comune_di_cosenza

icona_area

ORGANI


Sindaco
Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Circoscrizioni
Statuto Comunale

UFFICI
Mappa Uffici

Regolamenti
Atti-Ordinanze

Gare e appalti
Bandi e Concorsi
Avvisi


Sportello Unico
Autocertificazioni
Segnalazione guasti
Farmacie di
turno

 

statuto

 

STATUTO

Titolo I

Principi generali

Art.1

Finalità

1 - Il Comune è un ente locale autonomo che - rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale in attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione.

2 - Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3 - Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. Tali funzioni vengono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

4 - Il Comune favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche con le associazioni sindacali e professionali locali.

5 - Promuove studi e ricerche sulla situazione economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui beni culturali, sul territorio e sull’Amministrazione comunale.

6 - Concorre a stabilire forme e canali di collegamento con enti locali di altri paesi e con organizzazioni europee ed internazionali anche al fine di promuovere una cultura di pace e di solidarietà al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni politiche europee in un’ottica di realizzazione dell’Europa dei popoli.

7 - Promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, senza alcuna distinzione di etnia linguistica, razza e religione, anche attraverso la promozione di tempi e modalità della organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori. Favorisce la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in ogni ambito in cui la persona si trova ad agire, in special modo nella famiglia che costituisce un insostituibile momento di promozione umana. Diffonde tra i cittadini uno spirito di rispetto reciproco e di tolleranza in virtù del quale maturi ed aumenti la cultura del confronto e del dibattito. Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero. Concorre all’integrazione delle comunità immigrate.

8 - La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione comunale.

9 - Il Comune di Cosenza, negli atti, nel sigillo e nel Gonfalone si identifica nello stemma " Sette Colli su fondo azzurro attraversato in basso da un fiume". L’uso e la riproduzione dello stemma sono vietati per fini commerciali o di parte. Il Gonfalone accompagna il Sindaco nelle manifestazioni ufficiali civili e in quella religiosa relativa alla Madonna del Pilerio – Patrona della Città – e ogni qualvolta il Sindaco ne autorizzi l’uso.

Art.2

Tutela dell'ambiente

1 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo un'efficacia prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

2 - Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, alle fasce di popolazione più svantaggiate, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

3 - Il Comune tutela espressamente i diritti dei bambini, ne promuove, in particolare, il diritto alla salute, alla socializzazione, al giuoco, allo studio ed alla formazione nella scuola, nella famiglia e nelle realtà sociali dove la loro personalità si sviluppa; in particolare promuove la piena realizzazione di tali diritti per i bambini portatori di handicap in una ottica di incontro e di arricchimento esperenziale con i bambini dotati di normali abilità.

Art.3

Tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale - storico - artistico e culturale

1 - Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico.

2 - Promuove la tutela delle antiche istituzioni culturali della città, in particolare l'Accademia cosentina e la Biblioteca civica, la collaborazione con l'Università della Calabria e, in generale, la valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico e della tradizione patriottica risorgimentale cosentina.

3 - Promuove attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

4 - Favorisce la diffusione di una cultura ambientalista ed antinucleare per la piena tutela delle caratteristiche ambientali e territoriali del territorio comunale.

Art.4

Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1 - Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini a tutte le scelte di pianificazione territoriale.

2 - Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

3 - All’interno del territorio del Comune di Cosenza non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art.5

Sviluppo economico

1 - Il Comune , anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo

sviluppo delle attività economiche e produttive ed in particolare:

a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato

distributivo;

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive, soprattutto nel campo della

ricerca e l'innovazione, per assicurare l'occupazione giovanile e la crescita di nuove

professionalità;

c) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo, stimolando la creazione, il

rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi;

d) tutela, promuove e favorisce lo sviluppo dell'artigianato e del commercio con particolare

riguardo a quello artistico e tradizionale, e della piccola e media azienda attraverso adeguate

iniziative urbanistiche e di ricerca al fine di fare progredire la crescita e lo sviluppo economico

della città e la creazione di nuova occupazione;

e) incoraggia e sostiene l’associazionismo, la cooperazione, le forme di autogestione fra

lavoratori dipendenti e autonomi, al fine di garantire il superamento degli squilibri economici

sociali e territoriali.

inizio pagina

Art.6

Forme associative e organismi di partecipazione

1 - Il Comune promuove la costituzione e valorizza forme associative finalizzate a garantire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e a concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, secondo modalità disciplinate dal regolamento.

2 - Allo scopo di acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e di garantire la partecipazione della comunità locale, il Comune promuove la costituzione della "CONSULTA DELLA CITTA'" per consentire l'acquisizione di:

- pareri consultivi su richiesta della Amministrazione comunale;

- rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune.

3 - Ai fini di cui ai commi precedenti è istituito, presso il Comune, l'Albo delle associazioni, delle organizzazioni, delle istituzioni costituenti la "CONSULTA DELLA CITTÀ". L'Albo è istituito dal Presidente del Consiglio comunale su deliberazione del Consiglio. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio medesimo.

4 - L’Amministrazione comunale richiede pareri alla CONSULTA DELLA CITTA’ nelle seguenti

materie:

- relazione al bilancio preventivo annuale e al piano pluriennale degli investimenti;

- strumenti urbanistici e commerciali;

- piano dei trasporti e del traffico;

- piano dello sviluppo scolastico.

5 - I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi della "CONSULTA DELLA CITTA'" debbono pervenire entro 15 giorni dalla loro assunzione al Sindaco il quale, entro i successivi 15 giorni, li inoltra ai competenti organi dell'Amministrazione comunale, i quali hanno l'obbligo, nei successivi trenta giorni, di comunicare ai proponenti le determinazioni adottate.

6 - Il Comune ha l'obbligo di rendere pubblici i pareri di cui al comma precedente e le determinazioni conseguenti. Gli uni e le altre sono messi a disposizione nell'Ufficio per i diritti dei cittadini.

7 - La "CONSULTA DELLA CITTA'" di cui al presente articolo può articolarsi per settori di interesse (Terza età, Sport, Economia e Lavoro, Cultura, Ambiente, Volontariato, ecc.).

8 - E' costituito il "FORUM DELLE FAMIGLIE" dai rappresentanti delle associazioni di famiglie che ne facciano richiesta. Il "FORUM DELLE FAMIGLIE" è soggetto consultivo e propositivo.

9 - E' costituito il "FORUM GIOVANILE" dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni giovanili che ne facciano richiesta, dai giovani presenti nelle istituzioni scolastiche, universitarie e del volontariato. Il "FORUM GIOVANILE" è il soggetto consultivo e propositivo del Comune per le politiche giovanili (scuola, cultura, sport, tempo libero, dinamiche del mercato del lavoro e delle possibilità occupazionali).

10 - E' costituito l'"OSSERVATORIO PER LA CONDIZIONE FEMMINILE" dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni femminili che ne facciano richiesta, per esprimere istanze e proposte relative alle politiche femminili.

11- E' costituito l'"OSSERVATORIO PER LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI" dai rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni degli anziani e dei pensionati che ne facciano richiesta, per esprimere istanze e proposte relative alle politiche sociali nei confronti degli anziani.

12 - E' costituito il "FORUM PER I DISABILI" al fine di esprimere la decisa volontà di operare per l'istituzione di un programma d'azione in favore delle persone handicappate per un reale intervento nel campo:

- della prevenzione dell'intervento precoce;

- della rieducazione funzionale;

- dell'impiego protetto;

- dell'insegnamento dai primi livelli alla formazione continua;

- dell'accesso agli svaghi, alla creatività, agli sport.

13 - E' fatto obbligo al Comune di acquisire il parere preventivo del "FORUM DELLE FAMIGLIE", del "FORUM GIOVANILE", dell'"OSSERVATORIO FEMMINILE", dell'"OSSERVATORIO PER LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI" e del "FORUM PER I DISABILI", ogni qualvolta vengono trattate questioni che comunque concernono le relative richieste ed esigenze.

14 - Il regolamento stabilisce le modalità di composizione della "CONSULTA DELLA CITTA'", del "FORUM DELLE FAMIGLIE", del "FORUM GIOVANILE", dell'"OSSERVATORIO FEMMINILE", dell'"OSSERVATORIO PER LA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI" e del "FORUM PER I DISABILI" e le forme di partecipazione.

15 - Il Comune istituisce una posta di bilancio per finanziare iniziative o campagne volte ad affrontare le problematiche familiari, giovanili, femminili, degli anziani e dei disabili. I regolamenti disciplinano forme e modalità di gestione di tale fondo.

Art.7

Accesso al procedimento amministrativo

1 - Il Comune garantisce a tutti i cittadini la partecipazione al procedimento di adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive.

2 - Il Comune, gli enti e le istituzioni, nonché le aziende e le imprese comunali, nei limiti di legge, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e fatta salva comunque la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

3 - Nella comunicazione devono essere indicati:

- l'ufficio ed il funzionario responsabile;

- l'oggetto del procedimento;

- le modalità con cui si può averne notizia e prendere visione dei relativi atti.

4 - Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente mediante idonea informazione collettiva.

5 - I soggetti portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivarne pregiudizio.

6 - I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che il Comune deve valutare. In caso di mancato accoglimento, il Comune ha l'obbligo di comunicare ai proponenti, motivandole, le proprie determinazioni.

Titolo II°

Forme di partecipazione

Capo I

Art.8

Consultazioni, petizioni e proposte

1 - Chiunque , anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

2 - Il Comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Il Comune può promuovere l'effettuazione di sondaggi di opinione attraverso società specializzate rendendone pubblici i risultati. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3 - Per assicurare al singolo cittadino concrete opportunità di consultazione sull'andamento dei servizi e di esercitare su di essi il controllo democratico, il Comune promuove, d'intesa con le rispettive gestioni, assemblee pubbliche degli utenti dei servizi erogati dal Comune.

4 - Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dai responsabili dei servizi interessati e dal Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 60 giorni dal ricevimento. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

inizio pagina

Art.9

Referendum propositivi e abrogativi

1 - Su richiesta di un ventesimo degli elettori, il Comune indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi locali, in materia di esclusiva competenza comunale. Detti referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2 - Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

- revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio comunale;

- tributi, bilancio e mutui;

- strumenti urbanistici;

- espropriazione per pubblica utilità;

- designazioni e nomine;

- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.

3 - I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4 - La loro ammissibilità è dichiarata da un "Comitato di garanti" costituito dal Difensore civico, dal Segretario generale del Comune, da un docente di diritto pubblico designato dal Senato accademico dell'Università della Calabria e dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

5 - Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi.

6 - Il Comune, previa intesa con i comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.

7 - Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario.

8 - Il regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme di accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati.

9 - Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

10 - Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

11 - Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art.10

Diritto di accesso

1 - Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune o dagli enti, aziende, istituzioni comunali nonché dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici e di ottenerne le relative copie, senza particolari formalità secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2 - Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli che per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco siano sottratti all’esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

3 - In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare richiesta al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere altresì a dar corso alle procedure disciplinari volte all’accertamento di eventuali responsabilità dell’impiegato o del funzionario che abbia apposto diniego.

4 - Salvo pagamento dei soli costi di riproduzione, l'estrazione di copie da parte dei cittadini avviene a titolo gratuito e non costituisce titolo valido se non in regola con la vigente legislazione in materia di bollo.

5 - Il Comune istituisce uno sportello del cittadino il quale, collegato con la banca dati, realizzata con i necessari ausili di strumenti informatici, sia in grado di fornire precise puntuali risposte alle domande relative a tutte le attività comunali.

Art. 11

Trasparenza dell'Amministrazione

1 - Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il Comune rende pubblici, a mezzo stampa e con altri idonei strumenti di informazioni:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri

incentivi di qualsiasi genere a persone, enti, istituzioni;

c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche, per la fornitura di beni e servizi e per i

contratti in generale;

d) gli aggiudicatari di appalti di opere pubbliche e i fornitori di beni e servizi;

e) i criteri di assunzione temporanea di personale ed i bandi di concorso;

f) i criteri e le modalità alla stipula di ogni tipo di convenzione.

2 - Anche ai fini di cui al comma precedente l’Amministrazione istituisce un Ufficio Stampa il quale provvede a curare i rapporti con gli organi d’informazione per diffondere tra i cittadini la conoscenza dell’attività dell’Amministrazione, ed ogni altra azione volta alla pubblicizzazione dell’attività comunale attraverso la stampa, il sito internet del Comune, le emittenti pubbliche e private ed infine fornisce dati e notizie da pubblicare sul bollettino redatto dalla Presidenza del Consiglio. L’Ufficio ha sede nella casa comunale ed è struttura di staff. L’eventuale portavoce del Sindaco collabora con l’Ufficio Stampa.

inizio pagina

CAPO II

Art.12

Difensore civico

1 - A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell'attività del Comune, è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2 - Il Difensore civico è eletto con voto popolare diretto, a condizione che alla elezione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e che il candidato riporti la maggioranza dei voti validi.

3 - Per la elezione diretta la candidatura è presentata da non meno di trecento elettori e nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

4 - Il Difensore civico dura in carica l’intera consiliatura e non può essere rieletto. Le elezioni per il Difensore civico vengono indette dal Sindaco entro sei mesi dal suo insediamento. Nel caso in cui quest’ultimo non provvede entro sei mesi dall’insediamento ovvero dalle successive scadenze, le elezioni verranno indette dal Consiglio comunale a maggioranza.

Art. 13

Funzioni

1 - Singoli cittadini, enti pubblici e privati, associazioni, possono rivolgere richiesta d'intervento al Difensore civico, al fine del più sollecito e regolare svolgimento dell'iter procedimentale conseguente

alla domanda degli interessati per ottenere atti o provvedimenti di competenza del Comune o di enti ed aziende dipendenti ed a garanzia del rispetto della legge.

2 - Le richieste potranno essere avanzate anche attraverso l'ufficio reclami che sarà istituito in collegamento con quello del Difensore civico.

3 - Il Difensore civico potrà intervenire anche di propria iniziativa quando abbia notizie di abusi o disfunzioni e comunque quando ciò possa rivelarsi utile per il fine di cui al primo comma.

4 - Ha il diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti, copia di atti, documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata, in merito alla quale potrà fornire informazioni agli interessati nell'osservanza delle norme vigenti.

5 - Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

6 - Qualora, mediante omissioni o ritardi, venga comunque intralciata l'attività del suo ufficio, ne farà rapporto ai competenti organi comunali che promuoveranno azione disciplinare nei confronti dei responsabili.

7 - Potrà indirizzare proprie relazioni al Sindaco ed alla Giunta ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario per il migliore andamento dell'attività degli uffici.

8 - Invia una relazione annuale, entro il 31 marzo, al Consiglio comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando altresì rilievi ed osservazioni suggeriti dal risultato degli interventi effettuati. Il Consiglio comunale discute tale relazione nei successivi trenta giorni.

9 - Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127, secondo le modalità previste dall’art.17, comma 39, dell’ultima legge citata.

10 - Al Difensore civico è assicurata piena indipendenza dalla Amministrazione comunale e dai singoli consiglieri, ai quali non è consentito rivolgere a lui o al suo ufficio richieste e sollecitazioni.

Art.14

Requisiti per l’elezione

1 – Per l’elezione a Difensore civico necessitano i medesimi requisiti previsti per l’elezione a consigliere comunale.

2 - Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere

comunale;

b) i membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e

circoscrizionali;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune o alle quali il Comune partecipa;

e) i candidati alle ultime elezioni amministrative, regionali e politiche e quanti abbiano ricoperto

nel quadriennio precedente incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;

f) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e

aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che ricevano da

essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

g) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione comunale;

h) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori

del Comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.

Art. 15

Sede e indennità

1 - L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.

2 - All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico nell'ambito del ruolo del personale del Comune.

3 - Al Difensore civico compete un'indennità di carica fissata dal regolamento.

Art. 16

Decadenza e revoca

1 - In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

2 - Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni dal Prefetto, su proposta del Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi.

Capo III

Art.17

Decentramento

1 - Con delibera del Consiglio comunale sono istituite le circoscrizioni di decentramento quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune. Esse costituiscono strumenti di partecipazione e di consultazione dei cittadini nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune.

2 - Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

3 - Il Consiglio circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e decade in caso di suo scioglimento.

4 - In materia di ineleggibilità e di incompatibilità, ai consiglieri circoscrizionali si applica la normativa vigente per i consiglieri comunali.

5 - La composizione, l’estensione territoriale, l’organizzazione e il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi ed uffici sono disciplinati dal regolamento, mentre la revisione della delimitazione territoriale può essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale.

6 - Le funzioni delegate alle circoscrizioni sono deliberate dal Consiglio comunale, il quale ne assicura, predisponendo gli idonei strumenti l'esercizio con appositi stanziamenti di bilancio.

7 - Ai Consigli circoscrizionali può essere affidata direttamente la gestione di beni e di determinati servizi comunali.

8 - Nelle circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui al presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

9 - Il Sindaco può delegare al Presidente del Consiglio circoscrizionale funzioni nella sua qualità di ufficiale di governo.

10 - I Presidenti di circoscrizione ed i Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto, contestualmente al Consiglio comunale.

11 - I Consigli circoscrizionali svolgono, organizzandola in modo autonomo, attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, il quale prevede i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio e vincolante.

12 – I provvedimenti dei Consigli circoscrizionali nelle materie di loro competenza divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, entro il termine di 15 giorni, il Sindaco non li rinvia con motivate osservazioni dalla loro ricezione.

13 - Il regolamento indica le procedure di esercizio delle deleghe e le procedure di controllo di cui al comma precedente, specifica le competenze e stabilisce il numero delle circoscrizioni e quello dei consiglieri assegnati a ciascun Consiglio.

14 - In caso di scioglimento del Consiglio circoscrizionale, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il Sindaco propone al Prefetto la indizione delle elezioni per la elezione diretta del Consiglio circoscrizionale stesso, limitando, per motivi di spesa, il numero dei componenti i seggi elettorali.

15 - Per la elezione dei Presidenti e dei Consigli circoscrizionali è stabilito lo stesso sistema vigente per il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

Titolo III

Gli Organi del Comune

Capo I

Art. 18

Consiglio comunale

1 - Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale ed è composto dal Sindaco e da 40 consiglieri, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune nel rispetto delle norme vigenti, e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta, mediante la partecipazione alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori nelle modalità previste dal regolamento.

2 - Adempie le funzioni demandate dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. Fissa con norme regolamentari le modalità attraverso le quali assicurare servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture per il proprio funzionamento.

3 - Determina, con regolamento, le garanzie di trasparenza e di correttezza amministrativa per le procedure di appalto e di concorso e i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari a persone, ad enti pubblici e privati.

4 - Definisce i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società. Provvede alla pubblicazione dei curricula che devono essere esposti all’albo pretorio per non meno di 10 giorni consecutivi con l’invito alla cittadinanza a presentare osservazioni. Detti criteri sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

Art. 19

Presidente e convocazioni

1 - Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri in carica nella prima seduta del Consiglio . In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce il più anziano tra i due Vice Presidenti di cui uno indicato dalle minoranze, eletti anch'essi tra i consiglieri in carica, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento. In caso di dimissione del Presidente il Consiglio deve essere subito convocato per la nuova elezione.

2 - Il Consiglio è convocato, secondo le modalità previste dal regolamento, dal Presidente del Consiglio, in sessione ordinaria nei periodi dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno e in seduta straordinaria nell'intero arco dell'anno.

3 - Il Presidente del Consiglio, inoltre, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4 - Il Presidente fissa giorno ed ora dell'adunanza.

5 - Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno cinque giorni.

6 - In caso di necessità, il Consiglio può essere convocato con preavviso di ventiquattro ore soltanto. In tal caso, la deliberazione è rinviata al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 20

Insediamento

1 - Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione e, in tale adunanza si procede alla loro convalida, alla comunicazione del Sindaco relativa alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori.

2 - La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal consigliere anziano, assistito dai due consiglieri più giovani, che svolgono funzioni di scrutatori.

3 - La seduta è pubblica.

a) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Al fine di garantire l’effettiva partecipazione del Consiglio alla definizione, verifica ed aggiornamento delle linee programmatiche queste vengono espresse indicando tempi, modalità e strumenti di massima per la loro relativa realizzazione.

b) Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

c) Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche definite in termini di tempi, modalità e strumenti di massima per la loro realizzazione alla luce delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

d) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 21

Consigliere anziano

1 - E' Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni comunali, ha ottenuto la maggior cifra individuale, che si ottiene sommando i voti della lista a quelli di preferenza. In caso di parità prevale il più anziano d'età.

Art. 22

Rapporti con l’esterno

1 - Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e normalmente si svolgono nel Palazzo civico ubicato in piazza dei Bruzi.

2 - La presidenza istituisce un ufficio per i rapporti con l'esterno per la pubblicità dell'attività consiliare attraverso la stampa e le reti televisive e per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari.

3 - Ai fini di informazione e di documentazione è compito dello stesso Ufficio curare la registrazione dei lavori, dei quali va data sintetica pubblicazione in un apposito bollettino degli atti comunali.

Art. 23

Funzionamento

1 - Il regolamento disciplina i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, lo svolgimento delle operazioni di voto e quanto altro necessario per garantirne il funzionamento.

2 - Gli assessori prendono parte ai lavori del Consiglio, possono intervenire nelle discussioni e non

hanno diritto al voto.

Art. 24

Consiglieri comunali

1 - I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati, a norma di regolamento, da almeno tre consiglieri.

2 - Costituiscono comunque gruppo autonomo, quale che sia il loro numero, i Consiglieri eletti in liste che hanno concorso all'ultima consultazione elettorale.

3 - I Consiglieri che dichiarano di non voler appartenere ad un gruppo già costituito confluiscono nel gruppo misto.

4 - Il regolamento assicura al Presidente del Consiglio comunale ed a tutti i gruppi costituiti strutture per l'espletamento delle loro funzioni.

5 - E’ istituita, presso il comune di Cosenza, la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune.

Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 25

Commissioni consiliari

1 - Il regolamento disciplina la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti.

2 - Commissioni d'indagine sulla attività dell'Amministrazione possono essere istituite dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.

3 - Le commissioni speciali e quelle d'inchiesta sono nominate dal Sindaco, d'intesa con i capi gruppo, con rappresentanze proporzionali dei gruppi consiliari. Possono essere nominati a far parte, per ciascuna delle commissioni, esperti esterni in misura non superiore a due.

4 - Il regolamento prevede le modalità di nomina delle commissioni se l'oggetto dell'inchiesta riguarda la persona del Sindaco.

5 - La Giunta municipale, al fine di mantenere un giusto costante raccordo con il Consiglio comunale, informa preventivamente, ferme restanti le proprie competenze fissate dalla legge, le Commissioni consiliari di settore sulle pratiche di particolare importanza per la vita cittadina. Anche attraverso le commissioni si compie il processo di partecipazione del Consiglio a norma di regolamento alla definizione, verifica ed adeguamento delle linee programmatiche.

6 - Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo ove costituite e la presidenza delle commissioni di garanzia.

Art. 26

Annullamenti e chiarimenti su deliberazioni

1 - I provvedimenti di annullamento di deliberazioni del Consiglio comunale disposti dal CO.RE.CO. e riproposti dall’amministrazione sono presi in esame dalla commissione consiliare competente per materia che li esamina e con motivato parere li trasmette al Consiglio comunale per il definitivo riesame entro dieci giorni dalla trasmissione.

2 - Entro lo stesso termine e con le modalità di cui al precedente comma sono prese in esame le richieste di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

3 - Le deliberazioni della Giunta comunale sono in ogni caso comunicate ai capigruppo consiliari contemporaneamente all'affissione all'Albo pretorio.

inizio pagina

Art. 27

Doveri e diritti dei consiglieri

1 - Il consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le attività del Consiglio.

2 - I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti e società, tutte le notizie utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare tutti gli atti del procedimento e i documenti nei termini di legge e di regolamento e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il consigliere viene messo in condizione di accedere, utilizzando gli strumenti informatici in uso secondo le procedure amministrative dell’ente, con la semplice consultazione a video o stampa alle informazioni minime definite dalla commissione di garanzia istituita a norma di regolamento, eventualmente mediante l’utilizzo di un apposito profilo utente.

3 - Ha, altresì, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4 - Le modalità di presentazione sono determinate dal regolamento.

Art. 28

Decadenza

1 - I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli, l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera a maggioranza dei due terzi tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 29

Obbligo di riservatezza

1 - Il consigliere è tenuto al segreto per i documenti amministrativi e per le informazioni nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 30

Dimissioni del consigliere

1 - Le dimissioni del consigliere sono irrevocabili dal momento della presentazione ed il Consiglio le prende in esame nella prima seduta utile per procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario.

Art. 31

Voto contrario

1 - Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 32

Situazione patrimoniale

1 - Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi, alle spese elettorali dei consiglieri comunali e circoscrizionali sono depositati presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e sono liberamente consultabili da chiunque.

Art. 33

Gettone di presenza

1 - I consiglieri comunali hanno diritto a percepire nella misura e nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista dalle norme vigenti per il Sindaco.

Art.34

Indennità di funzione

1 - I consiglieri comunali possono chiedere, con le forme e modalità disciplinate dal Regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nella misura e nei limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all’art.23, comma 9 legge 265/99, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, la cui misura è fissata nel regolamento. Le indennità ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti ai sensi delle leggi vigenti. Tale diritto e quelli di cui all’art. 33 che precede sono estesi al consigliere circoscrizionale nell’ambito della disponibilità di bilancio conferita a ciascuna circoscrizione.

inizio pagina

Capo II

Art. 35

La Giunta

1 - La Giunta comunale è nominata dal Sindaco secondo le disposizioni di legge.

2 - La Giunta è organo di impulso amministrativo collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

3 - La Giunta adotta gli atti di propria competenza idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 36

Composizione

1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da dodici Assessori.

2 - Un assessore, designato dal Sindaco, assume la carica di Vice Sindaco ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

3 - In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco svolge tali funzioni l'assessore più anziano di età.

Art. 37

Requisiti per la nomina

1 - Possono essere nominati assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge, per la elezione a Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale sia nominato Assessore, prima di accettare l'incarico, deve dimettersi dall'Organo consiliare.

Art. 38

Funzioni

1 - La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed attua gli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio.

2 - La Giunta predispone i progetti di bilancio annuale e pluriennale ed i conti consuntivi. Ha diritto di proposta in qualsiasi materia di competenza del Consiglio.

3 - La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno in sede di approvazione del bilancio preventivo e dei conti consuntivi. Almeno una volta all’anno, nelle modalità stabilite dal regolamento, la Giunta aggiorna il Consiglio sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

4 - La Giunta assicura il coordinamento delle Circoscrizioni di decentramento comunale e ne promuove l'iniziativa.

5 - La Giunta garantisce l'imparzialità, l'efficienza, il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune, organizzandoli in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Promuove attività di aggiornamento e qualificazione del personale.

6 - Le sedute della Giunta sono valide se ad esse partecipa la metà dei suoi componenti.

7 - La Giunta può dotarsi di un autonomo regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 39

Attività

1 - L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2 - Il Sindaco che la presiede ne garantisce l'unità d'indirizzo, coordina e promuove l'attività dei singoli Assessori.

3 - Gli Assessori rispondono collegialmente degli atti posti in essere dalla Giunta ed individualmente degli atti e decisioni adottati nelle sfere di competenza.

4 - Per assicurare rapidità ed efficienza alla sua attuazione ed un maggior costante collegamento con il Sindaco ed il Consiglio comunale, la Giunta si organizza in aree funzionali d'attività.

5 - Le aree funzionali d'attività, le cui competenze saranno specificate dal regolamento, sono costituite da assessori, dal dirigente della rispettiva area funzionale ed, in caso di indisponibilità o assenza, da un suo delegato.

6 - Le aree funzionali d'attività, come sopra istituite, trovano corrispondenza nelle commissioni consiliari di cui all'art. 25 del presente Statuto.

7 - Le aree funzionali d'attività redigono progetti e programmi unitari e formulano proposte comuni nell'ambito delle attività di loro competenza.

Capo III

Art. 40

Il Sindaco

1 - Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il Capo dell'Amministrazione comunale. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Svolge un ruolo preminente di direzione e di impulso nei confronti di entrambi gli organi collegiali istituzionali. Esercita le funzioni di ufficiale di governo demandategli dalla legge.

2 - Espleta il suo mandato in osservanza della legge e delle norme del presente Statuto.

3 - Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità.

4 - Sentito il Consiglio comunale e previa deliberazione della Giunta, promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione di opere e interventi che richiedano l'azione integrata di più soggetti.

5 - Può delegare ai Presidenti delle Circoscrizioni funzioni proprie nei servizi di competenza statale e regionale.

6 - Ha per distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

7 - Salve le eccezioni di legge, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art . 41

Funzioni e prerogative del Sindaco

1 - Il Sindaco convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.

2 - E' responsabile dell'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta, ne coordina e dirige attività, ne assicura la collegialità delle decisioni.

3 - Cura l'attuazione del programma approvato dal Consiglio comunale.

4 - Ha il potere di iniziativa su ogni materia di competenza della Giunta e del Consiglio.

5 - Ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno, e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al Consiglio comunale ed alla cittadinanza mediante i sistemi di comunicazione esistenti.

6 - Autorizza la presentazione al Consiglio comunale dei progetti e dei programmi elaborati dalla Giunta e dai singoli assessori.

7 - Ha potere di sollecitare il Consiglio per il più rapido esame e l'adozione delle deliberazioni nelle materie di sua competenza.

8 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nei casi e con le procedure di legge provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e Società di sua competenza.

9 - Provvede, mediante proposta motivata, alla revoca o alla sostituzione degli assessori dimessi o cessati dall'ufficio per qualsiasi causa, secondo le procedure previste dalla legge.

10 - Può opporre la "riservatezza" a documenti e ad atti del Comune ai sensi di legge.

11 - Indice i referendum, ne pubblica i risultati e provvede a sottoporli al Consiglio comunale secondo le disposizioni del presente Statuto.

12 - Propone alla Giunta l'adozione, in via d'urgenza, delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi.

13 - Ha il potere di emettere ordinanze, in via contingibile ed urgente ai sensi di legge.

14 - Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune, anche avvalendosi, in casi eccezionali e motivati, di personale esterno. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

15 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune ed esercita l'alta direzione del personale, nei confronti del quale è abilitato ad adottare provvedimenti cautelativi in presenza di inadempienze.

16 - Cura, in generale, l'esecuzione di tutti gli atti e l'osservanza dei regolamenti.

17 - Nell'espletamento delle sue funzioni e nei casi in cui si rende necessario per la vita amministrativa dell'Ente, per obiettivi determinati, con convenzioni a termine, può utilizzare collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo. Conferisce e revoca l’incarico al Segretario comunale e nomina il Direttore generale.

Art. 42

Attività del Sindaco

1 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede a coordinare e riorganizzare ovvero modificare in caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

2 - Promuove conferenze di servizi con i responsabili delle amministrazioni decentrate dello Stato e con i responsabili delle istituzioni locali.

3 - Consulta le relative organizzazioni di categoria per conciliare gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4 - Indice al riguardo conferenze e convegni per la migliore razionalizzazione dei piani. Il Sindaco è competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art.36 del regolamento di esecuzione della legge 996/70. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo IV

Art. 43

Il Segretario generale

1 - Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2 - Il Segretario generale, al fine di perseguire gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, in base alle direttive del Sindaco svolge funzioni di collaborazione e consulenza.

3. - Il Segretario generale:

- partecipa con funzioni di consulenza e di assistenza alle riunioni degli Organi dell'Ente;

- ferme restando le competenze dei dirigenti di aree funzionali, coordina e sovrintende agli uffici, ai

servizi e al personale comunale, cura l'attuazione di tutti i provvedimenti attraverso i relativi atti

esecutivi;

- può presiedere i concorsi per l'assunzione di dirigenti di qualifiche apicali;

- roga contratti e autentica scritture private e atti unilaterali nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è

destinatario;

- adotta i necessari atti e provvedimenti, anche di rilevanza esterna, nella esplicazione delle proprie

competenze, nei limiti della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

- assicura il controllo della gestione secondo modalità previste dal Regolamento, riceve dai

Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale

del Difensore civico.

- presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum

e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e

la mozione di sfiducia.

4 - Il Vice Segretario generale qualora previsto nella dotazione organica del personale lo coadiuva nell'esercizio di tutte le funzioni e competenze di cui al presente articolo ed assolve alle funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento.

Capo V

Art. 44

Uffici e personale

Dotazione organica

1 - Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2 - Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3 - I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 45

Regolamento degli uffici e dei servizi

1 - Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

Art. 46

Organizzazione

1 - L’amministrazione comunale si articola in aree funzionali di attività omogenee.

2 - L’organizzazione degli uffici in aree funzionali di attività omogenee e il loro numero sono determinati, sentite le OO.SS., e disciplinati da regolamento.

Capo VI

Art. 47

Direttore generale

1 - Il Sindaco previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 48

Compiti del Direttore generale

1 - Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2 - Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3 - La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati e quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4 - Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 49

Funzioni del Direttore Generale

1 - Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale ed ha ulteriori funzioni attribuitegli dal regolamento di organizzazione.

inizio pagina

Capo VII

Art. 50

Responsabilità dei dirigenti

1 – Gli uffici ed i servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2 - I responsabili nominati dal Sindaco provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 51

Funzioni dei Dirigenti

1 - I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2 – Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

emettono le comunicazioni, i verbali , le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art.38 della legge 142/1990;

promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

provvedono a dare pronta esecuzione alla delibera della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

provvedono agli atti di amministrazione e gestione del personale.

emettono i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

3 - I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4 - Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 52

Incarichi e collaborazioni esterne

1 - Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi a loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, purchè l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 53

Copertura assicurativa

1 - Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato, nonché – ove non in contrasto con norme di legge – i dirigenti contro i rischi connessi all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 54

Controllo economico finanziario e di gestione

1 - I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale che, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2 - La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale ed al Collegio dei Revisori una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

3 - Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 55

Aggiornamento

1 - Il Comune di concerto con le OO.SS. dei dipendenti organizza corsi di aggiornamento e qualificazione del personale.

Titolo V

Pubblici servizi

Art. 56

Forme di gestione dei servizi pubblici

1 - Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2 - Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3 - Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche artistiche, culturali, sociali e sportive connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. Per tali materie si avvale prevalentemente delle istituzioni appartenenti al mondo del volontariato e dell’associazionismo. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57

Finanziamento ed amministratori

1 - L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Aziende, Istituzioni e Società per Azioni, così come ad Enti, Consorzi o Associazioni è decisa con deliberazione del Consiglio comunale. Nella stessa vengono altresì indicati le finalità, i mezzi di finanziamento ed i modi necessari affinché la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi prefissati ed in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2 - La nomina degli amministratori avviene, con ordinanza del Sindaco, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio comunale tra i soggetti rispettivamente indicati dagli artt. 58 per l'Istituzione, 59 per l'Azienda Speciale e 60 per la Società a partecipazione comunale del presente Statuto.

3 - Gli amministratori nominati dal Sindaco debbono essere esterni all'Amministrazione, possedere i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale.

4 - In caso di violazione di legge, Statuto o regolamento, o per altri giustificati motivi, il Sindaco, con provvedimento motivato, revoca singoli amministratori o l'intero consiglio d'amministrazione.

Art. 58

Nomina e remunerazione degli amministratori

1 - Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da cinque membri nominati dal Sindaco tra soggetti di comprovata esperienza sulla base di elenchi, di nominativi indicati dai gruppi consiliari, associazioni delle categorie interessate all'attività svolta dall'Istituzione, da organizzazioni di utenti del servizio e da Enti od organismi operanti sul territorio comunale per analoghe attività.

2 - Il C.d.A. resta in carica per quattro anni o comunque per un periodo corrispondente a quello di durata del Consiglio comunale ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.

3 - La loro remunerazione è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina e non può superare nel massimo il 50% dell’indennità di carica del Sindaco.

4 - Le competenze e il funzionamento degli organi dell'Istituzione, e le competenze del direttore, sono fissate dal Regolamento comunale che dovrà disciplinare anche l'organizzazione interna, e l'esercizio dei poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e di verifica dei risultati di gestione.

Art. 59

Requisiti per la nomina

1 - Il Sindaco, nomina i componenti del C.d.A. dell'Azienda speciale tra soggetti di comprovata qualificazione tecnica e professionale nei settori concernenti l'attività dell'Azienda stessa, sulla base di elenchi di nominativi proposti da gruppi consiliari, associazioni delle categorie interessate all'attività svolta, da organizzazioni di utenti, da organismi o Enti operanti sul territorio comunale per analoghe attività ed eventualmente da ordini professionali.

2 - Il Consiglio comunale approva lo Statuto dell'Azienda speciale, fissa gli obiettivi e gli indirizzi di attività ed esercita il controllo sul loro operato nonchè sui risultati della gestione, approvando altresì i bilanci annuali e pluriennali. Conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. L’Azienda speciale ha la possibilità di gestire il servizio oggetto della sua attività oltre i confini istituzionali del Comune attraverso la convenzione con i Comuni limitrofi.

Art. 60

Società per la produzione di beni e servizi

1 - Il Comune promuove la costituzione e partecipa a società di diritto privato che hanno ad oggetto la produzione di beni, servizi ed attività dirette a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.

2 - Il Consiglio comunale delibera a maggioranza dei propri componenti la partecipazione a Società per Azioni con Enti pubblici, Istituti di credito e soggetti privati per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente articolo.

3 - I membri del C.d.A. nominati dal Sindaco sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza tecnica, professionale e manageriale, esterni all'Amministrazione comunale e agli Organi degli Enti partecipanti.

4 - Se alla costituzione della S.p.A. partecipano più Enti locali, il potere di nomina degli amministratori e dei Sindaci di loro competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi tra gli Enti partecipanti e recepiti nelle rispettive deliberazioni consiliari. Per le nomine, in ogni caso, debbono essere seguiti i criteri previsti al comma precedente.

inizio pagina

Art. 61

Organizzazioni strumentali

1 - Per l'esercizio dei servizi sociali di sua competenza il Comune può avvalersi di una Istituzione quale organizzazione strumentale.

2 - Il Comune può gestire l'insieme dei servizi o una parte di essi in collaborazione con Comuni limitrofi attraverso la costituzione di un consorzio o con convenzione. La definizione delle forme di collaborazione e degli accordi per il funzionamento e l'attività dei relativi organismi è demandata agli organi comunali competenti in ragione della materia e dell'oggetto.

3 - L’Azienda speciale ha la possibilità di gestire il servizio oggetto della sua attività oltre i confini istituzionali del Comune attraverso convenzione con i Comuni limitrofi.

Art. 62

Consorzi

1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.