SCHEMA ER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTI ESTERNI AVENTI COMPETENZA IN TEMA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

PARTE PRIMA

Finalità dell'accordo di programma

Finalità - Compiti primari dello Sportello Unico – Compiti del Responsabile dello Sportello Unico - Adesioni - Modalità di adesione - Collegamenti in rete con Comuni ed altri Enti Locali

 

 

  1. Finalità

Il presente Accordo di programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - delle seguenti Amministrazioni:

bulletComune di …



L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per l'avvio e la gestione dello Sportello Unico da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza n tema di insediamenti produttivi (Amministrazioni esterne), viene ritenuta condizione imprescindibile per la coerente ed efficace conduzione dello Sportello Unico stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dal Dlgs. 112/98 e dal D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447.

 

  1. Compiti primari dello Sportello Unico

Lo Sportello Unico opererà garantendo:

  1. l'unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti produttivi;

  2. la nomina di un Responsabile della Struttura unica, dello Sportello Unico e del procedimento unico;

  3. l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;

  4. il rispetto - e, ove possibile - il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti all'uso d'impresa.

 

 

 

 

  1. Compiti del Responsabile dello Sportello Unico

Nell'ambito del presente Accordo, il Responsabile della Struttura unica e dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso.

In particolare:

  1. coordina il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune di … e segue il buon andamento dei procedimenti degli altri Comuni o Enti Locali aderenti al presente Accordo;

  2. segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti di competenza;

  3. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

  4. propone - o se esplicitamente a ciò delegato dal Sindaco - indice espressamente le Conferenze dei servizi;

  5. cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta coinvolti;

  6. cura le comunicazioni agli interessati;

  7. prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività dello Sportello Unico.

L'attribuzione delle Responsabilità è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.

 

  1. Adesioni

    Possono aderire al presente Accordo di programma, anche in momenti successivi, altri Enti locali, anche in forma associata, ed altre Amministrazioni aventi competenza in tema di insediamenti produttivi.

     

  2. Modalità di adesione

    L'adesione al presente Accordo di programma avviene mediante semplice richiesta da parte del legale rappresentante dell'Ente che intende aderire al presente Accordo di programma alle Amministrazioni elencate nel punto 1.

    L'adesione si intende accettata qualora una delle citate Amministrazioni non abbia opposto un motivato diniego entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

    Le modalità operative di partecipazione da parte degli Enti Locali (obblighi e servizi) verranno concordate tra l'Ente aderente e lo Sportello Unico.

     

  3. Collegamenti in rete con Comuni ed altri Enti Locali

    Qualora, successivamente alla firma del presente accordo di programma, vi siano singoli Comuni, Associazioni o Consorzi di Comuni, Enti Locali che vi aderiscano, il Comune di … e gli Enti aderenti si impegnano ad allestire uno Sportello Unico, anche in forma associata, debitamente attrezzato per il collegamento in rete secondo standard tecnologici comuni, da configurarsi come interconnessioni o come siti della rete Internet.

     

     

    PARTE SECONDA

    I rapporti con le Amministrazioni aventi competenza in tema di insediamenti produttivi o Amministrazioni esterne

    Nomina del Responsabile o del Referente dello Sportello Unico presso le Amministrazioni esterne al Comune coinvolte dai procedimenti in tema di insediamenti produttivi - Responsabilità e compiti delle Amministrazioni esterne - Protocollo speciale per le pratiche dello Sportello Unico - Firma elettronica

     

     

  4. Nomina del Responsabile o del Referente dello Sportello Unico presso le Amministrazioni esterne al Comune coinvolte dai procedimenti in tema di insediamenti produttivi

    Ogni Amministrazione aderente al presente accordo di programma si impegna a nominare uno o più Responsabili o Referenti dello Sportello Unico.

    La scelta di nominare un Responsabile o un Referente unico ovvero di nominare più Responsabili o Referenti in base ai singoli procedimenti da essi gestiti è nella facoltà delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di programma..

    L'attribuzione delle Responsabilità è effettuata direttamente da ogni Amministrazione in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.

     

  5. Responsabilità e compiti delle Amministrazioni esterne

Le Amministrazioni esterne che aderiscono al presente Accordo di programma si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funzionamento dello Sportello Unico.

In particolare, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, esse si impegnano:

  1. a garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento, sia, infine, in fase di attuazione del procedimento stesso, così come specificato più in dettaglio nei punti seguenti del presente Accordo di programma;

  2. a partecipare agli incontri con le imprese ritenuti utili dallo Sportello Unico per risolvere difficoltà o incertezze procedimentali;

  3. a partecipare agli incontri periodici indetti dallo Sportello Unico per l'efficiente espletamento delle domande da trattare;

  4. ad informare preventivamente le altre Amministrazioni aderenti all'Accordo sulle eventuali modifiche organizzative o regolamentari che possano influenzare la gestione dello Sportello Unico;

  5. a comunicare con la massima tempestività allo Sportello Unico e agli altri soggetti che gestiscono i servizi informativi, gli archivi e le banche dati tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;

  6. ad adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace del procedimento unico;

  7. ad attivare un servizio di consulenza telematica allo Sportello Unico basato sull'in-vio di quesiti dallo Sportello all'Amministrazione competente con una risposta da ottenersi entro un massimo di tre giorni.

 

  1. Protocollo speciale per le pratiche dello Sportello Unico

    Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Amministrazioni aderenti si impegnano a dare ai propri Uffici aventi competenza in tema di insediamenti produttivi le disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari necessarie per garantire il rispetto - e, ove possibile - la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico previsti dal D. P. R. 20 ottobre 1988, n. 447, anche prevedendo deroghe al principio generale che prevede l'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute, istituendo un apposito protocollo - avente priorità di trattamento - per quelle inviate dallo Sportello Unico.

     

  2. Firma elettronica

    In coerenza con le disposizioni normative vigenti, le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano ad adeguare la propria regolamentazione interna e la propria strumentazione tecnologica al fine di rendere applicabile la firma elettronica.

    I documenti ed i provvedimenti inviati con firma elettronica non vengono successivamente trasmessi su supporto cartaceo; in ogni caso, ai sensi del disposto del D. P. R. 403/98, è possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica allo Sportello medesimo.

     

     

    PARTE TERZA

    Formazione e aggiornamento

     

     

     

  3. Formazione e aggiornamento

    Compatibilmente con le risorse disponibili e ciascuna per la propria parte, le Amministrazioni aderenti al presente Accordo di programma, compresi gli Enti Locali e le Amministrazioni che aderiranno successivamente all'Accordo, si impegnano a partecipare e a sostenere i costi i) di formazione e di addestramento professionale degli addetti che dovranno operare allo Sportello Unico o interagire con esso e ii) dei successivi periodici aggiornamenti da prevedersi, inizialmente, con cadenza almeno semestrale.

     

     

    PARTE QUARTA

    Costituzione dell'architettura informatica e telematica per la gestione del procedimento unico

    Identificazione dei responsabili dei procedimenti - Data base pubblico dei responsabili dei procedimenti - Data base dei procedimenti in tema di insediamenti produttivi - Archivio informatico delle domande - Data base dell'iter dei procedimenti unici - Data base delle opportunità - Links - Miglioramenti e correttivi nella gestione degli archivi, delle banche dati e dei servizi informativi - Monitoraggio degli insediamenti produttivi e programmazione delle attività

     

     

  4. Identificazione dei responsabili dei procedimenti

Gli Enti aderenti al presente accordo di programma dovranno comunicare allo Sportello Unico:

  1. gli Uffici o le Unità organizzative responsabili dei procedimenti in tema di insedia-menti produttivi;

  2. l'elenco dei procedimenti trattati e delle relative autorizzazioni rilasciate da ciascun Ente o Ufficio con i nomi dei Responsabili per ogni singolo procedimento;

  3. i recapiti dei Responsabili di ogni singolo procedimento (indirizzo postale che individui esattamente l'Ufficio o l'Unità organizzativa, numero telefonico diretto dei responsabili dei singoli procedimenti, numero di telefono cellulare di servizio dei responsabili dei singoli procedimenti, numero di fax diretto dei responsabili dei singoli procedimenti, indirizzo diretto di posta elettronica dei responsabili dei singoli procedimenti, eventuale disponibilità di un sistema di firma elettronica);

  4. il nome e i recapiti (secondo le specifiche di cui al punti b) e c) delle persone alle quali rivolgersi in caso di assenza del responsabile del singolo procedimento.

 

  1. Data base pubblico dei Responsabili dei procedimenti

    Le informazioni ed i dati di cui al punto 1 saranno organizzati ad opera dello Sportello Unico in un data base (Data base pubblico dei Responsabili dei procedimenti) accessibile in modalità telematica agli Enti, agli Uffici, ai Responsabili dei singoli procedimenti ed al pubblico.

    In caso di modifiche organizzative, che possano incidere sull'efficienza dello Sportello Unico, o di modifiche nelle assegnazioni delle responsabilità procedimentali, gli Uffici o i nuovi Responsabili dei singoli procedimenti sono tenuti all'immediato aggiornamento per via telematica dei dati di propria competenza.

    Gli Uffici o i Responsabili dei singoli procedimenti dovranno in ogni caso comunicare immediatamente - in modalità tradizionale (lettera o fax) o per posta elettronica - agli Uffici e ai Responsabili dei procedimenti aderenti al presente accordo di programma le modifiche organizzative o nella assegnazione delle responsabilità procedimentali intervenute.

    Qualora un Ente aderente al presente accordo di programma non disponga ancora di collegamenti telematici, l'aggiornamento del data base avrà luogo a cura dello Sportello Unico non appena questi ne avrà ricevuta comunicazione da parte dell'Ufficio o del Responsabile interessato.

     

  2. Data base dei procedimenti sugli insediamenti produttivi

Lo Sportello Unico predisporrà un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti a cui le imprese sono sottoposte in tema di insediamenti produttivi (Data base dei procedimenti sugli insediamenti produttivi).

Ogni Ente o Ufficio aderente al presente accordo di programma è tenuto ad aggiornare e a perfezionare continuativamente le schede di propria competenza sulla base dei seguenti campi di informazione:

  1. nome del procedimento;

  2. atto risultante dal procedimento;

  3. possibilità di autocertificazione;

  4. normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (ivi incluse le parti di regolamento di esecuzione del procedimento predisposte dall'ente competente per il procedimento stesso);

  5. Ente e Uffici competenti con l'indicazione esaustiva dei recapiti di contatto e degli orari di lavoro;

  6. nome del Responsabile del procedimento con l'indicazione esaustiva dei propri recapiti di contatto (indirizzo postale, telefono, fax, posta elettronica, telefono cellulare);

  7. elencazione della tipologia di imprese, dei settori o delle attività alle quali il procedimento si applica;

  8. descrizione delle fattispecie o delle casistiche di insediamenti produttivi alle quali il procedimento si applica;

  9. descrizione degli adempimenti previsti dal procedimento;

  10. modulistica da compilare per l'espletamento del procedimento con possibilità di stampa della modulistica stessa;

  11. tempi standard (di legge e medi) del procedimento;

  12. diritti e spese del procedimento e modalità di pagamento;

  13. sanzioni;

  14. predisposizione di una lista di controllo o di verifica per la determinazione della tipologia di insediamenti produttivi sottoposti al procedimento stesso.

    Per ogni procedimento, sarà inoltre attivato:

  15. un servizio di consulenza telematica (invio di quesiti con l'ottenimento delle risposte entro un massimo di cinque giorni da parte dell'Ufficio competente per il procedimento per il quale è stato inviato un quesito);

  16. creazione di una banca dati resa in forma anonima dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;

  17. un forum telematico con le imprese, i professionisti e gli Uffici aderenti al presente accordo di programma per l'evidenziazione di eventuali impasse procedurali, la discussione di materie controverse, la formulazione di proposte di semplificazione.

La completezza dell'informazione fornita e la chiarezza espositiva delle schede di procedimento saranno discusse e concordate - anche in caso di aggiornamento del data base dei procedimenti in tema di insediamenti produttivi - tra il responsabile dello Sportello Unico del Comune e i Responsabili dei diversi procedimenti.

La gestione del data base dei procedimenti sarà a cura del Comune di …

 

  1. Archivio informatico delle domande

Lo Sportello Unico predisporrà un archivio informatico contenente tutte le domande ad esso pervenute riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la riattivazione, la riconversione, la realizzazione di opere interne e la cessazione di impianti produttivi.

La struttura dell'archivio informatico delle domande sarà la seguente:

  1. numero di pratica;

  2. data di ricezione o di protocollo (che, qualora la documentazione allegata sia completa, varrà come data di avvio del procedimento unico);

  3. oggetto dell'intervento richiesto (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione, realizzazione di opere interne, cessazione di un impianto produttivo);

  4. coordinate anagrafiche e fiscali generali dell'impresa;

  5. coordinate anagrafiche e fiscali generali del legale rappresentante dell'impresa;

  6. luogo, via e numero civico dell'impianto produttivo;

  7. foglio e mappale catastali corredati dell'ubicazione dell'impianto;

  8. scheda di descrizione analitica dell'intervento e cioè dell'impianto e/o delle opere da realizzare (la scheda di descrizione analitica dell'intervento sarà predisposta dallo Sportello Unico d'intesa con gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma);

  9. tipologia di procedimento (semplificato, mediante autocertificazione, misto);

  10. registrazione della documentazione e/o delle autocertificazioni allegate;

  11. invio in automatico delle domande alla Regione.

L'archivio informatico dovrà inoltre registrare:

  1. le richieste di parere e le relative pronunce rilasciate dallo Sportello Unico;

  2. i controlli successivi sugli impianti effettuati dalle strutture a ciò preposte;

  3. le richieste di informazioni pervenute allo Sportello Unico organizzate per settore, per tipologia di impresa richiedente, per tipologia dell'intervento per il quale si sono richieste informazioni, per tipologia delle informazioni richieste.

d)	l'archivio informatico dovrà infine consentire l'elaborazione di statistiche essenziali sulle attività dello Sportello Unico. In particolare:

bulletdomande trattate;

bulletdomande andate a buon fine;

bulletcause della non conclusione del procedimento;

bullettipologia di procedimento adottato dalle imprese;

bullettempi medi espletamento dei procedimenti;

bulletrichieste di parere erogate;

bulletrichieste di informazioni erogate.

 

  1. Data base dell'iter dei procedimenti unici

L'archivio informatico sarà integrato e servirà da base i) per la determinazione della tabella dell'iter del procedimento unico, ii) per il monitoraggio ed il controllo dell'iter stesso e cioè delle autorizzazioni via via acquisite dagli Enti o Uffici di volta in volta competenti.

La determinazione della tabella dell'iter del procedimento unico sarà ricavata dalla tabellizzazione procedimentale della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e sarà costituita dai seguenti campi di informazione:

bulletelenco dei procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento richiesto;

bulletelenco dei procedimenti autocertificati;

bulletEnti o Uffici responsabili dei singoli procedimenti;

bulletnome e recapiti dei Responsabili dei singoli procedimenti;

bulletdocumentazione fornita per ogni singolo procedimento;

bulletindicazione della data di scadenza del procedimento unico;

bulletindicazione - per ogni singolo procedimento - delle date finali entro le quali devono pervenire le singole autorizzazioni per non fuoriuscire dalla data di scadenza del procedimento unico;

bulletindicazione dei tempi entro i quali effettuare eventuali solleciti.

Il monitoraggio ed il controllo dell'iter del procedimento unico avrà luogo sulla base della tabella dell'iter del procedimento unico, registrando, cioè, in tale tabella i) il progressivo pervenire allo Sportello Unico delle autorizzazioni richieste o - in caso di pronunce negative o di mancato invio delle autorizzazioni richieste - ii) le azioni da compiere secondo quanto previsto dal D. P. R. 447/99.

L'architettura del data base dell'iter dei procedimenti unici è pertanto la seguente:

  1. numero di pratica;

  2. data di ricezione o di protocollo;

  3. richiedente o destinatario dell'intervento;

  4. scheda di descrizione analitica dell'intervento;

  5. tabella dell'iter del procedimenti unico richiesto (con l'indicazione degli Enti o degli Uffici coinvolti, dei procedimenti pertinenti per il procedimento unico richiesto, dei procedimenti autocertificati, della documentazione allegata, dei termini delle autorizzazioni da ottenere per l'intervento richiesto);

  6. eventuale possibilità per gli enti (interni ed esterni al Comune) di interagire elettronicamente nella determinazione dell'iter e della documentazione da allegare per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste);

  7. gestione delle spese e dei diritti in relazione ai diversi procedimenti;

  8. avvio dell'iter e cioè smistamento della documentazione agli enti di volta in volta competenti;

  9. gestione delle eventuali integrazioni documentali richieste dagli enti interni ed esterni al Comune e stampa o invio elettronico alle imprese delle richieste di integrazione;

  10. registrazione e gestione di eventuali chiarimenti/contraddittori con l'impresa;

  11. registrazione delle autorizzazioni via via acquisite dagli enti interni ed esterni allo Comune;

  12. alerting automatizzato con anticipo sulle scadenza e stampa/invio elettronico dei solleciti;

  13. gestione e invio (a stampa o in modalità elettronica) della conclusione del procedimento unico richiesto (assenso/diniego);

  14. registrazione e gestione delle osservazioni dei portatori di interessi;

  15. stampa degli avvisi della convocazione della Conferenza dei servizi (su richiesta dell'impresa o qualora non siano pervenute tutte le autorizzazioni richieste);

  16. registrazione dei partecipanti alla Conferenza dei servizi e dei relativi verbali/deci-sioni;

  17. registrazione dei controlli successivi alla realizzazione dell'impianto effettuati dagli Enti o Uffici a ciò preposti;

  18. automatizzazione delle comunicazioni di posta elettronica con gli enti esterni (anche mediante reporting automatizzato delle autorizzazioni di volta in volta pervenute al momento dell'invio della comunicazione);

  19. statistiche essenziali (secondo quanto specificato nel punto 4), lettera d);

  20. invio automatico dell'esito del procedimento alla Regione (ed eventualmente agli enti che ne faranno richiesta);

  21. registrazione di eventuali documentazioni o autocertificazione false;

  22. comunicazione agli Enti o Uffici esterni della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;

  23. registrazione delle ordinanze relative alle eventuali azioni di riduzione in pristino.

Tutti gli archivi dovranno essere accessibili via Internet, salvaguardando le esigenze previste dalla normativa sulla privacy.

 

  1. Data base delle opportunità

Accanto agli archivi o ai data base precedentemente descritti, lo Sportello Unico attiverà una banca data delle opportunità territoriali, le cui componenti fondamentali saranno le seguenti:

  1. illustrazione il più possibile analitica delle possibilità di insediamenti produttivi nel territorio comunale ed eventualmente nell'area, qualora entrino a far parte del presente accordo di programma anche i Comuni dell'area;

  2. illustrazione delle agevolazioni finanziarie e fiscali che ricadono nel territorio comunale e/o nell'area;

  3. descrizione del tessuto socio-produttivo del territorio comunale e/o dell'area finalizzato ad illustrare ai potenziali investitori le basi infrastrutturali e umane offerte dal territorio stesso;

  4. attivazione di un archivio delle imprese che si sono rivolte allo Sportello Unico per l'approfondimento delle opportunità dell'area, la ricerca di partner locali, le domande di partnership provenienti dall'esterno dell'area, ecc.

Gli archivi o le banche dati di cui ai punti 1) e 3) verranno attivate e gestite in collaborazione con la Regione; gli archivi o le banche dati di cui ai punti 1) e 4) saranno invece a cura dello Sportello Unico (eventualmente in collaborazione con istituzioni e realtà pubbliche e private locali).

 

  1. Links

    La struttura delle basi o delle banche dati descritte nei punti precedenti dovrà inoltre essere integrata a cura dello Sportello Unico - anche con le indicazioni ed il supporto degli Enti o degli Uffici che aderiscono al presente accordo di programma - da ogni altro collegamento telematico utile all'acquisizione di informazioni e di servizi per lo sviluppo del territorio.

     

  2. Miglioramenti e correttivi nella gestione degli archivi, delle banche dati e dei servizi informativi

    La proposta di adozione di soluzioni informatiche e telematiche e di programmi applicativi comuni potrà essere presentata da ogni singolo Ente o Ufficio aderente al presente accordo di programma.

    La proposta dovrà contenere una valutazione complessiva dei vantaggi derivanti dall'adozione della soluzione o delle soluzioni presentate e dovrà essere discussa in una Conferenza dei servizi tra gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma.

    Le decisioni e i tempi di introduzione delle soluzioni informatiche e telematiche adottate in sede di Conferenza dei servizi saranno vincolanti per tutti gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma.

    Qualora la Conferenza dei servizi non stabilisca diversamente, ogni Ente o Ufficio aderente al presente accordo di programma sosterrà i costi di propria competenza per l'introduzione delle soluzioni informatiche e telematiche adottate.

    Semestralmente, lo Sportello Unico presenterà un resoconto sull'efficienza e sull'efficacia operativa e tecnologica delle soluzioni informatiche e telematiche in uso, proponendo le innovazioni tecnologiche da introdurre per l'efficiente gestione e la riduzione dei tempi di attuazione del procedimento unico.

     

  3. Monitoraggio degli insediamenti produttivi e programmazione delle attività

    Qualora - al fine di programmare con coerenza le proprie attività o per conoscere l'andamento degli insediamenti produttivi nell'area coperta dalla Sportello Unico - un ente o Ufficio esterno aderente al presente accordo di programma intenda ricevere una sistematica comunicazione delle schede di descrizione analitica degli interventi e delle schede di individuazione dei procedimenti, lo Sportello Unico è tenuto a fornire tale informazione o per trasmissione diretta delle schede o attraverso l'accesso all'archivio informatico e al data base degli iter dei procedimenti unici attivati.

     

     

    PARTE QUINTA

    Le dotazioni tecnologiche di partenza

    Dotazioni tecnologiche di base - Collegamenti telematici tra le amministrazioni aderenti all'accordo di programma

     

  4. Dotazioni di base per l'informazione e la comunicazione tra gli Uffici e i Responsabili dei procedimenti

I Responsabili dei procedimenti dovranno in ogni caso essere dotati:

  1. di una postazione telefonica ad accesso diretto;

  2. di un telefono cellulare di servizio;

  3. di un fax diretto;

  4. di un personal computer di adeguata potenza dotato a) di programmi software per le attività di base specificati nel punto …, b) di modem, c) di stampante, d) di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di posta elettronica.

 

  1. Collegamenti telematici di base tra le amministrazioni aderenti all'accordo di programma

Le finalità dell'identificazione univoca degli Uffici e dei Responsabili dei diversi procedi-menti e delle loro dotazioni tecnologiche di partenza sono le seguenti:

  1. consentire per ogni procedimento l'esatta individuazione del Responsabile e del suo sostituto;

  2. garantire una reperibilità certa ed immediata dei Responsabili dei diversi proce-dimenti;

  3. attivare un primo, permanente canale di comunicazione elettronica tra gli Uffici ed i Responsabili dei diversi procedimenti in grado di garantire in ogni caso la comunicazione certa tra gli Uffici ed i Responsabili dei procedimenti.

In tal mondo, si attiverà una prima rete amministrativa locale per lo sviluppo locale, lo snellimento dei procedimenti per gli insediamenti produttivi, la semplificazione dei flussi di comunicazione tra gli Uffici e/o i Responsabili dei diversi procedimenti riguardanti le attività produttive.

 

 

PARTE SESTA

Modifiche organizzative, tecnologiche e normative

Scambio di informazioni tra gli Uffici e/o i Responsabili dei procedimenti riguardanti gli insediamenti produttivi - Modifiche negli assetti organizzativi, tecnologici e nelle responsabilità dei procedimenti - Variazioni normative o regolamentari - Modulistica - Aggiornamento ed immissione dei dati nei diversi data base dello Sportello Unico

 

  1. Scambio di informazioni tra gli Uffici e i Responsabili dei procedimenti

    Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione dello Sportello e del procedimento unico, lo scambio di informazioni tra gli Enti che aderiscono al presente accordo di programma dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

     

  2. Modificazioni negli assetti organizzativi e nelle responsabilità dei procedimenti

    Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento dello Sportello Unico dovrà essere comunicata imme-diatamente a tutti gli Uffici e a tutti i Responsabili dei procedimenti che fanno parte del presente accordo di programma.

    La comunicazione dei nuovi assetti organizzativi, funzionali e tecnologici e delle nuove responsabilità di procedimento dovrà aver luogo con la stessa tempestività con la quale avviene la comunicazione interna agli Enti che hanno introdotto le modificazioni stesse.

    L'Ufficio o il nuovo Responsabile del procedimento dovrà comunicare le modificazioni intervenute, descrivere le nuove modalità di iterazione ed aggiornare il data base pub-blico dei Responsabili dei procedimenti.

     

  3. Variazioni normative o regolamentari

Gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti sono tenuti a comunicare immediatamente agli altri Uffici e ai Responsabili dei diversi procedimenti facenti parte del presente accordo di programma eventuali variazioni nella normativa (comunitaria, nazionale, regionale o regolamentare, ivi compresi i regolamenti interni degli Uffici) relativa ai procedimenti da essi gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata con la stessa tempestività con la quale avviene la comunicazione interna, trasmettendo al tempo stesso:

  1. i testi normativi;

  2. una spiegazione delle modiche intervenute;

  3. le indicazioni tecniche ed operative da comunicare alle imprese, in particolare per quanto riguarda le modificazioni negli adempimenti;

  4. l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione normativa;

  5. ogni altra informazione utile alle imprese.

Il Responsabile del procedimento per il quale è intervenuta la modificazione normativa dovrà aggiornare immediatamente il data base dei procedimenti.

 

  1. Modulistica

Le variazioni nella modulistica dovranno essere comunicate allo Sportello Unico non appena i Responsabili dei diversi procedimenti ne vengono a conoscenza.

La comunicazione della variazione della modulistica dovrà contenere:

  1. l'esatta indicazione della nuova modulistica da introdurre ovvero da modificare;

  2. una spiegazione delle nuove modalità di compilazione della modulistica;

  3. il momento della sua entrata in vigore;

  4. l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione della modulistica;

  5. ogni altra informazione utile alle imprese.

Qualora l'introduzione di una nuova modulistica o la modificazione di quelle pre-esistente comporti la modificazione della scheda, il Responsabile del relativo procedi-mento è tenuto a sostituire o a modificare la scheda di procedimento sulla base delle nuove specifiche procedimentali.

 

  1. Aggiornamento ed immissione dei dati nei diversi data base dello Sportello Unico

    L'immissione in linea delle modifiche (di cui ai punti 6, 7, 8 e 9) nei diversi data base previsti per la gestione dello Sportello Unico e l'eventuale comunicazione all'utenza delle modifiche stesse avverrà a cura o (qualora essa venga immessa direttamente dall'ente che ha apportato le modifiche) sotto la supervisione del Responsabile dello Sportello Unico.

     

     

    PARTE SETTIMA

    Semplificazione e standardizzazione

    Coordinamento permanente per la semplificazione e la standardizzazione

     

     

  2. Coordinamento permanente per la semplificazione e la standardizzazione

E' istituito un Coordinamento permanente per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, dei processi e delle soluzioni e la standardizzazione della modulistica.

Il Coordinamento opera presso la Prefettura di …, si riunisce con periodicità almeno semestrale ed è costituito dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

Comune di …




Il Coordinamento i) vigila sull'applicazione del presente accordo di programma, ii) analizza ed interpreta le risultanze e i dati acquisiti dallo svolgimento delle attività dello Sportello Unico, iii) evidenzia le incongruenze o le difficoltà procedurali e di gestione incontrate e iv) formula e propone agli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma miglioramenti e correttivi, in particolare per quanto riguarda:

  1. la semplificazione delle procedure e della modulistica;

2)	la riduzione dei processi e dei passaggi amministrativi;

  1. la razionalizzazione e la semplificazione dei flussi di comunicazione e di interazione tra gli enti coinvolti dallo Sportello Unico;

  2. la semplificazione e razionalizzazione della comunicazione alle imprese;

  3. il miglioramento complessivo del funzionamento, dell'efficacia e dell'efficienza dello Sportello Unico;

  4. la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di proposte di semplificazione dei procedimenti e delle funzioni in tema di insediamenti produttivi.

I miglioramenti, le semplificazioni e le razionalizzazioni individuate saranno verbalizzate, articolate temporalmente per quanto riguarda la loro attuazione e allegate al presente Accordo di programma.

Le attività e le decisioni del Coordinamento permanente per la semplificazione e la razionalizzazione saranno pubblicizzate mediante rete telematica e altre forme adeguate di comunicazione.

 

 

PARTE OTTAVA

Le interazioni con le imprese

La cooperazione tra gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma per una efficace interazione con le imprese - Creazione di una struttura permanente di servizi per gli insediamenti produttivi ovvero di una rete amministrativa per lo sviluppo locale - Pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari

 

  1. La cooperazione tra gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma per una efficace interazione con le imprese

Oltre alla gestione del procedimento unico, lo Sportello Unico dovrà svolgere nei confronti dell'utenza anche le seguenti funzioni di servizio:

  1. accoglienza dell'impresa, e cioè interazione con l'impresa per la comprensione delle richieste e/o delle esigenza dell'impresa stessa;

  2. assistenza e consulenza, e cioè illustrazione e chiarificazione delle modalità, degli adempimenti amministrativi e dei processi per la creazione, la ristrutturazione, la riconversione o la cessazione di un insediamento produttivo.

Al fine di garantire l'efficace e la pertinente erogazione anche di tali servizi, gli Enti aderenti al presente accordo di programma si impegnano in ogni caso:

  1. a fornire la loro disponibilità ed il loro supporto per quanto riguarda i) le domande delle imprese relativamente alle materie di loro competenza, ii) la chiarificazione di eventuali punti controversi relativi all'insediamento proposto, iii) la possibilità di accogliere eventuali altre esigenze dell'impresa;

  2. a fornire - per la parte di loro competenza - la disponibilità ed il supporto per chia-rire e risolvere i) incertezze o problemi di natura tecnica, ii) le condizioni per un corretto e tempestivo espletamento del procedimento, iii) eventuali chiarificazioni in ordine all'esecuzione dell'iter del procedimento stesso.

Le modalità e gli strumenti di cui lo Sportello Unico potrà avvalersi per l'assolvimento di queste funzioni sono i seguenti:

  1. contatto telefonico con gli Enti o Uffici esterni con risposta da ottenersi contestualmente alla telefonata per i casi di immediata ed informale soluzione;

  2. richiesta via fax o per posta elettronica da parte dello Sportello Unico con risposta da fornirsi con gli stessi mezzi entro un massimo di 3 giorni lavorativi;

  3. predisposizione di incontri diretti tra l'impresa ed i Responsabili dei procedimenti per i quali si richiedono chiarificazioni presso lo Sportello Unico o presso la sede dei Responsabili dei procedimenti da chiarificare;

  4. effettuazione presso lo Sportello Unico di un incontro allargato a cui partecipano i) il Responsabile dello Sportello Unico o un suo referente, ii) l'impresa che ha richiesto i chiarimenti, iii) i Responsabili dei procedimenti o i loro referenti tecnici per gli Enti o gli Uffici esterni di volta in volta coinvolti.

    Tale incontro dovrà essere fissato e comunicato dallo Sportello Unico agli Enti o Uffici esterni con un anticipo massimo di 5 giorni lavorativi, inviando contestualmente anche la documentazione eventualmente in possesso dello Sportello Unico;

  5. effettuazione - con gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma - di incontri periodici settimanali per la discussione delle domande da chiarificare a livello documentale, tecnico o procedimentale.

 

  1. La cooperazione con le CCIAA e le Associazioni di categoria

    Le funzioni di assistenza e consulenza, e cioè l'illustrazione e la chiarificazione delle modalità e degli adempimenti amministrativi in tema di insediamenti produttivi, potranno essere svolte - previa sottoscrizione del presente Accordo di programma o mediante specifiche convenzioni - anche attraverso le CCIAA e le Associazioni di categoria.

     

  2. Creazione di una struttura permanente di servizi per gli insediamenti produttivi ovvero di una rete amministrativa dedicata per lo sviluppo locale

    L'approccio descritto nel precedente punto 5) potrà progressivamente elevarsi a modalità standard di interazione tra Sportello Unico, Comune, Enti esterni aventi competenza in tema di insediamenti produttivi e imprese mediante la creazione - presso lo Sportello Unico - di una struttura integrata e permanente di servizi, nella quale siano presenti - fisicamente ovvero, per gli Enti per i quali il coinvolgimento in tema di rilascio delle autorizzazioni sia meno frequente, attraverso adeguate connessioni telematiche - tutte le competenze necessarie alla gestione tempestiva ed certa di tutte le problematiche relative agli insediamenti produttivi.

    A tal fine, gli Enti e gli Uffici aderenti al presente accordo di programma - dopo un eventuale periodo di sperimentazione e di verifica - potranno estendere tale accordo di programma con la creazione presso lo Sportello Unico di tale struttura costituita dalla presenza stabile presso lo Sportello Unico stesso di tutti i più rilevanti Enti o Uffici aventi competenze in materia di insediamenti produttivi.

    In tal modo, lo Sportello Unico potrà unificare e ridurre i tempi di interazione con le imprese, disporre di una visione d'insieme dei diversi insediamenti produttivi proposti e dunque fornire soluzioni tempestive, globali ed efficaci per ogni casistica, gestire con efficienza e certezza dei tempi i processi di rilascio delle diverse autorizzazioni.

     

  3. Pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari

Per la formulazione di pareri sulla conformità dei progetti preliminari di insediamenti produttivi il D. P. R. 447/98 (art. 3) stabilisce i) che "La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica […]" e ii) che "la struttura di pronuncia entro 90 giorni".

Qualora per la formulazione di tali pareri sia necessario il coinvolgimento e la convocazione di uno o più Enti o Uffici esterni, si dovrà procedere secondo quanto stabilito al punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e 4).

La redazione del parere sarà a cura del Responsabile dello Sportello Unico, che potrà allegare i parere espressi dagli altri Enti o Uffici esterni.

 

 

PARTE NONA

Le funzioni di assistenza e consulenza alle imprese

Assistenza e consulenza alle imprese: principi generali - I supporti per il coerente svolgimento delle funzioni di assistenza e consulenza: i) scheda di descrizione analitica dell'intervento e ii) tabella dell'iter dei procedimenti unici - La casistica standard - Le richieste preliminari di assistenza e consulenza - I casi dubbi o complessi

 

  1. Assistenza e consulenza alle imprese: principi generali

La definizione dei procedimenti ai quali l'intervento richiesto dall'impresa deve ottemperare rappresenta una delle maggiori criticità per l'efficiente gestione del procedimento unico in quanto è dalla esattezza di tale definizione che dipende i) la precisa individuazione degli Enti da coinvolgere, ii) la determinazione delle loro responsabilità procedimentali, iii) l'individuazione rigorosa della documentazione che l'impresa dovrà consegnare, iv) la conseguente celerità di attuazione dei diversi procedimenti e dunque del procedimento unico, v) l'efficacia complessiva dello stesso procedimento unico sia nei confronti dell'impresa, che otterrà una visione chiara dell'iter procedimentale e dei relativi adempimenti, sia nei confronti degli Enti esterni che disporranno dell'esatta documentazione per il trattamento dei procedimenti di loro competenza e per la programmazione coerente delle loro attività.

 

  1. I supporti per il coerente svolgimento delle funzioni di assistenza e consulenza: scheda di descrizione analitica dell'intervento e tabella dell'iter dei procedimenti unici

Per il coerente svolgimento di tali funzioni, si dovranno preparare i seguenti supporti documentali:

  1. predisposizione da parte dello Sportello Unico di una domanda unica comprensiva della scheda di descrizione analitica dell'intervento (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione, realizzazione di opere interne, cessazione di un impianto produttivo) che l'impresa richiedente dovrà compilare.

    Il modello di scheda di descrizione analitica dell'intervento sarà elaborato dallo Sportello Unico d'intesa con gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma.

  2. predisposizione da parte dello Sportello Unico - anche sulla base del data base dei procedimenti di cui al punto 3, Parte prima - della tabella dell'iter dei procedimenti unici (già descritta) contenente:

bulletl'elenco dei procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento richie-sto

l'elenco dei procedimenti autocertificati;

bulletgli Enti o Uffici responsabili dei singoli procedimenti;

bulletil nome e recapiti dei Responsabili dei singoli procedimenti;

bulletla documentazione fornita per ogni singolo procedimento;

bulletl'indicazione della data di scadenza del procedimento unico;

bulletl'indicazione - per ogni singolo procedimento - delle date finali entro le quali devono pervenire le singole autorizzazioni per non fuoriuscire dalla data di scadenza del procedimento unico;

bulletindicazione dei tempi entro i quali effettuare eventuali solleciti.

La tabella dell'iter dei procedimenti unici sarà elaborata dallo Sportello Unico d'intesa con gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma e dovrà essere compilata da ciascun ente secondo quanto indicato al punto 3, Parte terza.

  1. La tabella dell'iter del procedimento unico opererà da scheda di individuazione dei procedimenti da attivare a seconda degli interventi richiesti e sarà rilasciata all'impresa o al momento della richiesta degli adempimenti da assolvere per la realizzazione dell'intervento produttivo richiesto o al momento della consegna della documentazione per l'attivazione del procedimento unico.

Essa, pertanto, opererà al tempo stesso i) da documento di verifica e di controllo a disposizione delle imprese, ii) da strumento - da utilizzarsi dallo Sportello Unico - per il monitoraggio dell'iter e dei tempi di esecuzione del procedimento unico richiesto.

 

 

 

35.	La casistica standard

Nella concreta operatività degli Sportelli Unici si possono dare due classi di casi paradigmatici:

  1. imprese che nella fase di progettazione di un investimento vogliono prima conoscere l'esatta natura degli adempimenti da assolvere;

  2. imprese che - sulla base delle loro conoscenze o perché hanno già consultato in precedenza lo Sportello Unico - hanno già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento unico e si rivolgono allo Sportello Unico per l'avvio del procedimento unico stesso.

 

  1. Le richieste preliminari di assistenza e consulenza

In situazioni nelle quali l'impresa intenda ottenere preliminarmente una schedulazione operativa dell'iter del procedimento unico richiesto, lo Sportello Unico opererà come segue:

  1. ricevimento dell'impresa;

  2. compilazione da parte dell'impresa della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto;

  3. sullo base della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, del data base dei procedimenti e della matrice generale del procedimento unico, lo Sportello Unico compilerà la tabella dell'iter del procedimento unico relativo all'intervento richiesto con l'indicazione i) degli Uffici interni al Comune e degli Enti o Uffici esterni coinvolti dall'intervento richiesto, ii) dei relativi procedimenti da attivare e concludere per ciascun ente, iii) dell'indicazione operativa - per ciascun ente - degli adempimenti, iv) della relativa modulistica e dei documenti da predisporre, v) dei diritti di segreteria o di istruttoria da corrispondere ai diversi Enti o Uffici, vi) della determinazione dei tempi previsti per ciascun procedimento con una valutazione sulla possibilità di concludere il procedimento unico in tempi inferiori a quelli previsti dal D. P. R. 447/98;

  4. protocollazione e consegna all'impresa della tabella dell'iter del procedimento unico e conseguente attivazione del procedimento stesso al momento della consegna della documentazione richiesta da parte dell'impresa.

  5. La data di avvio del procedimento sarà la data di protocollo che attesta la consegna da parte dell'impresa della documentazione richiesta per l'avvio e la conclusione del procedimento.

 

 

  1. I casi dubbi o complessi

Nei casi dubbi o complessi, lo Sportello Unico potrà:

  1. richiedere il supporto tecnico degli Enti o Uffici esterni secondo quanto specifi-cato nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e 4) e 5);

  2. inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella dell'iter del procedimento unico agli Enti o Uffici competenti per i procedimenti per i quali non si hanno sufficienti certezze;

  3. inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella del'iter del procedimento unico agli Enti o Uffici che si reputano coinvolti dal procedimento unico richiesto o - nei casi più complessi - a tutti gli Enti o Uffici che hanno competenza in materia di insediamenti produttivi.

Gli Enti aderenti al presente accordo di programma dovranno apportare le eventuali correzioni, modifiche o integrazioni entro un massimo di 3 giorni, comunicando allo Sportello Unico - anche per via elettronica ovvero - sulla base di quanto descritto nella Parte prima - utilizzando il data base degli iter dei procedimenti unici - le modifiche o le variazioni eventualmente da apportare alla tabella del'iter del procedimento unico.

In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.

Entro 2 giorni dal ricevimento della scheda di individuazione analitica dei procedimenti, lo Sportello Unico comunicherà all'impresa le risultanze derivanti dalle verifiche effet-tuate con gli Enti o Uffici esterni.

 

  1. Ruolo delle CCIAA e delle Associazioni di categoria

    Tenuto conto dei servizi di assistenza e di consulenza alle imprese che le CCIAA e le Associazioni di categoria possono svolgere in tema di insediamenti produttivi, le funzioni di cui ai punti a), b) e c) potranno essere svolte - previa sottoscrizione del presente Accordo di programma o mediante specifiche convenzioni - anche attraverso le CCIAA e le Associazioni di categoria.

     

     

    PARTE DECIMA

    L'avvio del procedimento unico

    Avvio del procedimento - Protocollazione - Trasmissione della documentazione

     

     

  2. Avvio del procedimento

In situazioni nelle quali l'impresa - sulla base delle sue conoscenze o perché abbia già contattato lo Sportello Unico - abbia già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento unico e si rivolga allo Sportello Unico per l'avvio del proprio procedimento unico, lo Sportello opererà come segue:

  1. compilazione o consegna da parte dell'impresa della domanda comprensiva scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto (o domanda unica) e della relativa documentazione;

  2. valutazione preliminare della completezza della documentazione richiesta e, nel caso di evidenti manchevolezze documentali, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;

  3. in caso di valutazione preliminare positiva della documentazione presentata, pro-tocollazione della domanda, sua immissione nell'archivio informatico e congedo dell'impresa;

  4. immediata trasmissione alla Regione della domanda unica presentata dall'impresa;

  5. riesame della documentazione consegnata attraverso la compilazione della tabella dell'iter del procedimento unico relativi all'intervento richiesto;

  6. in caso di dubbi o di incertezze nella determinazione dell'iter del procedimento unico, adozione della procedura di consultazione descritta nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4 e 5);

  7. trasmissione della domanda unica, della tabella dell'iter del procedimento unico e della documentazione agli Enti o Uffici competenti per i diversi procedimenti individuati;

  8. compilazione nel data base dell'iter dei procedimenti unici della tabella dell'iter del procedimento unico ed immediata comunicazione della tabella dell'iter del proce-dimento unico all'impresa con l'indicazione di tutte le informazioni rilevanti secondo quando descritto nella Parte prima, punto 5).

 

  1. Protocollazione e accettazione della domanda

    La protocollazione delle domande ha luogo ad opera dello Sportello Unico mediante assegnazione di un numero univoco di protocollo determinato con criteri identici per tutte le Amministrazioni aderenti al presente Accordo di programma.

    Tale numero di protocollo dovrà essere conservato da tutte le Amministrazioni aderenti al presente Accordo.

    L'accettazione della domanda unica e della relativa documentazione e la immediata protocollazione valgono come comunicazione di avvio del procedimento.

    L'interessato può in ogni caso richiedere una comunicazione formale di avvio del procedimento.

    I termini del procedimento unico decorrono dal momento dell'assegnazione del protocollo.

    L'immissione dei dati nell'archivio informatico dovrà aver luogo contestualmente alla protocollazione.

     

  2. La gestione delle integrazioni documentali

Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per una sola volta, ed entro un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all'impresa di integrazioni documentali, per le gestione delle integrazioni documentali da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema:

  1. entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, gli Enti aderenti al presente accordo di programma e le strutture interne al Comune sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico - anche mediante l'utilizzo, qualora esso sia stato attivato, del data base dell'iter dei procedimenti unici - la richiesta di eventuali integrazioni documentali; ciò al fine di consentire allo Sportello Unico di unificare le richieste all'impresa di integrazione documentale;

3)	il data base dell'iter dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato - o per via elettronica ad opera degli Enti esterni e delle strutture interne al Comune o ad opera dello Sportello Unico sulla base delle richieste di integrazione espresse dagli Enti esterni o dalle strutture interne al Comune e in ogni caso con la supervizione dello Sportello Unico - con l'indicazione della documentazione mancante o da integrare;

  1. In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.

E' fatta salva la possibilità per lo Sportello Unico di sollecitare le risposte da parte degli Enti o Uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o immissione della risposta nel data base dell'iter dei procedimenti;

  1. la richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici esterni dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l'uso di specifiche linee-guida);

  2. lo Sportello Unico - eventualmente utilizzando la tabella dell'iter del procedimento unico - comunicherà all'impresa le integrazioni documentali da fornire nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle richieste di integrazioni ed aggiornerà il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione e la data dell'invio della richiesta all'impresa delle integrazioni documentali;

  1. qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa che lo Sportello Unico da solo non sia in grado di chia-rire, quest'ultimo potrà ricorrere agli strumenti indicati nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4) e 5);

  1. una volta pervenute dall'impresa, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli Enti o Uffici esterni ad opera dello Sportello Unico secondo le modalità descritte nel punto 19;

  2. lo Sportello Unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione della completezza della documentazione consegnata dall'impresa.

 

41 bis [variante]: La gestione delle integrazioni documentali

Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per una sola volta, ed entro un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all'impresa di integrazioni documentali, per le gestione delle integrazioni documentali da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema.

  1. entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, gli Enti aderenti al presente accordo di programma e le strutture interne al Comune coinvolte dallo Sportello Unico sono tenuti i) a comunicare all'impresa la documentazione incompleta o mancante e ii) inviare per conoscenza allo Sportello Unico - anche mediante utilizzo, qualora esso sia stato attivato, del data base dell'iter dei procedimenti unici - le richieste di integrazione documentale inviate alle imprese; in tal modo le imprese conosceranno immediatamente le integrazioni documentali richieste dai vari enti e potranno predisporre le relative integrazioni (eventualmente contattando direttamente anche lo stesso Ente o le strutture interne al Comune che hanno richiesto le integrazioni);

2)	lo Sportello Unico i) registrerà le richieste di integrazione documentale inviate - mediante aggiornamento del data base dei procedimenti unici, per posta elettronica o per altra via - dagli Enti esterni o dalle strutture interne al Comune alle imprese; ii) aggiornerà - a mano a mano che perverranno le richieste di integrazione documentale - il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione della documentazione mancante o da integrare; iii) all'undicesimo giorno, formulerà all'impresa una richiesta unica di integrazione documentale;

  1. In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.

E' fatta salva la possibilità per lo Sportello Unico di sollecitare le risposte da parte degli Enti o Uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o immissione della risposta nel data base dell'iter dei procedimenti;

  1. la richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici esterni dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l'uso di specifiche linee-guida);

  1. qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa che lo Sportello Unico da solo non sia in grado di chia-rire, quest'ultimo potrà ricorrere agli strumenti indicati nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4) e 5);

  1. una volta pervenute dall'impresa, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli Enti o Uffici esterni ad opera dello Sportello Unico secondo le modalità descritte nel punto 19;

  2. lo Sportello Unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione della completezza della documentazione consegnata dall'impresa.

 

  1. Trasmissione della documentazione

    A seconda delle circostanze, della convenienza, della fattibilità tecnica e della sicurezza, la trasmissione della documentazione dallo Sportello Unico agli Enti o Uffici esterni potrà aver luogo i) per posta, ii) a mezzo messo, iii) a mezzo personale dello Sportello Unico, vi) per corriere, v) per fax, vi) per posta elettronica.

    L'uso della comunicazione elettronica potrà essere adottato qualora siano rispettati gli standard di sicurezza consentiti dalla tecnologia e dalla normativa.

    A seconda delle circostanze, della convenienza, della fattibilità tecnica e della sicurezza, la trasmissione degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati da parte degli Enti o Uffici esterni allo Sportello Unico potrà aver luogo: i) per posta, ii) a mezzo messo, iii) a mezzo personale degli Enti o Uffici esterni iv) per corriere, v) per fax, vi) per posta elettronica.

    L'uso della comunicazione elettronica potrà essere adottato qualora siano rispettati gli standard di sicurezza consentiti dalla tecnologia e dalla normativa.

    Per la trasmissione della documentazione e degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati, gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano ad adottare soluzioni informatiche e telematiche e programmi applicativi comuni.

    La documentazione consegnata dalle imprese e gli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati ottenuti dagli Enti o Uffici esterni dovrà essere sistematicamente archiviata e resa disponibile presso lo Sportello Unico (anche attraverso l'uso di tecnologie di archiviazione ottica accessibili via rete), creando in tal mondo un archivio generale della documentazione relativa agli insediamenti produttivi che si verificano nel territorio di competenza dello Sportello Unico.

     

     

    PARTE UNDICESIMA

    Il procedimento semplificato

    Il procedimento unico: principi generali - La gestione del procedimento semplificato - La Conferenza dei servizi: principi generali - Delega del Sindaco nei confronti del Responsabile del procedimento - Facoltà del Responsabile del procedimento unico

     

     

  2. La gestione del procedimento unico: principi generali

La celerità di esecuzione del procedimento unico presuppone che gli Enti o Uffici esterni allo Sportello Unico:

  1. si impegnino a rispondere in ogni caso alle richieste di autorizzazione o di atti di consenso comunque denominati al fine di disporre di tutti gli elementi di valutazione per la formulazione di una decisione corretta sull'intervento proposto dall'impresa;

  2. si attengano rigorosamente al rispetto dei tempi sia al fine di consentire la richiesta all'impresa di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti sia al fine di accelerare i tempi di convocazione della Conferenza dei servizi in caso di pareri negativi;

  3. si impegnino ad effettuare le verifiche loro richieste con scrupolo e diligenza, motivandole analiticamente al fine di dare all'impresa e allo Sportello Unico una completa informazione di ritorno;

  4. prevedano nei propri regolamenti interni - d'intesa con lo Sportello Unico e - qualora necessario - con gli altri Enti o Uffici esterni coinvolti dal procedimento unico - soluzioni funzionali, operative e tecniche in grado di integrarsi organicamente con le esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sulla Sportello Unico;

  5. si adoperino ad evitare per quanto possibile il ricorso alla Conferenza dei Servizi al fine di ridurre i tempi e i costi del procedimento unico stesso.

 

 

  1. Il procedimento semplificato

Per l'acquisizione degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati ai fini della conclusione del procedimento semplificato, lo Sportello Unico opererà come segue:

  1. qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di procedimento unico e siano tutti favorevoli, lo Sportello Unico i) registrerà nel data base dell'iter dei procedimenti unici le autorizzazioni a mano a mano che esse pervengono, ii) comunicherà all'impresa la conclusione positiva del procedimento unico, iii) comunicherà agli enti aderenti al presente accordo di programma e ad ogni altro ente interessato l'esito positivo del procedimento unico stesso;

  2. alla prima pronuncia negativa, lo Sportello Unico Unico i) registrerà nel data base dell'iter dei procedimenti unici l'autorizzazione negativa pervenuta ii) comunicherà all'impresa la conclusione negativa del procedimento unico, iii) comunicherà agli enti aderenti al presente accordo di programma e ad ogni altro ente interessato l'esito negativo del procedimento unico stesso, preavvertendoli contestualmente della probabile richiesta di Conferenza dei Servizi da parte dell'impresa interessata;

  3. qualora non pervenga alcun atto autorizzatorio o di consenso o ne manchi qualcuno in base all'iter del procedimento unico stabilito, lo Sportello Unico i) registrerà nel data base dell'iter dei procedimenti unici lo stato del procedimento, ii) comunicherà all'impresa lo stato del procedimento unico, iii) chiederà al Sindaco di convocare entro un massimo di 5 giorni una Conferenza dei Servizi decisoria, fissandone la data.

 

 

  1. La Conferenza dei servizi: principi generali

    Per lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi ci si atterrà a quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17).

     

  2. Delega del Sindaco nei confronti del Responsabile del procedimento

    Al fine di snellire l'attività amministrativa in tema di Sportello Unico, il Sindaco potrà disporre una delega generale nei confronti dello Sportello Unico per l'indizione delle Conferenze dei servizi e delle audizioni inerenti le attività dello Sportello Unico stesso.

     

  3. Principi di gestione della Conferenza dei servizi

Gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano in ogni caso all'osservanza dei seguenti criteri:

  1. impegno a garantire la partecipazione alle Conferenze dei servizi di dirigenti o funzionari dotati dei necessari poteri di rappresentanza; la reiterata ed immotivata assenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei procedimenti alle Conferenze dei servizi costituisce elemento negativo di valutazione della prestazione lavorativa, effettuata sulla base delle vigenti norme contrattuali, fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di Conferenza dei servizi;

  2. costante ricerca di soluzioni in grado di equilibrare le esigenze delle imprese e il relativo impatto economico con le esigenza di tutela urbanistica, paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza;

  3. determinazione di tempi di conclusione della Conferenza dei servizi il più possibile brevi in rapporto alla natura e alle caratteristiche dell'insediamento da trattare.

Tali criteri hanno un duplice fine:

bulletevitare il ricorso alla comunicazione del dissenso entro venti giorni dalla data di chiusura della Conferenza;

bulletfare in modo che, qualora le determinazioni della Conferenza siano di contenuto sostanzialmente diverso da quelle inizialmente previste, tutti i partecipanti vi abbiano dato il loro consapevole concorso.

Gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano ad adottare tali criteri come principi informatori e linee operative cui attenersi per la conduzione delle Conferenze dei Servizi previste dal D. P. R. 447/98.

Gli Enti o Uffici aderenti al presente accordi di programma si impegnano inoltre a favorire l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative in grado di semplificare e di ridurre i tempi dello svolgimento delle Conferenze dei servizi mediante l'utilizzo di strumenti innovativi quali la teleconferenza.

 

 

  1. Facoltà del Responsabile del procedimento unico

Oltre ai casi espressamente previsti dal D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, il Responsabile del procedimento unico potrà prevedere la convocazione:

  1. di Conferenze dei servizi a carattere istruttorio (secondo quanto descritto nel punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e 4);

  2. Conferenze dei servizi decisionali, ancor prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 del D. P. R. citato, qualora:

i)	risulti improbabile il rispetto dei termini;

ii)	risulti opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti dell'intervento soggetti ad autorizzazione;

iii)	la natura o la complessità dell'intervento, richieda l'adozione di tale approccio.

 

 

 

PARTE DODICESIMA

Il procedimento mediante autocertificazione

Il procedimento mediante autocertificazine - Il procedimento mediante autocertificazioni: principi e obblighi - La casistica - Richiesta preliminare di assistenza e consulenza - I casi dubbi o complessi - La gestione del procedimento mediante autocertificazione -

 

 

  1. Il procedimento mediante autocertificazine

    Il Dlgs. 112/98, art. 25 punto c, prevede per le imprese la "facoltà .. di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti".

    Il D. P. R. 447/98 disciplina l'uso dell'autocertificazione consentendo alle imprese di ricorrervi o in via esclusiva (tranne che per le materie non autocertificabili) o, per quelle singole autorizzazioni che l'impresa non valuta opportuno autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato.

    L'impresa può dunque scegliere un procedimento misto, decidere, cioè, di autocertificare solo in parte l'intervento richiesto, ricorrendo per le parti restanti al procedimento semplificato.

     

  2. Il procedimento mediante autocertificazioni: principi e obblighi

Gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano a favorire l'adozione del procedimento mediante autocertificazione, rendendolo praticabile ogniqualvolta esso sia compatibile con le norme comunitarie, nazionali e regionali (in particolare per quanto riguarda gli impianti a struttura semplice da definirsi ad opera delle Regioni stesse in base all'art. 6, comma 6, del D. P. R. 447/98).

A tal fine, essi si impegnano:

  1. a definire - anche con intese separate - i procedimenti che sono autocertificabili, concordando una modulistica per ogni singola autocertificazione; l'elenco dei procedimenti autocertificabili - tenuto conto anche delle norme regionali - dovrà essere allegato al presente accordo di programma ed inserito nel data base dei procedimenti al fine di essere reso noto alle imprese. Il data base dei procedimenti, la modulistica di autocertificazione ed il modulo per la scelta delle autorizzazioni acquisibili mediante autocertificazione o mediante procedimento semplificato dovranno essere tempestivamente aggiornati in caso di variazioni;

  2. a predisporre - al fine di far conoscere e di semplificare all'impresa la scelta di quale percorso procedimentale adottare per l'intervento richiesto - una matrice generale dei procedimenti - utilizzabile anche per la determinazione della tabella dell'iter dei procedimenti unici - con l'indicazione delle autorizzazioni che possono essere autocertificate e di quelle per le quali si deve comunque ricorrere al procedimento semplificato;

  3. ad esercitare - nei tempi e nelle modalità stabilite dalle norme o dai propri regolamenti - le proprie attività di controllo, comunicandone immediatamente gli esiti allo Sportello Unico;

  4. ad effettuare - su richiesta dello Sportello Unico - controlli e istruttorie tecniche (queste ultime da regolarsi mediante specifiche convenzioni);

  5. a partecipare - su richiesta dello Sportello Unico - alle audizioni e alle riunioni di cui all'art 6, comma 13, D. P. R. 447/98;

  6. a comunicare agli Enti e agli Uffici aderenti al presente accordo di programma l'eventuale trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false.

 

  1. La casistica

Anche nel caso del procedimento mediante autocertificazione si possono verificare due classi di casi standard:

  1. imprese che nella fase di progettazione di un investimento vogliono prima conoscere l'esatta natura degli adempimenti da assolvere;

  1. imprese che - sulla base delle loro conoscenze o perché hanno già consultato in precedenza lo Sportello Unico - hanno già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento unico e si rivolgono allo Sportello Unico per l'avvio del procedimento unico stesso.

 

  1. Richiesta preliminare di assistenza e consulenza

In situazioni nelle quali l'impresa intenda ottenere preliminarmente una schedulazione operativa dell'iter del procedimento unico richiesto, lo Sportello Unico opererà come segue:

  1. compilazione da parte dell'impresa della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto;

  2. sulla base della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, del data base dei procedimenti e della matrice generale del procedimento unico, lo Sportello Unico compilerà la tabella dell'iter del procedimento unico relativo all'intervento richiesto con l'indicazione i) degli Uffici interni al Comune e degli Enti o Uffici esterni coinvolti dall'intervento richiesto, ii) dei relativi procedimenti da attivare e concludere per ciascun ente, iii) dell'indicazione delle autorizzazioni per i quali si adotta il procedimento semplificato o quello per autocertificazione; iv) dell'indicazione operativa - per ciascun ente - degli adempimenti, v) della relativa modulistica o dei documenti da predisporre, vi) dei diritti di segreteria o di istruttoria da corrispondere ai diversi Enti o Uffici, vii) della determinazione dei tempi previsti per i procedimenti non autocertificati con una valutazione sulla possibilità di concludere il procedimento unico in tempi inferiori a quelli previsti dal D. P. R. 447/98;

  3. protocollazione e attivazione del procedimento al momento della consegna da parte dell'impresa della documentazione richiesta;

  4. La data di avvio del procedimento sarà la data di protocollo che attesta la consegna da parte dell'impresa della documentazione richiesta per l'avvio e la conclusione del procedimento.

 

 

  1. I casi dubbi o complessi

Nei casi dubbi o complessi, lo Sportello Unico potrà:

  1. richiedere il supporto tecnico degli Enti o Uffici esterni secondo quanto specifi-cato nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e 4) e 5);

  2. inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella dell'iter del procedimento unico agli Enti o Uffici competenti per i procedimenti per i quali non si hanno sufficienti certezze;

  3. inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella del'iter del procedimento unico agli Enti o Uffici che si reputano coinvolti dal procedimento unico richiesto o - nei casi più complessi - a tutti gli Enti o Uffici che hanno competenza in materia di insediamenti produttivi.

Gli Enti aderenti al presente accordo di programma dovranno apportare le eventuali correzioni, modifiche o integrazioni entro un massimo di 3 giorni, comunicando allo Sportello Unico - anche per via elettronica ovvero - sulla base di quanto descritto nella Parte prima - utilizzando il data base degli iter dei procedimenti unici - le modifiche o le variazioni eventualmente da apportare alla tabella del'iter del procedimento unico.

In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.

Entro 2 giorni dal ricevimento della scheda di individuazione analitica dei procedimenti, lo Sportello Unico comunicherà all'impresa le risultanze derivanti dalle verifiche effet-tuate con gli Enti o Uffici esterni.

 

  1. La gestione del procedimento mediante autocertificazione

In situazioni nelle quali l'impresa - sulla base delle sue conoscenze o perché abia già consultato lo Sportello Unico - abbia già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento unico e si rivolga allo Sportello Unico per l'avvio del procedimento unico stesso, lo Sportello opererà come segue:

  1. compilazione o consegna da parte dell'impresa della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto (o domanda unica), delle relative autocertificazioni e - per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte dell'impresa di autocertificare solo una parte della autorizzazioni richieste (procedimento misto) - anche della documentazione richiesta;

  2. valutazione preliminare della completezza delle autocertificazioni presentate e della documentazione prodotta e, in caso di evidenti manchevolezze, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;

  3. in caso di valutazione preliminare positiva delle autocertificazioni e della documentazione presentata, protocollazione della domanda, sua immissione nell'archivio informatico e congedo dell'impresa;

  4. riesame della documentazione consegnata attraverso la compilazione della tabella dell'iter del procedimento unico relativo all'intervento richiesto e immediato aggiornamento del data base degli iter dei procedimenti unici;

  5. trasmissione della copia della domanda e della documentazione prodotta i) per conoscenza, alla Regione e agli altri Comuni interessati e ii) per la verifiche o per l'attivazione dei procedimenti non autocertificabili o per i quali l'impresa non abbia richiesto l'autocertificazione, agli Enti o Uffici coinvolti dall'intervento richiesto;

  6. considerato che, una volta ricevuta la domanda, le autocertificazioni e la documentazione, è possibile ricorrere per una sola volta ed entro un termine massimo di 30 giorni alla richiesta di integrazioni documentali, entro 5 giorni dal ricevimento delle autocertificazioni e della documentazione gli Enti aderenti al presente accordo di programma sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico - anche mediante l'utilizzo, qualora esso sia stato attivato, del data base dell'iter dei procedimenti unici - la richiesta di eventuali integrazioni documentali; ciò al fine di consentire allo Sportello Unico di unificare le richieste all'impresa di integrazione documentale.

    In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.

    E' fatta salva la possibilità per lo Sportello Unico di sollecitare le risposte da parte degli Enti o Uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o per immissione della risposta nel data base dell'iter dei procedimenti unici da parte degli Enti o Uffici estrni.

    Il data base dell'iter dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato con l'indicazione della documentazione mancante o da integrare;

  7. la richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici esterni dovrà contenere la descrizione precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l'uso di specifiche linee-guida);

  8. lo Sportello Unico - eventualmente utilizzando la tabella del'iter del oricedimento unico - comunicherà all'impresa nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle richieste di integrazioni o la completezza delle autocertificazioni e della documentazione consegnata o la richiesta di eventuali integrazioni documentali, aggiornando il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione e la data dell'invio della completezza della documentazione o della richiesta delle integrazioni documentali.

    Qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa che lo Sportello Unico da solo non sia in grado di chia-rire, quest'ultimo potrà ricorrere agli strumenti indicati nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4) e 5);

  9. una volta pervenute, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli Enti o Uffici esterni ad opera dello Sportello Unico secondo le modalità descritte nel punto 19.

    Lo Sportello Unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione della completezza della documentazione consegnata dall'impresa;

  10. qualora ai sensi dell'art. 6, del comma 4 e 5 del D. P. R. 447/98, lo Sportello Unico ritenga di dover convocare l'impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le soluzioni tecniche e progettuali, il rispetto normative amministrative e tecniche di settore o per progetti di particolare complessità ovvero per proporre una diversa localizzazione dell'impianto o comunque delle modifiche al progetto, gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma - su richiesta dello Sportello Unico - dovranno fornire la loro assistenza ed il loro supporto tecnico, presenziando, ove richiesto, all'audizione. Il verbale dell'audizione sarà registrato nel data base dei procedimenti unici e in ogni caso trasmesso a cura dello Sportello Unico a tutti Enti o Uffici coinvolti nel procedimento;

  11. la comunicazione da parte dell'impresa allo Sportello Unico dell'avvio dei lavori - quale sia stato il procedimento adottato - dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti o Uffici esterni competenti per i controlli di cui all'art. 7, comma 3, del D. P. R. 447/98.

 

 

PARTE TREDICESIMA

Collaudi

Per le rispettive competenze, gli enti aderenti al presente accordo di programma sono tenuti a partecipare ai collaudi fissati dallo Sportello Unico.

La comunicazione agli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma della data del collaudo dovrà essere effettuata dallo Sportello Unico con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.

Nel caso di collaudi effettuati autonomamente dall'impresa, lo Sportello Unico dovrà comunicare agli Enti e agli Uffici aderenti al presente accordo di programma l'avvenuto deposito del certificato di collaudo.

 

 

PARTE QUATTORDICESIMA

Controlli

L'esito dei controlli effettuati dagli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma, 6, D. P. R. 447/98 dovranno essere immediatamente comunicato allo Sportello Unico che li dovrà registrare nel suo archivio informatico.

 

 

PARTE QUINDICESIMA

Spese

Gli enti aderenti al presente accordo di programma dovranno trasmettere allo Sportello Unico l'ammontare delle spese o dei diritti in relazione ai procedimenti di loro competenza.

Per i pagamenti di spese o diritti relativi alle autorizzazioni richieste dall'impresa, gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si atterranno al seguente schema:

  1. l'avvenuto pagamento delle spese o dei diritti da corrispondersi per l'avvio dei diversi procedimenti dovrà essere documentato dall'impresa al momento della consegna della domanda unica e della relativa documentazione;

  2. eventuali spese o diritti che l'impresa dovrà effettuare in corso di esecuzione o al termine del procedimento unico saranno riscossi dallo Sportello Unico e successivamente trasferiti agli Enti esterni con periodicità trimestrale;

  3. Gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano inoltre ad individuare, sistemi di pagamento) anche mediante Bancomat che favoriscano la trasparenza e il trasferimento automatizzato dei rispettivi diritti o spese.

Le prestazioni dello Sportello Unico, in quanto configurabili come servizi erogati dall'Ente, possono essere soggette al pagamento delle tariffe e dei diritti determinati dall'Amministrazione comunale, ai sensi della legislazione vigente.