strumenti di diritto comune. Per tali materie si avvale prevalentemente
delle istituzioni appartenenti al mondo del volontariato e
dell’associazionismo. I poteri, a eccezione del referendum,
che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti
degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende
speciali, delle istituzioni e delle società di capitali
a maggioranza pubblica.
Art. 57
Finanziamento ed amministratori
1 - L'istituzione o la partecipazione del
Comune ad Aziende, Istituzioni e Società per Azioni,
così come ad Enti, Consorzi o Associazioni è
decisa con deliberazione del Consiglio comunale. Nella stessa
vengono altresì indicati le finalità, i mezzi
di finanziamento ed i modi necessari affinché la loro
attività si svolga in conformità degli indirizzi
prefissati ed in base a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità di gestione.
2 - La nomina degli amministratori avviene,
con ordinanza del Sindaco, sulla base dei criteri fissati
dal Consiglio comunale tra i soggetti rispettivamente indicati
dagli artt. 58 per l'Istituzione, 59 per l'Azienda Speciale
e 60 per la Società a partecipazione comunale del presente
Statuto.
3 - Gli amministratori nominati dal Sindaco
debbono essere esterni all'Amministrazione, possedere i requisiti
necessari per l'elezione a consigliere comunale.
4 - In caso di violazione di legge, Statuto
o regolamento, o per altri giustificati motivi, il Sindaco,
con provvedimento motivato, revoca singoli amministratori
o l'intero consiglio d'amministrazione.
Art. 58
Nomina e remunerazione degli amministratori
1 - Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione
è composto da cinque membri nominati dal Sindaco tra
soggetti di comprovata esperienza sulla base di elenchi, di
nominativi indicati dai gruppi consiliari, associazioni delle
categorie interessate all'attività svolta dall'Istituzione,
da organizzazioni di utenti del servizio e da Enti od organismi
operanti sul territorio comunale per analoghe attività.
2 - Il C.d.A. resta in carica per quattro
anni o comunque per un periodo corrispondente a quello di
durata del Consiglio comunale ed i suoi componenti possono
essere riconfermati per una sola volta consecutiva.
3 - La loro remunerazione è stabilita
dal Sindaco con il provvedimento di nomina e non può
superare nel massimo il 50% dell’indennità di
carica del Sindaco.
4 - Le competenze e il funzionamento degli
organi dell'Istituzione, e le competenze del direttore, sono
fissate dal Regolamento comunale che dovrà disciplinare
anche l'organizzazione interna, e l'esercizio dei poteri di
indirizzo, controllo, vigilanza e di verifica dei risultati
di gestione.
Art. 59
Requisiti per la nomina
1 - Il Sindaco, nomina i componenti del C.d.A.
dell'Azienda speciale tra soggetti di comprovata qualificazione
tecnica e professionale nei settori concernenti l'attività
dell'Azienda stessa, sulla base di elenchi di nominativi proposti
da gruppi consiliari, associazioni delle categorie interessate
all'attività svolta, da organizzazioni di utenti, da
organismi o Enti operanti sul territorio comunale per analoghe
attività ed eventualmente da ordini professionali.
2 - Il Consiglio comunale approva lo Statuto
dell'Azienda speciale, fissa gli obiettivi e gli indirizzi
di attività ed esercita il controllo sul loro operato
nonchè sui risultati della gestione, approvando altresì
i bilanci annuali e pluriennali. Conferisce il capitale di
dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione
delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi. Il direttore
è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti
dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere
alla chiamata diretta. L’Azienda speciale ha la possibilità
di gestire il servizio oggetto della sua attività oltre
i confini istituzionali del Comune attraverso la convenzione
con i Comuni limitrofi.
Art. 60
Società per la produzione di beni e
servizi
1 - Il Comune promuove la costituzione e partecipa
a società di diritto privato che hanno ad oggetto la
produzione di beni, servizi ed attività dirette a conseguire
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità
locale.
2 - Il Consiglio comunale delibera a maggioranza
dei propri componenti la partecipazione a Società per
Azioni con Enti pubblici, Istituti di credito e soggetti privati
per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente
articolo.
3 - I membri del C.d.A. nominati dal Sindaco
sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza tecnica,
professionale e manageriale, esterni all'Amministrazione comunale
e agli Organi degli Enti partecipanti.
4 - Se alla costituzione della S.p.A. partecipano
più Enti locali, il potere di nomina degli amministratori
e dei Sindaci di loro competenza è esercitato secondo
gli accordi intercorsi tra gli Enti partecipanti e recepiti
nelle rispettive deliberazioni consiliari. Per le nomine,
in ogni caso, debbono essere seguiti i criteri previsti al
comma precedente.
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Art. 61
Organizzazioni strumentali
1 - Per l'esercizio dei servizi sociali di
sua competenza il Comune può avvalersi di una Istituzione
quale organizzazione strumentale.
2 - Il Comune può gestire l'insieme
dei servizi o una parte di essi in collaborazione con Comuni
limitrofi attraverso la costituzione di un consorzio o con
convenzione. La definizione delle forme di collaborazione
e degli accordi per il funzionamento e l'attività dei
relativi organismi è demandata agli organi comunali
competenti in ragione della materia e dell'oggetto.
3 - L’Azienda speciale ha la possibilità
di gestire il servizio oggetto della sua attività oltre
i confini istituzionali del Comune attraverso convenzione
con i Comuni limitrofi.
Art. 62
Consorzi
1 - Il Comune può partecipare alla
costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione
associata di uno o più servizi secondo le norme previste
per le aziende speciali in quanto applicabili.
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