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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art.1
Istituzione dello Sportello Unico
1) Presso il Comune di Cosenza, con deliberazione della G.M. n.299 del 25.5.1999, è istituito lo Sportello Unico per le attività produttive al quale gli utenti si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al D.P.R. 447/1998.
2) Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive.
Art.2
Fonti
- Fonti del presente regolamento sono: la Costituzione della Repubblica italiana; la legge 30 Dicembre 1986, n.439; la legge 8 Giugno 1990, n.142; la legge 7 Agosto 1990, n.241; la legge 15 Marzo 1997, n.59; la legge 15 Maggio 1997, n.127; il decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.112; il Decreto del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, n.447; Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri 8 Luglio 1999. D.P.R. 440 del 7.12.2000 pubblicato sulla G.U. n.33 del 9.2.2001.
Art.3
Finalità
- Lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'ente assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio.
- L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- Con le disposizioni contenute nel presente regolamento l'amministrazione adegua l'organizzazione comunale per attuazione delle finalità di cui al comma 1 ed individua i soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio degli adempimenti conseguenti.
Art.4
Funzioni
- Con l'istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive il Comune di Cosenza intende realizzare un cambiamento profondo del ruolo del Comune che deve diventare attore primario, sia a livello amministrativo che a livello di sviluppo della promozione economica del territorio.
- Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
- Amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
- Informativo-operativo per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere (orientamento e consulting di sportello);
- Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio. L'attività di natura promozionale ed informativo - assistenziale consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio, non solo comunale ma anche provinciale e regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e alle attività delle unità organizzative, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale finalizzati a creare nuova occupazione e quelli relativi ai finanziamenti previsti dalle leggi comunitarie, statali e regionali.
- In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti:
- la localizzazione;
- la realizzazione;
- la ristrutturazione;
- l'ampliamento;
- la cessazione;
- la riattivazione;
- la riconversione;
- la rilocalizzazione;
- l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa;
- opere che rientrano all'interno di un progetto di sviluppo di attività produttive.
Art.5
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento si applica oltre che nei casi di cui all'art. 4 a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse:
- attività agricole;
- attività commerciali ed artigiane;
- attività turistiche ed alberghiere;
- servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- servizi di telecomunicazioni
qualora l'attività richieda la localizzazione di impianti, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione.
- Per quanto riguarda le attività commerciali la struttura responsabile provvede a tutte le autorizzazioni necessarie, applicando, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio delle attività, le previsioni del D.Lgs. 31.03.1998, n.114 e valutando a tal fine la possibilità di avvalersi dei centri di assistenza tecnica previsti dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.
- Gli utenti provvederanno a presentare una unica domanda allo Sportello Unico che, verificata la completezza della documentazione presentata, ne curerà la trasmissione ai settori e/o alle unità operative interne e agli Enti esterni titolari dei sub procedimenti, coordinandone le attività istruttorie e assicurando il rispetto dei tempi previsti dai protocolli d'intesa siglati.
Art.6
Organizzazione
- Le funzioni di cui all'art.4 sono esercitate direttamente ed in modo unitario dal Comune di Cosenza attraverso lo Sportello Unico.
- Allo Sportello Unico sono assegnate tutte le relative funzioni amministrative e le risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
- Le risorse umane di cui al punto precedente sono state individuate nella deliberazione n.299 del 25.5.1999 istitutiva dello Sportello Unico e ad esse sono stati assegnati funzioni e compiti meglio specificati nel successivo art.9.
Art.7
Procedimento
- Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui agli artt. 23 -27 D.Lg. 112/98 e D.P.R. 447/98, è unico.
- L'istruttoria ha per oggetto i procedimenti di cui all'allegato 1.
Art.8
Responsabile dello Sportello Unico
- Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile.
- Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo. Il responsabile ha, altresì, nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici poteri di impulso, relativamente agli atti istruttori loro affidati che devono confluire nel provvedimento finale.
- Al Responsabile compete l'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui all'art.4, 2° comma del presente regolamento. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Responsabile può individuare altri addetti alla struttura quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali, attribuendo loro la responsabilità di tutti i connessi adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
- Il Sindaco delega al Responsabile l'indizione e la presidenza della conferenza dei servizi e delle audizioni di cui al D.P.R. n. 447/98.
- Il Responsabile predispone periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività dello sportello nel periodo successivo, in cui sono operativamente il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico. Tali piani costituiscono la base per la costruzione del piano esecutivo di gestione e, per la parte approvata, punto di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.
Art.9
Compiti del Responsabile dello Sportello Unico e degli addetti alla struttura
- Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
a) coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti interessati e coinvolti nel procedimento unico, anche tramite l'emanazione di apposite direttive, al fine di assicurare uniformità di indirizzo all'azione del Comune di Cosenza ed un sollecito espletamento dei propri adempimenti;
b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici, i responsabili e i referenti dei procedimenti di competenza;
c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti, e mette in mora i relativi responsabili in caso di inadempienza;
d) indice le Conferenze dei servizi;
e) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo , se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
f) cura che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati;
g) aggiorna ed integra la Banca Dati "procedure" e "responsabili" necessaria per la presentazione delle istanze da parte del cittadino.
- Il Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinchè l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
b) preciso rispetto dei termini;
c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
d) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
e) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.
- Al Personale in servizio alla struttura sono stati attribuiti dal Responsabile, funzioni e compiti specifici che saranno ratificati con appositi provvedimenti successivi all'approvazione del presente regolamento.
Art.10
Attribuzione dell'incarico di Responsabile dello Sportello
Unico
1) L'incarico di Responsabile dello Sportello Unico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato, sentito il Direttore generale secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione.
2) L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di concorsi.
3) Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza.
Art.11
Attività di coordinamento
- Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti sia delle altre strutture del Comune cointeressate a dette attività, che delle Amministrazioni esterne nonché degli organismi privati.
- A tal fine il Responsabile dello Sportello può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
- Le altre strutture del Comune cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti, dando priorità di espletamento alle pratiche relative ad insediamenti produttivi.
- Per l'attività di informazione rivolta agli utenti, il responsabile dello Sportello Unico si avvale anche dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. A tal fine l'U.R.P. viene connesso in rete telematica con lo Sportello Unico per consentire la visualizzazione dell'Archivio informatico dello Sportello Unico e, quindi, fornire notizie agli utenti sullo stato delle loro pratiche, sulla modulistica da utilizzare, sulle autorizzazioni necessarie per gli insediamenti produttivi ed ogni altra informazione utile.
- Il Responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico.
Art.12
Formazione e aggiornamento
- L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento , l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
- Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico, aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali.
Art.13
Strumenti tecnologici
- Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche
di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole
e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne
e con gli enti esterni.
- In particolare i programmi informatici devono garantire le seguenti
funzioni:
- il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento -
con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle
imprese in tema di insediamenti produttivi;
- la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi,
che abbia quali requisiti minimi:
. l'indicazione del numero
di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento,
dei dati identificativi del richiedente;
. uno schema riassuntivo
dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica;
. la produzione automatica
di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande
presentate in materia di insediamenti produttivi;
la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e
delle risposte relative ai diversi procedimenti;
una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione
delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni
finanziarie e fiscali presenti sul territorio comunale.
Art.14
Accesso all'archivio informatico
1) Lo Sportello Unico dovrà essere dotato di un sistema informatico che garantirà l'accesso gratuito, anche per via telematica, a chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica ed ottenere informazioni, tramite un sistema di collegamento con le realtà associative del mondo del lavoro.
Le informazioni riguardano:
- gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato di avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- la raccolta dei quesiti o delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.
- Il sistema informatico deve essere strutturato attenendosi ai seguenti principi:
- creazione automatica di una scheda del procedimento contenente i seguenti dati: numero progressivo da attingere dal protocollo generale, data di acquisizione della domanda, tipologia del procedimento, soggetto richiedente, enti e/o uffici coinvolti, termine per la conclusione del procedimento e delle singole fasi;
- possibilità per il responsabile del procedimento di verificare in ogni momento l'iter della pratica individuando quale ufficio l'abbia presa in carico e controllando le scadenze dei termini previsti dal procedimento;
- collegamento con gli uffici comunali coinvolti col procedimento unico in materia di insediamenti produttivi ( con l'URP, con l'Ufficio Commercio e con il Protocollo Generale);
- ricerca nell'archivio mediante una pluralità di chiavi di ricerca (soggetto richiedente, tipologia, data di ricezione, ecc.);
- stampa modulistica e pro - memoria adempimenti necessari per concludere il procedimento.
- Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art.15
Istanza per gli insediamenti produttivi
- L'istanza intesa ad ottenere un provvedimento amministrativo autorizzatorio in materia di insediamenti produttivi, deve essere presentata allo Sportello Unico utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso.
- L'istanza può essere presentata personalmente dall'interessato, o da un delegato, allo Sportello Unico, ovvero inviata anche a mezzo del servizio postale con raccomandata a.. r., tramite fax. Nel primo caso lo Sportello Unico acquisisce dal Protocollo Generale il numero di registrazione della pratica, nel secondo caso il Protocollo Generale attribuisce il numero suddetto e trasmette senza ritardo l'istanza allo Sportello Unico.
Art.16
Avvio del procedimento
- Il procedimento viene attivato su istanza dei soggetti interessati e comprende tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. E' compito della Sportello Unico, responsabile del procedimento in materia di insediamenti produttivi, attivarsi presso gli altri uffici o Amministrazioni coinvolti nel procedimento al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni con le altre Amministrazioni interessate, con le quali determinare le modalità di accreditamento dei relativi diritti.
- Dopo l'acquisizione del numero del Protocollo Generale, l'ufficio dello Sportello Unico procede immediatamente all'esame della domanda ed all'eventuale immissione nella procedura informatica creando la scheda della pratica. Tutti i termini previsti dal D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447 decorrono dalla data di immissione della domanda nella procedura informatica.
- Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta incompleta od irregolare sotto il profilo esclusivamente formale, il Responsabile dello Sportello Unico ne dà comunicazione all'interessato entro sette giorni dal ricevimento della domanda , indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità ed invitando a rimuoverle entro dieci giorni. In questi casi i termini previsti dal D.P.R. 20 Ottobre 1998, n.447 decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completata e regolarizzata. Ove l'interessato non provveda entro il termine di cui sopra, l'istanza prosegue comunque il suo iter normale ed i termini previsti dal D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447 decorrono a partire dalla scadenza dei dieci giorni.
Art.17
Procedimento mediante autocertificazione
- In tutti i casi nei quali è applicabile il procedimento di cui all'art.6 del D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447, il procedimento ha inizio presso lo Sportello Unico con la presentazione di un'unica istanza contenente, ove necessario, la domanda di concessione edilizia, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalla normativa urbanistica, di sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unicamente al Rappresentante Legale dell'impresa. Copia dell'istanza, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla Regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
- Lo Sportello Unico ricevuta l'istanza la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità. Contestualmente la Struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
- Lo Sportello Unico può richiedere, per una sola volta, atti o documenti integrativi occorrenti ai fini istruttori, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
- Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative di settore o qualora il progetto si rilevi di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate agli insediamenti produttivi, il Responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
- Qualora al termine dell'audizione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art.11 della legge 7 Agosto 1990, n.241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
- Ferma restando la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura , entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
- Quando in sede di esame della domanda, lo Sportello Unico ravvisa la falsità di alcune delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di integrazioni o correzioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale notizia all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
- Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, deve essere concluso entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda o dall'avvenuta integrazione.
- Qualora la richiesta di concessione edilizia non sia presentata contestualmente alla richiesta di esercizio attività, il relativo procedimento non rientra nella competenza della Struttura, ed è istruito dal competente Ufficio.
- Decorsi inutilmente i novanta giorni, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è comunque tenuta a comunicare l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'impianto è subordinata al rilascio di concessione edilizia, ove necessario.
- Non sono ammesse autocertificazioni per le seguenti attività:
 | impianti nei quali vengono utilizzati materiali nucleari; |
 | impianti di produzione di materiale di armamento; |
 | impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio oli minerali; |
 | impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti; |
 | impianti che risultano essere a rischio di incidente rilevante, in quanto connessi a sostanze pericolose ( Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art.18); |
 | documentazione relativa alla materia ambientale, prevenzione e tutela dell'inquinamento ( art. 21 L. 128/98). |
Art.18
Procedimento semplificato
- Per gli impianti e i depositi di cui all'art.27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'art. 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'art.24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.
1-bis) Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.
1-ter) Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
- Se entro novanta giorni una delle Amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia il richiedente entro venti giorni dalla comunicazione può chiedere alla Struttura la convocazione di una Conferenza dei Servizi al fine di eventualmente concordare le condizioni per superare la pronuncia negativa. La Conferenza dei Servizi deve comunque concludersi entro il termine tassativo di giorni trenta, con la redazione di verbale vincolante le parti. In qualsiasi fase del procedimento è sempre ammessa la convocazione in contraddittorio al fine di chiarire e/o integrare la pratica.
- La Conferenza dei Servizi viene convocata dal responsabile del procedimento presso la struttura, qualora decorsi inutilmente i novanta giorni le Amministrazioni non si siano espresse. La convocazione avviene entro cinque giorni, ed è resa pubblica al fine di consentire la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati. La Conferenza dei Servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene conto delle autorizzazioni, dei nullaosta, dei pareri tecnici previsti dalle normative vigenti o comunque ritenuti necessari. La Conferenza dei Servizi fissa il termine entro il quale pervenire alla decisione, comunque non superiore a cinque mesi. Il verbale viene comunicato a cura dello Sportello Unico al richiedente.
- Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi.
Art.19
Collaudo
- Lo Sportello Unico è abilitato a ricevere la domanda di espletamento di collaudo da parte dei soggetti titolari del procedimento sottoposto all'esame dello Sportello Unico.
- Nelle procedure di collaudo, lo Sportello Unico partecipa con tecnici del Comune o avvalendosi di personale delle altre amministrazioni competenti. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell'impresa, per infruttuoso decorso del termine prescritto dall'art.3 del DPR 447/98 e successive modifiche, è comunque opportuno effettuare controlli successivi, senza preavviso.
- Le procedure di collaudo delle strutture e degli impianti verranno attivate in conformità a quanto espressamente disciplinato dall'art.9 del D.P.R. 447/98 e successive modifiche.
Art.20
Informazione e promozione
- Lo Sportello Unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo , una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.
- Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico - produttive offerte dallo stesso.
Art.21
Sanzioni
- La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale. (Art.11 D.P.R. n.403/98).
- Lo Sportello Unico ha facoltà, a prescindere dall'obbligo che hanno i responsabili dei sub procedimenti, di esperire ulteriori controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.
- E' costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione.
Art.22
Spese e diritti
- In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.
- La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.
- Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.
- Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- La determinazione delle tariffe verrà stabilita nei protocolli di intesa che il comune stipulerà con gli Enti terzi coinvolti.
Art.23
Pubblicità del regolamento
- Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
- Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione od estrarre copia.
Art.24
Rinvio alle norme generali
- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di insediamenti produttivi (D. Lgs. 31 Marzo 1998, n.112 e D.P.R. 20 Ottobre 1998, n.447), alla legge 8 Giugno 1990, n.142, alla legge 7 Agosto 1990, n. 241, al D. Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29, alla legge 15 Maggio 1997, n.127, ai regolamenti comunali sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, sulla tutela della privacy ed al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quanto applicabili.
Art.25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione con formula immediatamente esecutiva da parte della Giunta Municipale.
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