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SCHEMA ER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA COMUNE
ED ENTI ESTERNI AVENTI COMPETENZA IN TEMA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
PARTE PRIMA
Finalità dell'accordo di programma
Finalità - Compiti primari dello Sportello Unico – Compiti del Responsabile dello Sportello
Unico - Adesioni - Modalità di adesione - Collegamenti in rete con Comuni ed altri Enti Locali
- Finalità
Il presente Accordo di programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti
dell'utenza - delle seguenti Amministrazioni:
 | Comune di …
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L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per l'avvio e la gestione dello Sportello Unico
da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di programma e, più in generale, di tutte
le Amministrazioni che hanno competenza n tema di insediamenti produttivi (Amministrazioni esterne), viene ritenuta
condizione imprescindibile per la coerente ed efficace conduzione dello Sportello Unico stesso e per l'attuazione
ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dal Dlgs. 112/98 e dal D. P. R. 20 ottobre
1998, n. 447.
- Compiti primari dello Sportello Unico
Lo Sportello Unico opererà garantendo:
- l'unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti produttivi;
- la nomina di un Responsabile della Struttura unica, dello Sportello Unico e del procedimento unico;
- l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione
di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;
- il rispetto - e, ove possibile - il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti
riguardanti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione, e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione
di opere interne ai fabbricati adibiti all'uso d'impresa.
- Compiti del Responsabile dello Sportello Unico
Nell'ambito del presente Accordo, il Responsabile della Struttura unica e dello Sportello Unico sovrintende
a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dello stesso.
In particolare:
- coordina il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune di … e segue il buon andamento
dei procedimenti degli altri Comuni o Enti Locali aderenti al presente Accordo;
- segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento
unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti di competenza;
- sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- propone - o se esplicitamente a ciò delegato dal Sindaco - indice espressamente le Conferenze dei servizi;
- cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta
coinvolti;
- cura le comunicazioni agli interessati;
- prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività dello Sportello
Unico.
L'attribuzione delle Responsabilità è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale in
relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.
- Adesioni
Possono aderire al presente Accordo di programma, anche in momenti successivi, altri Enti locali, anche in forma
associata, ed altre Amministrazioni aventi competenza in tema di insediamenti produttivi.
- Modalità di adesione
L'adesione al presente Accordo di programma avviene mediante semplice richiesta da parte del legale rappresentante
dell'Ente che intende aderire al presente Accordo di programma alle Amministrazioni elencate nel punto 1.
L'adesione si intende accettata qualora una delle citate Amministrazioni non abbia opposto un motivato diniego
entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Le modalità operative di partecipazione da parte degli Enti Locali (obblighi e servizi) verranno concordate
tra l'Ente aderente e lo Sportello Unico.
- Collegamenti in rete con Comuni ed altri Enti Locali
Qualora, successivamente alla firma del presente accordo di programma, vi siano singoli Comuni, Associazioni
o Consorzi di Comuni, Enti Locali che vi aderiscano, il Comune di … e gli Enti aderenti si impegnano ad allestire
uno Sportello Unico, anche in forma associata, debitamente attrezzato per il collegamento in rete secondo standard
tecnologici comuni, da configurarsi come interconnessioni o come siti della rete Internet.
PARTE SECONDA
I rapporti con le Amministrazioni aventi competenza in tema di insediamenti produttivi o Amministrazioni
esterne
Nomina del Responsabile o del Referente dello Sportello Unico presso le Amministrazioni esterne
al Comune coinvolte dai procedimenti in tema di insediamenti produttivi - Responsabilità e compiti delle
Amministrazioni esterne - Protocollo speciale per le pratiche dello Sportello Unico - Firma elettronica
- Nomina del Responsabile o del Referente dello Sportello Unico presso le Amministrazioni esterne al Comune
coinvolte dai procedimenti in tema di insediamenti produttivi
Ogni Amministrazione aderente al presente accordo di programma si impegna a nominare uno o più Responsabili
o Referenti dello Sportello Unico.
La scelta di nominare un Responsabile o un Referente unico ovvero di nominare più Responsabili o Referenti
in base ai singoli procedimenti da essi gestiti è nella facoltà delle Amministrazioni che aderiscono
al presente Accordo di programma..
L'attribuzione delle Responsabilità è effettuata direttamente da ogni Amministrazione in relazione
al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.
- Responsabilità e compiti delle Amministrazioni esterne
Le Amministrazioni esterne che aderiscono al presente Accordo di programma si impegnano ad adottare tutte le
iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funzionamento dello Sportello Unico.
In particolare, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, esse si impegnano:
- a garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione
necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase
di avvio del procedimento, sia, infine, in fase di attuazione del procedimento stesso, così come specificato
più in dettaglio nei punti seguenti del presente Accordo di programma;
- a partecipare agli incontri con le imprese ritenuti utili dallo Sportello Unico per risolvere difficoltà
o incertezze procedimentali;
- a partecipare agli incontri periodici indetti dallo Sportello Unico per l'efficiente espletamento delle domande
da trattare;
- ad informare preventivamente le altre Amministrazioni aderenti all'Accordo sulle eventuali modifiche organizzative
o regolamentari che possano influenzare la gestione dello Sportello Unico;
- a comunicare con la massima tempestività allo Sportello Unico e agli altri soggetti che gestiscono i
servizi informativi, gli archivi e le banche dati tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;
- ad adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale
ed efficace del procedimento unico;
- ad attivare un servizio di consulenza telematica allo Sportello Unico basato sull'in-vio di quesiti dallo Sportello
all'Amministrazione competente con una risposta da ottenersi entro un massimo di tre giorni.
- Protocollo speciale per le pratiche dello Sportello Unico
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Amministrazioni aderenti si impegnano a dare ai
propri Uffici aventi competenza in tema di insediamenti produttivi le disposizioni organizzative, funzionali e
regolamentari necessarie per garantire il rispetto - e, ove possibile - la riduzione dei tempi di conclusione del
procedimento unico previsti dal D. P. R. 20 ottobre 1988, n. 447, anche prevedendo deroghe al principio generale
che prevede l'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute, istituendo un apposito protocollo - avente
priorità di trattamento - per quelle inviate dallo Sportello Unico.
- Firma elettronica
In coerenza con le disposizioni normative vigenti, le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano
ad adeguare la propria regolamentazione interna e la propria strumentazione tecnologica al fine di rendere applicabile
la firma elettronica.
I documenti ed i provvedimenti inviati con firma elettronica non vengono successivamente trasmessi su supporto
cartaceo; in ogni caso, ai sensi del disposto del D. P. R. 403/98, è possibile inviare la documentazione
inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica allo Sportello medesimo.
PARTE TERZA
Formazione e aggiornamento
- Formazione e aggiornamento
Compatibilmente con le risorse disponibili e ciascuna per la propria parte, le Amministrazioni aderenti al presente
Accordo di programma, compresi gli Enti Locali e le Amministrazioni che aderiranno successivamente all'Accordo,
si impegnano a partecipare e a sostenere i costi i) di formazione e di addestramento professionale degli addetti
che dovranno operare allo Sportello Unico o interagire con esso e ii) dei successivi periodici aggiornamenti da
prevedersi, inizialmente, con cadenza almeno semestrale.
PARTE QUARTA
Costituzione dell'architettura informatica e telematica per la gestione del procedimento unico
Identificazione dei responsabili dei procedimenti - Data base pubblico dei responsabili dei
procedimenti - Data base dei procedimenti in tema di insediamenti produttivi - Archivio informatico delle domande
- Data base dell'iter dei procedimenti unici - Data base delle opportunità - Links - Miglioramenti e correttivi
nella gestione degli archivi, delle banche dati e dei servizi informativi - Monitoraggio degli insediamenti produttivi
e programmazione delle attività
- Identificazione dei responsabili dei procedimenti
Gli Enti aderenti al presente accordo di programma dovranno comunicare allo Sportello Unico:
- gli Uffici o le Unità organizzative responsabili dei procedimenti in tema di insedia-menti produttivi;
- l'elenco dei procedimenti trattati e delle relative autorizzazioni rilasciate da ciascun Ente o Ufficio con
i nomi dei Responsabili per ogni singolo procedimento;
- i recapiti dei Responsabili di ogni singolo procedimento (indirizzo postale che individui esattamente l'Ufficio
o l'Unità organizzativa, numero telefonico diretto dei responsabili dei singoli procedimenti, numero di
telefono cellulare di servizio dei responsabili dei singoli procedimenti, numero di fax diretto dei responsabili
dei singoli procedimenti, indirizzo diretto di posta elettronica dei responsabili dei singoli procedimenti, eventuale
disponibilità di un sistema di firma elettronica);
- il nome e i recapiti (secondo le specifiche di cui al punti b) e c) delle persone alle quali rivolgersi in
caso di assenza del responsabile del singolo procedimento.
- Data base pubblico dei Responsabili dei procedimenti
Le informazioni ed i dati di cui al punto 1 saranno organizzati ad opera dello Sportello Unico in un data base
(Data base pubblico dei Responsabili dei procedimenti) accessibile in modalità telematica agli Enti,
agli Uffici, ai Responsabili dei singoli procedimenti ed al pubblico.
In caso di modifiche organizzative, che possano incidere sull'efficienza dello Sportello Unico, o di modifiche
nelle assegnazioni delle responsabilità procedimentali, gli Uffici o i nuovi Responsabili dei singoli procedimenti
sono tenuti all'immediato aggiornamento per via telematica dei dati di propria competenza.
Gli Uffici o i Responsabili dei singoli procedimenti dovranno in ogni caso comunicare immediatamente - in modalità
tradizionale (lettera o fax) o per posta elettronica - agli Uffici e ai Responsabili dei procedimenti aderenti
al presente accordo di programma le modifiche organizzative o nella assegnazione delle responsabilità procedimentali
intervenute.
Qualora un Ente aderente al presente accordo di programma non disponga ancora di collegamenti telematici, l'aggiornamento
del data base avrà luogo a cura dello Sportello Unico non appena questi ne avrà ricevuta comunicazione
da parte dell'Ufficio o del Responsabile interessato.
- Data base dei procedimenti sugli insediamenti produttivi
Lo Sportello Unico predisporrà un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la
descrizione operativa di tutti gli adempimenti a cui le imprese sono sottoposte in tema di insediamenti produttivi
(Data base dei procedimenti sugli insediamenti produttivi).
Ogni Ente o Ufficio aderente al presente accordo di programma è tenuto ad aggiornare e a perfezionare
continuativamente le schede di propria competenza sulla base dei seguenti campi di informazione:
- nome del procedimento;
- atto risultante dal procedimento;
- possibilità di autocertificazione;
- normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (ivi incluse le parti di regolamento di esecuzione
del procedimento predisposte dall'ente competente per il procedimento stesso);
- Ente e Uffici competenti con l'indicazione esaustiva dei recapiti di contatto e degli orari di lavoro;
- nome del Responsabile del procedimento con l'indicazione esaustiva dei propri recapiti di contatto (indirizzo
postale, telefono, fax, posta elettronica, telefono cellulare);
- elencazione della tipologia di imprese, dei settori o delle attività alle quali il procedimento si applica;
- descrizione delle fattispecie o delle casistiche di insediamenti produttivi alle quali il procedimento si applica;
- descrizione degli adempimenti previsti dal procedimento;
- modulistica da compilare per l'espletamento del procedimento con possibilità di stampa della modulistica
stessa;
- tempi standard (di legge e medi) del procedimento;
- diritti e spese del procedimento e modalità di pagamento;
- sanzioni;
- predisposizione di una lista di controllo o di verifica per la determinazione della tipologia di insediamenti
produttivi sottoposti al procedimento stesso.
Per ogni procedimento, sarà inoltre attivato:
- un servizio di consulenza telematica (invio di quesiti con l'ottenimento delle risposte entro un massimo di
cinque giorni da parte dell'Ufficio competente per il procedimento per il quale è stato inviato un quesito);
- creazione di una banca dati resa in forma anonima dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- un forum telematico con le imprese, i professionisti e gli Uffici aderenti al presente accordo di programma
per l'evidenziazione di eventuali impasse procedurali, la discussione di materie controverse, la formulazione di
proposte di semplificazione.
La completezza dell'informazione fornita e la chiarezza espositiva delle schede di procedimento saranno discusse
e concordate - anche in caso di aggiornamento del data base dei procedimenti in tema di insediamenti
produttivi - tra il responsabile dello Sportello Unico del Comune e i Responsabili dei diversi procedimenti.
La gestione del data base dei procedimenti sarà a cura del Comune di …
- Archivio informatico delle domande
Lo Sportello Unico predisporrà un archivio informatico contenente tutte le domande ad esso pervenute
riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la riattivazione, la riconversione, la realizzazione
di opere interne e la cessazione di impianti produttivi.
La struttura dell'archivio informatico delle domande sarà la seguente:
- numero di pratica;
- data di ricezione o di protocollo (che, qualora la documentazione allegata sia completa, varrà come
data di avvio del procedimento unico);
- oggetto dell'intervento richiesto (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione,
realizzazione di opere interne, cessazione di un impianto produttivo);
- coordinate anagrafiche e fiscali generali dell'impresa;
- coordinate anagrafiche e fiscali generali del legale rappresentante dell'impresa;
- luogo, via e numero civico dell'impianto produttivo;
- foglio e mappale catastali corredati dell'ubicazione dell'impianto;
- scheda di descrizione analitica dell'intervento e cioè dell'impianto e/o delle opere da realizzare
(la scheda di descrizione analitica dell'intervento sarà predisposta dallo Sportello Unico d'intesa con
gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma);
- tipologia di procedimento (semplificato, mediante autocertificazione, misto);
- registrazione della documentazione e/o delle autocertificazioni allegate;
- invio in automatico delle domande alla Regione.
L'archivio informatico dovrà inoltre registrare:
- le richieste di parere e le relative pronunce rilasciate dallo Sportello Unico;
- i controlli successivi sugli impianti effettuati dalle strutture a ciò preposte;
- le richieste di informazioni pervenute allo Sportello Unico organizzate per settore, per tipologia di impresa
richiedente, per tipologia dell'intervento per il quale si sono richieste informazioni, per tipologia delle informazioni
richieste.
d)	l'archivio informatico dovrà infine consentire l'elaborazione di statistiche essenziali sulle
attività dello Sportello Unico. In particolare:
 | domande trattate;
 | domande andate a buon fine;
 | cause della non conclusione del procedimento;
 | tipologia di procedimento adottato dalle imprese;
 | tempi medi espletamento dei procedimenti;
 | richieste di parere erogate;
 | richieste di informazioni erogate.
| | | | | | |
- Data base dell'iter dei procedimenti unici
L'archivio informatico sarà integrato e servirà da base i) per la determinazione della tabella
dell'iter del procedimento unico, ii) per il monitoraggio ed il controllo dell'iter stesso e cioè delle
autorizzazioni via via acquisite dagli Enti o Uffici di volta in volta competenti.
La determinazione della tabella dell'iter del procedimento unico sarà ricavata dalla tabellizzazione
procedimentale della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e sarà costituita
dai seguenti campi di informazione:
 | elenco dei procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento richiesto;
 | elenco dei procedimenti autocertificati;
 | Enti o Uffici responsabili dei singoli procedimenti;
 | nome e recapiti dei Responsabili dei singoli procedimenti;
 | documentazione fornita per ogni singolo procedimento;
 | indicazione della data di scadenza del procedimento unico;
 | indicazione - per ogni singolo procedimento - delle date finali entro le quali devono pervenire le singole
autorizzazioni per non fuoriuscire dalla data di scadenza del procedimento unico;
 | indicazione dei tempi entro i quali effettuare eventuali solleciti.
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Il monitoraggio ed il controllo dell'iter del procedimento unico avrà luogo sulla base della tabella
dell'iter del procedimento unico, registrando, cioè, in tale tabella i) il progressivo pervenire allo
Sportello Unico delle autorizzazioni richieste o - in caso di pronunce negative o di mancato invio delle autorizzazioni
richieste - ii) le azioni da compiere secondo quanto previsto dal D. P. R. 447/99.
L'architettura del data base dell'iter dei procedimenti unici è pertanto la seguente:
- numero di pratica;
- data di ricezione o di protocollo;
- richiedente o destinatario dell'intervento;
- scheda di descrizione analitica dell'intervento;
- tabella dell'iter del procedimenti unico richiesto (con l'indicazione degli Enti o degli Uffici coinvolti,
dei procedimenti pertinenti per il procedimento unico richiesto, dei procedimenti autocertificati, della documentazione
allegata, dei termini delle autorizzazioni da ottenere per l'intervento richiesto);
- eventuale possibilità per gli enti (interni ed esterni al Comune) di interagire elettronicamente nella
determinazione dell'iter e della documentazione da allegare per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste);
- gestione delle spese e dei diritti in relazione ai diversi procedimenti;
- avvio dell'iter e cioè smistamento della documentazione agli enti di volta in volta competenti;
- gestione delle eventuali integrazioni documentali richieste dagli enti interni ed esterni al Comune e stampa
o invio elettronico alle imprese delle richieste di integrazione;
- registrazione e gestione di eventuali chiarimenti/contraddittori con l'impresa;
- registrazione delle autorizzazioni via via acquisite dagli enti interni ed esterni allo Comune;
- alerting automatizzato con anticipo sulle scadenza e stampa/invio elettronico dei solleciti;
- gestione e invio (a stampa o in modalità elettronica) della conclusione del procedimento unico richiesto
(assenso/diniego);
- registrazione e gestione delle osservazioni dei portatori di interessi;
- stampa degli avvisi della convocazione della Conferenza dei servizi (su richiesta dell'impresa o qualora non
siano pervenute tutte le autorizzazioni richieste);
- registrazione dei partecipanti alla Conferenza dei servizi e dei relativi verbali/deci-sioni;
- registrazione dei controlli successivi alla realizzazione dell'impianto effettuati dagli Enti o Uffici a ciò
preposti;
- automatizzazione delle comunicazioni di posta elettronica con gli enti esterni (anche mediante reporting automatizzato
delle autorizzazioni di volta in volta pervenute al momento dell'invio della comunicazione);
- statistiche essenziali (secondo quanto specificato nel punto 4), lettera d);
- invio automatico dell'esito del procedimento alla Regione (ed eventualmente agli enti che ne faranno richiesta);
- registrazione di eventuali documentazioni o autocertificazione false;
- comunicazione agli Enti o Uffici esterni della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;
- registrazione delle ordinanze relative alle eventuali azioni di riduzione in pristino.
Tutti gli archivi dovranno essere accessibili via Internet, salvaguardando le esigenze previste dalla normativa
sulla privacy.
- Data base delle opportunità
Accanto agli archivi o ai data base precedentemente descritti, lo Sportello Unico attiverà una banca
data delle opportunità territoriali, le cui componenti fondamentali saranno le seguenti:
- illustrazione il più possibile analitica delle possibilità di insediamenti produttivi nel territorio
comunale ed eventualmente nell'area, qualora entrino a far parte del presente accordo di programma anche i Comuni
dell'area;
- illustrazione delle agevolazioni finanziarie e fiscali che ricadono nel territorio comunale e/o nell'area;
- descrizione del tessuto socio-produttivo del territorio comunale e/o dell'area finalizzato ad illustrare ai
potenziali investitori le basi infrastrutturali e umane offerte dal territorio stesso;
- attivazione di un archivio delle imprese che si sono rivolte allo Sportello Unico per l'approfondimento delle
opportunità dell'area, la ricerca di partner locali, le domande di partnership provenienti dall'esterno
dell'area, ecc.
Gli archivi o le banche dati di cui ai punti 1) e 3) verranno attivate e gestite in collaborazione con la Regione;
gli archivi o le banche dati di cui ai punti 1) e 4) saranno invece a cura dello Sportello Unico (eventualmente
in collaborazione con istituzioni e realtà pubbliche e private locali).
- Links
La struttura delle basi o delle banche dati descritte nei punti precedenti dovrà inoltre essere integrata
a cura dello Sportello Unico - anche con le indicazioni ed il supporto degli Enti o degli Uffici che aderiscono
al presente accordo di programma - da ogni altro collegamento telematico utile all'acquisizione di informazioni
e di servizi per lo sviluppo del territorio.
- Miglioramenti e correttivi nella gestione degli archivi, delle banche dati e dei servizi informativi
La proposta di adozione di soluzioni informatiche e telematiche e di programmi applicativi comuni potrà
essere presentata da ogni singolo Ente o Ufficio aderente al presente accordo di programma.
La proposta dovrà contenere una valutazione complessiva dei vantaggi derivanti dall'adozione della soluzione
o delle soluzioni presentate e dovrà essere discussa in una Conferenza dei servizi tra gli Enti o Uffici
aderenti al presente accordo di programma.
Le decisioni e i tempi di introduzione delle soluzioni informatiche e telematiche adottate in sede di Conferenza
dei servizi saranno vincolanti per tutti gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma.
Qualora la Conferenza dei servizi non stabilisca diversamente, ogni Ente o Ufficio aderente al presente accordo
di programma sosterrà i costi di propria competenza per l'introduzione delle soluzioni informatiche e telematiche
adottate.
Semestralmente, lo Sportello Unico presenterà un resoconto sull'efficienza e sull'efficacia operativa
e tecnologica delle soluzioni informatiche e telematiche in uso, proponendo le innovazioni tecnologiche da introdurre
per l'efficiente gestione e la riduzione dei tempi di attuazione del procedimento unico.
- Monitoraggio degli insediamenti produttivi e programmazione delle attività
Qualora - al fine di programmare con coerenza le proprie attività o per conoscere l'andamento degli insediamenti
produttivi nell'area coperta dalla Sportello Unico - un ente o Ufficio esterno aderente al presente accordo di
programma intenda ricevere una sistematica comunicazione delle schede di descrizione analitica degli interventi
e delle schede di individuazione dei procedimenti, lo Sportello Unico è tenuto a fornire tale informazione
o per trasmissione diretta delle schede o attraverso l'accesso all'archivio informatico e al data base degli iter
dei procedimenti unici attivati.
PARTE QUINTA
Le dotazioni tecnologiche di partenza
Dotazioni tecnologiche di base - Collegamenti telematici tra le amministrazioni aderenti all'accordo
di programma
- Dotazioni di base per l'informazione e la comunicazione tra gli Uffici e i Responsabili dei procedimenti
I Responsabili dei procedimenti dovranno in ogni caso essere dotati:
- di una postazione telefonica ad accesso diretto;
- di un telefono cellulare di servizio;
- di un fax diretto;
- di un personal computer di adeguata potenza dotato a) di programmi software per le attività di base
specificati nel punto …, b) di modem, c) di stampante, d) di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di
posta elettronica.
- Collegamenti telematici di base tra le amministrazioni aderenti all'accordo di programma
Le finalità dell'identificazione univoca degli Uffici e dei Responsabili dei diversi procedi-menti e
delle loro dotazioni tecnologiche di partenza sono le seguenti:
- consentire per ogni procedimento l'esatta individuazione del Responsabile e del suo sostituto;
- garantire una reperibilità certa ed immediata dei Responsabili dei diversi proce-dimenti;
- attivare un primo, permanente canale di comunicazione elettronica tra gli Uffici ed i Responsabili dei diversi
procedimenti in grado di garantire in ogni caso la comunicazione certa tra gli Uffici ed i Responsabili dei procedimenti.
In tal mondo, si attiverà una prima rete amministrativa locale per lo sviluppo locale, lo snellimento
dei procedimenti per gli insediamenti produttivi, la semplificazione dei flussi di comunicazione tra gli Uffici
e/o i Responsabili dei diversi procedimenti riguardanti le attività produttive.
PARTE SESTA
Modifiche organizzative, tecnologiche e normative
Scambio di informazioni tra gli Uffici e/o i Responsabili dei procedimenti riguardanti gli
insediamenti produttivi - Modifiche negli assetti organizzativi, tecnologici e nelle responsabilità dei
procedimenti - Variazioni normative o regolamentari - Modulistica - Aggiornamento ed immissione dei dati nei diversi
data base dello Sportello Unico
- Scambio di informazioni tra gli Uffici e i Responsabili dei procedimenti
Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione dello Sportello e del procedimento
unico, lo scambio di informazioni tra gli Enti che aderiscono al presente accordo di programma dovrà essere
continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
- Modificazioni negli assetti organizzativi e nelle responsabilità dei procedimenti
Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova
assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione
tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento dello Sportello Unico
dovrà essere comunicata imme-diatamente a tutti gli Uffici e a tutti i Responsabili dei procedimenti che
fanno parte del presente accordo di programma.
La comunicazione dei nuovi assetti organizzativi, funzionali e tecnologici e delle nuove responsabilità
di procedimento dovrà aver luogo con la stessa tempestività con la quale avviene la comunicazione
interna agli Enti che hanno introdotto le modificazioni stesse.
L'Ufficio o il nuovo Responsabile del procedimento dovrà comunicare le modificazioni intervenute, descrivere
le nuove modalità di iterazione ed aggiornare il data base pub-blico dei Responsabili dei procedimenti.
- Variazioni normative o regolamentari
Gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti sono tenuti a comunicare immediatamente agli altri Uffici e ai
Responsabili dei diversi procedimenti facenti parte del presente accordo di programma eventuali variazioni nella
normativa (comunitaria, nazionale, regionale o regolamentare, ivi compresi i regolamenti interni degli Uffici)
relativa ai procedimenti da essi gestiti.
La comunicazione deve essere effettuata con la stessa tempestività con la quale avviene la comunicazione
interna, trasmettendo al tempo stesso:
- i testi normativi;
- una spiegazione delle modiche intervenute;
- le indicazioni tecniche ed operative da comunicare alle imprese, in particolare per quanto riguarda le modificazioni
negli adempimenti;
- l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione normativa;
- ogni altra informazione utile alle imprese.
Il Responsabile del procedimento per il quale è intervenuta la modificazione normativa dovrà aggiornare
immediatamente il data base dei procedimenti.
- Modulistica
Le variazioni nella modulistica dovranno essere comunicate allo Sportello Unico non appena i Responsabili dei
diversi procedimenti ne vengono a conoscenza.
La comunicazione della variazione della modulistica dovrà contenere:
- l'esatta indicazione della nuova modulistica da introdurre ovvero da modificare;
- una spiegazione delle nuove modalità di compilazione della modulistica;
- il momento della sua entrata in vigore;
- l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione della modulistica;
- ogni altra informazione utile alle imprese.
Qualora l'introduzione di una nuova modulistica o la modificazione di quelle pre-esistente comporti la modificazione
della scheda, il Responsabile del relativo procedi-mento è tenuto a sostituire o a modificare la scheda
di procedimento sulla base delle nuove specifiche procedimentali.
- Aggiornamento ed immissione dei dati nei diversi data base dello Sportello Unico
L'immissione in linea delle modifiche (di cui ai punti 6, 7, 8 e 9) nei diversi data base previsti per la gestione
dello Sportello Unico e l'eventuale comunicazione all'utenza delle modifiche stesse avverrà a cura o (qualora
essa venga immessa direttamente dall'ente che ha apportato le modifiche) sotto la supervisione del Responsabile
dello Sportello Unico.
PARTE SETTIMA
Semplificazione e standardizzazione
Coordinamento permanente per la semplificazione e la standardizzazione
- Coordinamento permanente per la semplificazione e la standardizzazione
E' istituito un Coordinamento permanente per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, dei
processi e delle soluzioni e la standardizzazione della modulistica.
Il Coordinamento opera presso la Prefettura di …, si riunisce con periodicità almeno semestrale ed è
costituito dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
Il Coordinamento i) vigila sull'applicazione del presente accordo di programma, ii) analizza ed interpreta le
risultanze e i dati acquisiti dallo svolgimento delle attività dello Sportello Unico, iii) evidenzia le
incongruenze o le difficoltà procedurali e di gestione incontrate e iv) formula e propone agli Enti o Uffici
aderenti al presente accordo di programma miglioramenti e correttivi, in particolare per quanto riguarda:
- la semplificazione delle procedure e della modulistica;
2)	la riduzione dei processi e dei passaggi amministrativi;
- la razionalizzazione e la semplificazione dei flussi di comunicazione e di interazione tra gli enti coinvolti
dallo Sportello Unico;
- la semplificazione e razionalizzazione della comunicazione alle imprese;
- il miglioramento complessivo del funzionamento, dell'efficacia e dell'efficienza dello Sportello Unico;
- la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di proposte di semplificazione dei procedimenti e
delle funzioni in tema di insediamenti produttivi.
I miglioramenti, le semplificazioni e le razionalizzazioni individuate saranno verbalizzate, articolate temporalmente
per quanto riguarda la loro attuazione e allegate al presente Accordo di programma.
Le attività e le decisioni del Coordinamento permanente per la semplificazione e la razionalizzazione
saranno pubblicizzate mediante rete telematica e altre forme adeguate di comunicazione.
PARTE OTTAVA
Le interazioni con le imprese
La cooperazione tra gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma per una efficace
interazione con le imprese - Creazione di una struttura permanente di servizi per gli insediamenti produttivi ovvero
di una rete amministrativa per lo sviluppo locale - Pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari
- La cooperazione tra gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma per una efficace interazione
con le imprese
Oltre alla gestione del procedimento unico, lo Sportello Unico dovrà svolgere nei confronti dell'utenza
anche le seguenti funzioni di servizio:
- accoglienza dell'impresa, e cioè interazione con l'impresa per la comprensione delle richieste e/o delle
esigenza dell'impresa stessa;
- assistenza e consulenza, e cioè illustrazione e chiarificazione delle modalità, degli adempimenti
amministrativi e dei processi per la creazione, la ristrutturazione, la riconversione o la cessazione di un insediamento
produttivo.
Al fine di garantire l'efficace e la pertinente erogazione anche di tali servizi, gli Enti aderenti al presente
accordo di programma si impegnano in ogni caso:
- a fornire la loro disponibilità ed il loro supporto per quanto riguarda i) le domande delle imprese
relativamente alle materie di loro competenza, ii) la chiarificazione di eventuali punti controversi relativi all'insediamento
proposto, iii) la possibilità di accogliere eventuali altre esigenze dell'impresa;
- a fornire - per la parte di loro competenza - la disponibilità ed il supporto per chia-rire e risolvere
i) incertezze o problemi di natura tecnica, ii) le condizioni per un corretto e tempestivo espletamento del procedimento,
iii) eventuali chiarificazioni in ordine all'esecuzione dell'iter del procedimento stesso.
Le modalità e gli strumenti di cui lo Sportello Unico potrà avvalersi per l'assolvimento di queste
funzioni sono i seguenti:
- contatto telefonico con gli Enti o Uffici esterni con risposta da ottenersi contestualmente alla telefonata
per i casi di immediata ed informale soluzione;
- richiesta via fax o per posta elettronica da parte dello Sportello Unico con risposta da fornirsi con gli stessi
mezzi entro un massimo di 3 giorni lavorativi;
- predisposizione di incontri diretti tra l'impresa ed i Responsabili dei procedimenti per i quali si richiedono
chiarificazioni presso lo Sportello Unico o presso la sede dei Responsabili dei procedimenti da chiarificare;
- effettuazione presso lo Sportello Unico di un incontro allargato a cui partecipano i) il Responsabile dello
Sportello Unico o un suo referente, ii) l'impresa che ha richiesto i chiarimenti, iii) i Responsabili dei procedimenti
o i loro referenti tecnici per gli Enti o gli Uffici esterni di volta in volta coinvolti.
Tale incontro dovrà essere fissato e comunicato dallo Sportello Unico agli Enti o Uffici esterni con
un anticipo massimo di 5 giorni lavorativi, inviando contestualmente anche la documentazione eventualmente in possesso
dello Sportello Unico;
- effettuazione - con gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma - di incontri periodici settimanali
per la discussione delle domande da chiarificare a livello documentale, tecnico o procedimentale.
- La cooperazione con le CCIAA e le Associazioni di categoria
Le funzioni di assistenza e consulenza, e cioè l'illustrazione e la chiarificazione delle modalità
e degli adempimenti amministrativi in tema di insediamenti produttivi, potranno essere svolte - previa sottoscrizione
del presente Accordo di programma o mediante specifiche convenzioni - anche attraverso le CCIAA e le Associazioni
di categoria.
- Creazione di una struttura permanente di servizi per gli insediamenti produttivi ovvero di una rete amministrativa
dedicata per lo sviluppo locale
L'approccio descritto nel precedente punto 5) potrà progressivamente elevarsi a modalità standard
di interazione tra Sportello Unico, Comune, Enti esterni aventi competenza in tema di insediamenti produttivi e
imprese mediante la creazione - presso lo Sportello Unico - di una struttura integrata e permanente di servizi,
nella quale siano presenti - fisicamente ovvero, per gli Enti per i quali il coinvolgimento in tema di rilascio
delle autorizzazioni sia meno frequente, attraverso adeguate connessioni telematiche - tutte le competenze necessarie
alla gestione tempestiva ed certa di tutte le problematiche relative agli insediamenti produttivi.
A tal fine, gli Enti e gli Uffici aderenti al presente accordo di programma - dopo un eventuale periodo di sperimentazione
e di verifica - potranno estendere tale accordo di programma con la creazione presso lo Sportello Unico di tale
struttura costituita dalla presenza stabile presso lo Sportello Unico stesso di tutti i più rilevanti Enti
o Uffici aventi competenze in materia di insediamenti produttivi.
In tal modo, lo Sportello Unico potrà unificare e ridurre i tempi di interazione con le imprese, disporre
di una visione d'insieme dei diversi insediamenti produttivi proposti e dunque fornire soluzioni tempestive, globali
ed efficaci per ogni casistica, gestire con efficienza e certezza dei tempi i processi di rilascio delle diverse
autorizzazioni.
- Pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari
Per la formulazione di pareri sulla conformità dei progetti preliminari di insediamenti produttivi il
D. P. R. 447/98 (art. 3) stabilisce i) che "La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla
conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti
al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica […]" e ii)
che "la struttura di pronuncia entro 90 giorni".
Qualora per la formulazione di tali pareri sia necessario il coinvolgimento e la convocazione di uno o più
Enti o Uffici esterni, si dovrà procedere secondo quanto stabilito al punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e
4).
La redazione del parere sarà a cura del Responsabile dello Sportello Unico, che potrà allegare
i parere espressi dagli altri Enti o Uffici esterni.
PARTE NONA
Le funzioni di assistenza e consulenza alle imprese
Assistenza e consulenza alle imprese: principi generali - I supporti per il coerente svolgimento
delle funzioni di assistenza e consulenza: i) scheda di descrizione analitica dell'intervento e ii) tabella dell'iter
dei procedimenti unici - La casistica standard - Le richieste preliminari di assistenza e consulenza - I casi dubbi
o complessi
- Assistenza e consulenza alle imprese: principi generali
La definizione dei procedimenti ai quali l'intervento richiesto dall'impresa deve ottemperare rappresenta una
delle maggiori criticità per l'efficiente gestione del procedimento unico in quanto è dalla esattezza
di tale definizione che dipende i) la precisa individuazione degli Enti da coinvolgere, ii) la determinazione delle
loro responsabilità procedimentali, iii) l'individuazione rigorosa della documentazione che l'impresa dovrà
consegnare, iv) la conseguente celerità di attuazione dei diversi procedimenti e dunque del procedimento
unico, v) l'efficacia complessiva dello stesso procedimento unico sia nei confronti dell'impresa, che otterrà
una visione chiara dell'iter procedimentale e dei relativi adempimenti, sia nei confronti degli Enti esterni che
disporranno dell'esatta documentazione per il trattamento dei procedimenti di loro competenza e per la programmazione
coerente delle loro attività.
- I supporti per il coerente svolgimento delle funzioni di assistenza e consulenza: scheda di descrizione
analitica dell'intervento e tabella dell'iter dei procedimenti unici
Per il coerente svolgimento di tali funzioni, si dovranno preparare i seguenti supporti documentali:
- predisposizione da parte dello Sportello Unico di una domanda unica comprensiva della scheda di descrizione
analitica dell'intervento (realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, riconversione, realizzazione
di opere interne, cessazione di un impianto produttivo) che l'impresa richiedente dovrà compilare.
Il modello di scheda di descrizione analitica dell'intervento sarà elaborato dallo Sportello Unico
d'intesa con gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma.
- predisposizione da parte dello Sportello Unico - anche sulla base del data base dei procedimenti di cui al
punto 3, Parte prima - della tabella dell'iter dei procedimenti unici (già descritta) contenente:
 | l'elenco dei procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento richie-sto
l'elenco dei procedimenti autocertificati;
 | gli Enti o Uffici responsabili dei singoli procedimenti;
 | il nome e recapiti dei Responsabili dei singoli procedimenti;
 | la documentazione fornita per ogni singolo procedimento;
 | l'indicazione della data di scadenza del procedimento unico;
 | l'indicazione - per ogni singolo procedimento - delle date finali entro le quali devono pervenire le singole
autorizzazioni per non fuoriuscire dalla data di scadenza del procedimento unico;
 | indicazione dei tempi entro i quali effettuare eventuali solleciti.
La tabella dell'iter dei procedimenti unici sarà elaborata dallo Sportello Unico d'intesa con
gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma e dovrà essere compilata da ciascun ente secondo
quanto indicato al punto 3, Parte terza.
| | | | | | |
- La tabella dell'iter del procedimento unico opererà da scheda di individuazione dei procedimenti
da attivare a seconda degli interventi richiesti e sarà rilasciata all'impresa o al momento della richiesta
degli adempimenti da assolvere per la realizzazione dell'intervento produttivo richiesto o al momento della consegna
della documentazione per l'attivazione del procedimento unico.
Essa, pertanto, opererà al tempo stesso i) da documento di verifica e di controllo a disposizione delle
imprese, ii) da strumento - da utilizzarsi dallo Sportello Unico - per il monitoraggio dell'iter e dei tempi di
esecuzione del procedimento unico richiesto.
35.	La casistica standard
Nella concreta operatività degli Sportelli Unici si possono dare due classi di casi paradigmatici:
- imprese che nella fase di progettazione di un investimento vogliono prima conoscere l'esatta natura degli adempimenti
da assolvere;
- imprese che - sulla base delle loro conoscenze o perché hanno già consultato in precedenza lo
Sportello Unico - hanno già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento
unico e si rivolgono allo Sportello Unico per l'avvio del procedimento unico stesso.
- Le richieste preliminari di assistenza e consulenza
In situazioni nelle quali l'impresa intenda ottenere preliminarmente una schedulazione operativa dell'iter del
procedimento unico richiesto, lo Sportello Unico opererà come segue:
- ricevimento dell'impresa;
- compilazione da parte dell'impresa della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto;
- sullo base della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, del data base dei procedimenti
e della matrice generale del procedimento unico, lo Sportello Unico compilerà la tabella dell'iter del
procedimento unico relativo all'intervento richiesto con l'indicazione i) degli Uffici interni al Comune e
degli Enti o Uffici esterni coinvolti dall'intervento richiesto, ii) dei relativi procedimenti da attivare e concludere
per ciascun ente, iii) dell'indicazione operativa - per ciascun ente - degli adempimenti, iv) della relativa modulistica
e dei documenti da predisporre, v) dei diritti di segreteria o di istruttoria da corrispondere ai diversi Enti
o Uffici, vi) della determinazione dei tempi previsti per ciascun procedimento con una valutazione sulla possibilità
di concludere il procedimento unico in tempi inferiori a quelli previsti dal D. P. R. 447/98;
- protocollazione e consegna all'impresa della tabella dell'iter del procedimento unico e conseguente attivazione
del procedimento stesso al momento della consegna della documentazione richiesta da parte dell'impresa.
- La data di avvio del procedimento sarà la data di protocollo che attesta la consegna da parte dell'impresa
della documentazione richiesta per l'avvio e la conclusione del procedimento.
- I casi dubbi o complessi
Nei casi dubbi o complessi, lo Sportello Unico potrà:
- richiedere il supporto tecnico degli Enti o Uffici esterni secondo quanto specifi-cato nella Parte quarta,
punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e 4) e 5);
- inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella dell'iter del procedimento
unico agli Enti o Uffici competenti per i procedimenti per i quali non si hanno sufficienti certezze;
- inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella del'iter del procedimento
unico agli Enti o Uffici che si reputano coinvolti dal procedimento unico richiesto o - nei casi più
complessi - a tutti gli Enti o Uffici che hanno competenza in materia di insediamenti produttivi.
Gli Enti aderenti al presente accordo di programma dovranno apportare le eventuali correzioni, modifiche o integrazioni
entro un massimo di 3 giorni, comunicando allo Sportello Unico - anche per via elettronica ovvero - sulla base
di quanto descritto nella Parte prima - utilizzando il data base degli iter dei procedimenti unici - le modifiche
o le variazioni eventualmente da apportare alla tabella del'iter del procedimento unico.
In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.
Entro 2 giorni dal ricevimento della scheda di individuazione analitica dei procedimenti, lo Sportello Unico
comunicherà all'impresa le risultanze derivanti dalle verifiche effet-tuate con gli Enti o Uffici esterni.
- Ruolo delle CCIAA e delle Associazioni di categoria
Tenuto conto dei servizi di assistenza e di consulenza alle imprese che le CCIAA e le Associazioni di categoria
possono svolgere in tema di insediamenti produttivi, le funzioni di cui ai punti a), b) e c) potranno essere svolte
- previa sottoscrizione del presente Accordo di programma o mediante specifiche convenzioni - anche attraverso
le CCIAA e le Associazioni di categoria.
PARTE DECIMA
L'avvio del procedimento unico
Avvio del procedimento - Protocollazione - Trasmissione della documentazione
- Avvio del procedimento
In situazioni nelle quali l'impresa - sulla base delle sue conoscenze o perché abbia già contattato
lo Sportello Unico - abbia già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento
unico e si rivolga allo Sportello Unico per l'avvio del proprio procedimento unico, lo Sportello opererà
come segue:
- compilazione o consegna da parte dell'impresa della domanda comprensiva scheda di descrizione analitica
dell'intervento richiesto (o domanda unica) e della relativa documentazione;
- valutazione preliminare della completezza della documentazione richiesta e, nel caso di evidenti manchevolezze
documentali, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
- in caso di valutazione preliminare positiva della documentazione presentata, pro-tocollazione della domanda,
sua immissione nell'archivio informatico e congedo dell'impresa;
- immediata trasmissione alla Regione della domanda unica presentata dall'impresa;
- riesame della documentazione consegnata attraverso la compilazione della tabella dell'iter del procedimento
unico relativi all'intervento richiesto;
- in caso di dubbi o di incertezze nella determinazione dell'iter del procedimento unico, adozione della procedura
di consultazione descritta nella Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4 e 5);
- trasmissione della domanda unica, della tabella dell'iter del procedimento unico e della documentazione agli
Enti o Uffici competenti per i diversi procedimenti individuati;
- compilazione nel data base dell'iter dei procedimenti unici della tabella dell'iter del procedimento unico
ed immediata comunicazione della tabella dell'iter del proce-dimento unico all'impresa con l'indicazione
di tutte le informazioni rilevanti secondo quando descritto nella Parte prima, punto 5).
- Protocollazione e accettazione della domanda
La protocollazione delle domande ha luogo ad opera dello Sportello Unico mediante assegnazione di un numero
univoco di protocollo determinato con criteri identici per tutte le Amministrazioni aderenti al presente Accordo
di programma.
Tale numero di protocollo dovrà essere conservato da tutte le Amministrazioni aderenti al presente Accordo.
L'accettazione della domanda unica e della relativa documentazione e la immediata protocollazione valgono come
comunicazione di avvio del procedimento.
L'interessato può in ogni caso richiedere una comunicazione formale di avvio del procedimento.
I termini del procedimento unico decorrono dal momento dell'assegnazione del protocollo.
L'immissione dei dati nell'archivio informatico dovrà aver luogo contestualmente alla protocollazione.
- La gestione delle integrazioni documentali
Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per una sola volta, ed entro
un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all'impresa di integrazioni documentali, per le gestione delle
integrazioni documentali da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema:
- entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, gli Enti aderenti al presente accordo di programma e le
strutture interne al Comune sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico - anche mediante l'utilizzo, qualora
esso sia stato attivato, del data base dell'iter dei procedimenti unici - la richiesta di eventuali integrazioni
documentali; ciò al fine di consentire allo Sportello Unico di unificare le richieste all'impresa di integrazione
documentale;
3)	il data base dell'iter dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato - o per via elettronica
ad opera degli Enti esterni e delle strutture interne al Comune o ad opera dello Sportello Unico sulla base delle
richieste di integrazione espresse dagli Enti esterni o dalle strutture interne al Comune e in ogni caso con la
supervizione dello Sportello Unico - con l'indicazione della documentazione mancante o da integrare;
- In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.
E' fatta salva la possibilità per lo Sportello Unico di sollecitare le risposte da parte degli Enti o
Uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o immissione della risposta nel data base dell'iter dei procedimenti;
- la richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici esterni dovrà contenere la descrizione
precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l'uso di specifiche linee-guida);
- lo Sportello Unico - eventualmente utilizzando la tabella dell'iter del procedimento unico - comunicherà
all'impresa le integrazioni documentali da fornire nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle richieste
di integrazioni ed aggiornerà il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione e la data
dell'invio della richiesta all'impresa delle integrazioni documentali;
- qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa che lo Sportello
Unico da solo non sia in grado di chia-rire, quest'ultimo potrà ricorrere agli strumenti indicati nella
Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4) e 5);
- una volta pervenute dall'impresa, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli Enti o Uffici
esterni ad opera dello Sportello Unico secondo le modalità descritte nel punto 19;
- lo Sportello Unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell'iter dei procedimenti unici
con l'indicazione della completezza della documentazione consegnata dall'impresa.
41 bis [variante]: La gestione delle integrazioni documentali
Considerato che, una volta avviato il procedimento, è possibile ricorrere per una sola volta, ed entro
un termine massimo di 30 giorni, alla richiesta all'impresa di integrazioni documentali, per le gestione delle
integrazioni documentali da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema.
- entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, gli Enti aderenti al presente accordo di programma e
le strutture interne al Comune coinvolte dallo Sportello Unico sono tenuti i) a comunicare all'impresa la documentazione
incompleta o mancante e ii) inviare per conoscenza allo Sportello Unico - anche mediante utilizzo, qualora esso
sia stato attivato, del data base dell'iter dei procedimenti unici - le richieste di integrazione documentale inviate
alle imprese; in tal modo le imprese conosceranno immediatamente le integrazioni documentali richieste dai vari
enti e potranno predisporre le relative integrazioni (eventualmente contattando direttamente anche lo stesso Ente
o le strutture interne al Comune che hanno richiesto le integrazioni);
2)	lo Sportello Unico i) registrerà le richieste di integrazione documentale inviate - mediante
aggiornamento del data base dei procedimenti unici, per posta elettronica o per altra via - dagli Enti esterni
o dalle strutture interne al Comune alle imprese; ii) aggiornerà - a mano a mano che perverranno le richieste
di integrazione documentale - il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione della documentazione
mancante o da integrare; iii) all'undicesimo giorno, formulerà all'impresa una richiesta unica di integrazione
documentale;
- In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.
E' fatta salva la possibilità per lo Sportello Unico di sollecitare le risposte da parte degli Enti o
Uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o immissione della risposta nel data base dell'iter dei procedimenti;
- la richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici esterni dovrà contenere la descrizione
precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l'uso di specifiche linee-guida);
- qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa che lo Sportello
Unico da solo non sia in grado di chia-rire, quest'ultimo potrà ricorrere agli strumenti indicati nella
Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4) e 5);
- una volta pervenute dall'impresa, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli Enti o Uffici
esterni ad opera dello Sportello Unico secondo le modalità descritte nel punto 19;
- lo Sportello Unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell'iter dei procedimenti unici
con l'indicazione della completezza della documentazione consegnata dall'impresa.
- Trasmissione della documentazione
A seconda delle circostanze, della convenienza, della fattibilità tecnica e della sicurezza, la trasmissione
della documentazione dallo Sportello Unico agli Enti o Uffici esterni potrà aver luogo i) per posta, ii)
a mezzo messo, iii) a mezzo personale dello Sportello Unico, vi) per corriere, v) per fax, vi) per posta elettronica.
L'uso della comunicazione elettronica potrà essere adottato qualora siano rispettati gli standard di
sicurezza consentiti dalla tecnologia e dalla normativa.
A seconda delle circostanze, della convenienza, della fattibilità tecnica e della sicurezza, la trasmissione
degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati da parte degli Enti o Uffici esterni allo Sportello
Unico potrà aver luogo: i) per posta, ii) a mezzo messo, iii) a mezzo personale degli Enti o Uffici esterni
iv) per corriere, v) per fax, vi) per posta elettronica.
L'uso della comunicazione elettronica potrà essere adottato qualora siano rispettati gli standard di
sicurezza consentiti dalla tecnologia e dalla normativa.
Per la trasmissione della documentazione e degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati, gli Enti
o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano ad adottare soluzioni informatiche e telematiche
e programmi applicativi comuni.
La documentazione consegnata dalle imprese e gli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati ottenuti
dagli Enti o Uffici esterni dovrà essere sistematicamente archiviata e resa disponibile presso lo Sportello
Unico (anche attraverso l'uso di tecnologie di archiviazione ottica accessibili via rete), creando in tal mondo
un archivio generale della documentazione relativa agli insediamenti produttivi che si verificano nel territorio
di competenza dello Sportello Unico.
PARTE UNDICESIMA
Il procedimento semplificato
Il procedimento unico: principi generali - La gestione del procedimento semplificato - La
Conferenza dei servizi: principi generali - Delega del Sindaco nei confronti del Responsabile del procedimento
- Facoltà del Responsabile del procedimento unico
- La gestione del procedimento unico: principi generali
La celerità di esecuzione del procedimento unico presuppone che gli Enti o Uffici esterni allo Sportello
Unico:
- si impegnino a rispondere in ogni caso alle richieste di autorizzazione o di atti di consenso comunque denominati
al fine di disporre di tutti gli elementi di valutazione per la formulazione di una decisione corretta sull'intervento
proposto dall'impresa;
- si attengano rigorosamente al rispetto dei tempi sia al fine di consentire la richiesta all'impresa di eventuali
integrazioni documentali o chiarimenti sia al fine di accelerare i tempi di convocazione della Conferenza dei servizi
in caso di pareri negativi;
- si impegnino ad effettuare le verifiche loro richieste con scrupolo e diligenza, motivandole analiticamente
al fine di dare all'impresa e allo Sportello Unico una completa informazione di ritorno;
- prevedano nei propri regolamenti interni - d'intesa con lo Sportello Unico e - qualora necessario - con gli
altri Enti o Uffici esterni coinvolti dal procedimento unico - soluzioni funzionali, operative e tecniche in grado
di integrarsi organicamente con le esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sulla Sportello
Unico;
- si adoperino ad evitare per quanto possibile il ricorso alla Conferenza dei Servizi al fine di ridurre i tempi
e i costi del procedimento unico stesso.
- Il procedimento semplificato
Per l'acquisizione degli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati ai fini della conclusione del
procedimento semplificato, lo Sportello Unico opererà come segue:
- qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di procedimento unico e siano
tutti favorevoli, lo Sportello Unico i) registrerà nel data base dell'iter dei procedimenti unici le autorizzazioni
a mano a mano che esse pervengono, ii) comunicherà all'impresa la conclusione positiva del procedimento
unico, iii) comunicherà agli enti aderenti al presente accordo di programma e ad ogni altro ente interessato
l'esito positivo del procedimento unico stesso;
- alla prima pronuncia negativa, lo Sportello Unico Unico i) registrerà nel data base dell'iter dei procedimenti
unici l'autorizzazione negativa pervenuta ii) comunicherà all'impresa la conclusione negativa del procedimento
unico, iii) comunicherà agli enti aderenti al presente accordo di programma e ad ogni altro ente interessato
l'esito negativo del procedimento unico stesso, preavvertendoli contestualmente della probabile richiesta di Conferenza
dei Servizi da parte dell'impresa interessata;
- qualora non pervenga alcun atto autorizzatorio o di consenso o ne manchi qualcuno in base all'iter del procedimento
unico stabilito, lo Sportello Unico i) registrerà nel data base dell'iter dei procedimenti unici lo stato
del procedimento, ii) comunicherà all'impresa lo stato del procedimento unico, iii) chiederà al Sindaco
di convocare entro un massimo di 5 giorni una Conferenza dei Servizi decisoria, fissandone la data.
- La Conferenza dei servizi: principi generali
Per lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi ci si atterrà a quanto stabilito dalla normativa vigente
(in particolare: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17).
- Delega del Sindaco nei confronti del Responsabile del procedimento
Al fine di snellire l'attività amministrativa in tema di Sportello Unico, il Sindaco potrà disporre
una delega generale nei confronti dello Sportello Unico per l'indizione delle Conferenze dei servizi e delle audizioni
inerenti le attività dello Sportello Unico stesso.
- Principi di gestione della Conferenza dei servizi
Gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano in ogni caso all'osservanza dei
seguenti criteri:
- impegno a garantire la partecipazione alle Conferenze dei servizi di dirigenti o funzionari dotati dei necessari
poteri di rappresentanza; la reiterata ed immotivata assenza dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei procedimenti
alle Conferenze dei servizi costituisce elemento negativo di valutazione della prestazione lavorativa, effettuata
sulla base delle vigenti norme contrattuali, fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di Conferenza
dei servizi;
- costante ricerca di soluzioni in grado di equilibrare le esigenze delle imprese e il relativo impatto economico
con le esigenza di tutela urbanistica, paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza;
- determinazione di tempi di conclusione della Conferenza dei servizi il più possibile brevi in rapporto
alla natura e alle caratteristiche dell'insediamento da trattare.
Tali criteri hanno un duplice fine:
 | evitare il ricorso alla comunicazione del dissenso entro venti giorni dalla data di chiusura della Conferenza;
 | fare in modo che, qualora le determinazioni della Conferenza siano di contenuto sostanzialmente diverso da
quelle inizialmente previste, tutti i partecipanti vi abbiano dato il loro consapevole concorso.
| |
Gli Enti o gli Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano ad adottare tali criteri come principi
informatori e linee operative cui attenersi per la conduzione delle Conferenze dei Servizi previste dal D. P. R.
447/98.
Gli Enti o Uffici aderenti al presente accordi di programma si impegnano inoltre a favorire l'adozione di soluzioni
tecnologiche e organizzative in grado di semplificare e di ridurre i tempi dello svolgimento delle Conferenze dei
servizi mediante l'utilizzo di strumenti innovativi quali la teleconferenza.
- Facoltà del Responsabile del procedimento unico
Oltre ai casi espressamente previsti dal D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 447, il Responsabile del procedimento
unico potrà prevedere la convocazione:
- di Conferenze dei servizi a carattere istruttorio (secondo quanto descritto nel punto 11, sottopunti 1), 2),
3) e 4);
- Conferenze dei servizi decisionali, ancor prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 del D. P. R. citato,
qualora:
i)	risulti improbabile il rispetto dei termini;
ii)	risulti opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti dell'intervento soggetti ad autorizzazione;
iii)	la natura o la complessità dell'intervento, richieda l'adozione di tale approccio.
PARTE DODICESIMA
Il procedimento mediante autocertificazione
Il procedimento mediante autocertificazine - Il procedimento mediante autocertificazioni:
principi e obblighi - La casistica - Richiesta preliminare di assistenza e consulenza - I casi dubbi o complessi
- La gestione del procedimento mediante autocertificazione -
- Il procedimento mediante autocertificazine
Il Dlgs. 112/98, art. 25 punto c, prevede per le imprese la "facoltà .. di ricorrere all'autocertificazione
per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni
delle norme vigenti".
Il D. P. R. 447/98 disciplina l'uso dell'autocertificazione consentendo alle imprese di ricorrervi o in via
esclusiva (tranne che per le materie non autocertificabili) o, per quelle singole autorizzazioni che l'impresa
non valuta opportuno autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato.
L'impresa può dunque scegliere un procedimento misto, decidere, cioè, di autocertificare solo
in parte l'intervento richiesto, ricorrendo per le parti restanti al procedimento semplificato.
- Il procedimento mediante autocertificazioni: principi e obblighi
Gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano a favorire l'adozione del procedimento
mediante autocertificazione, rendendolo praticabile ogniqualvolta esso sia compatibile con le norme comunitarie,
nazionali e regionali (in particolare per quanto riguarda gli impianti a struttura semplice da definirsi ad opera
delle Regioni stesse in base all'art. 6, comma 6, del D. P. R. 447/98).
A tal fine, essi si impegnano:
- a definire - anche con intese separate - i procedimenti che sono autocertificabili, concordando una modulistica
per ogni singola autocertificazione; l'elenco dei procedimenti autocertificabili - tenuto conto anche delle norme
regionali - dovrà essere allegato al presente accordo di programma ed inserito nel data base dei procedimenti
al fine di essere reso noto alle imprese. Il data base dei procedimenti, la modulistica di autocertificazione ed
il modulo per la scelta delle autorizzazioni acquisibili mediante autocertificazione o mediante procedimento semplificato
dovranno essere tempestivamente aggiornati in caso di variazioni;
- a predisporre - al fine di far conoscere e di semplificare all'impresa la scelta di quale percorso procedimentale
adottare per l'intervento richiesto - una matrice generale dei procedimenti - utilizzabile anche per la determinazione
della tabella dell'iter dei procedimenti unici - con l'indicazione delle autorizzazioni che possono essere autocertificate
e di quelle per le quali si deve comunque ricorrere al procedimento semplificato;
- ad esercitare - nei tempi e nelle modalità stabilite dalle norme o dai propri regolamenti - le proprie
attività di controllo, comunicandone immediatamente gli esiti allo Sportello Unico;
- ad effettuare - su richiesta dello Sportello Unico - controlli e istruttorie tecniche (queste ultime da regolarsi
mediante specifiche convenzioni);
- a partecipare - su richiesta dello Sportello Unico - alle audizioni e alle riunioni di cui all'art 6, comma
13, D. P. R. 447/98;
- a comunicare agli Enti e agli Uffici aderenti al presente accordo di programma l'eventuale trasmissione alla
Procura della Repubblica degli atti relativi ad autocertificazioni false.
- La casistica
Anche nel caso del procedimento mediante autocertificazione si possono verificare due classi di casi standard:
- imprese che nella fase di progettazione di un investimento vogliono prima conoscere l'esatta natura degli adempimenti
da assolvere;
- imprese che - sulla base delle loro conoscenze o perché hanno già consultato in precedenza lo
Sportello Unico - hanno già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento
unico e si rivolgono allo Sportello Unico per l'avvio del procedimento unico stesso.
- Richiesta preliminare di assistenza e consulenza
In situazioni nelle quali l'impresa intenda ottenere preliminarmente una schedulazione operativa dell'iter del
procedimento unico richiesto, lo Sportello Unico opererà come segue:
- compilazione da parte dell'impresa della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto;
- sulla base della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, del data base dei procedimenti
e della matrice generale del procedimento unico, lo Sportello Unico compilerà la tabella dell'iter del
procedimento unico relativo all'intervento richiesto con l'indicazione i) degli Uffici interni al Comune e
degli Enti o Uffici esterni coinvolti dall'intervento richiesto, ii) dei relativi procedimenti da attivare e concludere
per ciascun ente, iii) dell'indicazione delle autorizzazioni per i quali si adotta il procedimento semplificato
o quello per autocertificazione; iv) dell'indicazione operativa - per ciascun ente - degli adempimenti, v)
della relativa modulistica o dei documenti da predisporre, vi) dei diritti di segreteria o di istruttoria da corrispondere
ai diversi Enti o Uffici, vii) della determinazione dei tempi previsti per i procedimenti non autocertificati con
una valutazione sulla possibilità di concludere il procedimento unico in tempi inferiori a quelli previsti
dal D. P. R. 447/98;
- protocollazione e attivazione del procedimento al momento della consegna da parte dell'impresa della documentazione
richiesta;
- La data di avvio del procedimento sarà la data di protocollo che attesta la consegna da parte dell'impresa
della documentazione richiesta per l'avvio e la conclusione del procedimento.
- I casi dubbi o complessi
Nei casi dubbi o complessi, lo Sportello Unico potrà:
- richiedere il supporto tecnico degli Enti o Uffici esterni secondo quanto specifi-cato nella Parte quarta,
punto 11, sottopunti 1), 2), 3) e 4) e 5);
- inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella dell'iter del procedimento
unico agli Enti o Uffici competenti per i procedimenti per i quali non si hanno sufficienti certezze;
- inviare la scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto e la tabella del'iter del procedimento
unico agli Enti o Uffici che si reputano coinvolti dal procedimento unico richiesto o - nei casi più
complessi - a tutti gli Enti o Uffici che hanno competenza in materia di insediamenti produttivi.
Gli Enti aderenti al presente accordo di programma dovranno apportare le eventuali correzioni, modifiche o integrazioni
entro un massimo di 3 giorni, comunicando allo Sportello Unico - anche per via elettronica ovvero - sulla base
di quanto descritto nella Parte prima - utilizzando il data base degli iter dei procedimenti unici - le modifiche
o le variazioni eventualmente da apportare alla tabella del'iter del procedimento unico.
In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.
Entro 2 giorni dal ricevimento della scheda di individuazione analitica dei procedimenti, lo Sportello Unico
comunicherà all'impresa le risultanze derivanti dalle verifiche effet-tuate con gli Enti o Uffici esterni.
- La gestione del procedimento mediante autocertificazione
In situazioni nelle quali l'impresa - sulla base delle sue conoscenze o perché abia già consultato
lo Sportello Unico - abbia già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento
unico e si rivolga allo Sportello Unico per l'avvio del procedimento unico stesso, lo Sportello opererà
come segue:
- compilazione o consegna da parte dell'impresa della scheda di descrizione analitica dell'intervento
richiesto (o domanda unica), delle relative autocertificazioni e - per le materie non autocertificabili, o in caso
di scelta da parte dell'impresa di autocertificare solo una parte della autorizzazioni richieste (procedimento
misto) - anche della documentazione richiesta;
- valutazione preliminare della completezza delle autocertificazioni presentate e della documentazione prodotta
e, in caso di evidenti manchevolezze, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
- in caso di valutazione preliminare positiva delle autocertificazioni e della documentazione presentata, protocollazione
della domanda, sua immissione nell'archivio informatico e congedo dell'impresa;
- riesame della documentazione consegnata attraverso la compilazione della tabella dell'iter del procedimento
unico relativo all'intervento richiesto e immediato aggiornamento del data base degli iter dei procedimenti
unici;
- trasmissione della copia della domanda e della documentazione prodotta i) per conoscenza, alla Regione e agli
altri Comuni interessati e ii) per la verifiche o per l'attivazione dei procedimenti non autocertificabili o per
i quali l'impresa non abbia richiesto l'autocertificazione, agli Enti o Uffici coinvolti dall'intervento richiesto;
- considerato che, una volta ricevuta la domanda, le autocertificazioni e la documentazione, è possibile
ricorrere per una sola volta ed entro un termine massimo di 30 giorni alla richiesta di integrazioni documentali,
entro 5 giorni dal ricevimento delle autocertificazioni e della documentazione gli Enti aderenti al presente accordo
di programma sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico - anche mediante l'utilizzo, qualora esso sia stato
attivato, del data base dell'iter dei procedimenti unici - la richiesta di eventuali integrazioni documentali;
ciò al fine di consentire allo Sportello Unico di unificare le richieste all'impresa di integrazione documentale.
In caso di mancata risposta varrà il principio del silenzio-assenso.
E' fatta salva la possibilità per lo Sportello Unico di sollecitare le risposte da parte degli Enti o
Uffici esterni per telefono, fax, posta elettronica o per immissione della risposta nel data base dell'iter dei
procedimenti unici da parte degli Enti o Uffici estrni.
Il data base dell'iter dei procedimenti unici dovrà essere aggiornato con l'indicazione della documentazione
mancante o da integrare;
- la richiesta di integrazioni documentali da parte degli Enti o Uffici esterni dovrà contenere la descrizione
precisa delle parti documentali o dei documenti mancanti (eventualmente anche attraverso l'uso di specifiche linee-guida);
- lo Sportello Unico - eventualmente utilizzando la tabella del'iter del oricedimento unico - comunicherà
all'impresa nei 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle richieste di integrazioni o la completezza
delle autocertificazioni e della documentazione consegnata o la richiesta di eventuali integrazioni documentali,
aggiornando il data base dell'iter dei procedimenti unici con l'indicazione e la data dell'invio della completezza
della documentazione o della richiesta delle integrazioni documentali.
Qualora la richiesta di integrazioni documentali comporti una complessa interazione con l'impresa che lo Sportello
Unico da solo non sia in grado di chia-rire, quest'ultimo potrà ricorrere agli strumenti indicati nella
Parte quarta, punto 11, sottopunti 1), 2), 3), 4) e 5);
- una volta pervenute, le integrazioni documentali saranno nuovamente trasmesse agli Enti o Uffici esterni ad
opera dello Sportello Unico secondo le modalità descritte nel punto 19.
Lo Sportello Unico provvederà ad aggiornare immediatamente il data base dell'iter dei procedimenti unici
con l'indicazione della completezza della documentazione consegnata dall'impresa;
- qualora ai sensi dell'art. 6, del comma 4 e 5 del D. P. R. 447/98, lo Sportello Unico ritenga di dover convocare
l'impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le soluzioni tecniche e progettuali, il rispetto
normative amministrative e tecniche di settore o per progetti di particolare complessità ovvero per proporre
una diversa localizzazione dell'impianto o comunque delle modifiche al progetto, gli Enti o Uffici aderenti al
presente accordo di programma - su richiesta dello Sportello Unico - dovranno fornire la loro assistenza ed il
loro supporto tecnico, presenziando, ove richiesto, all'audizione. Il verbale dell'audizione sarà registrato
nel data base dei procedimenti unici e in ogni caso trasmesso a cura dello Sportello Unico a tutti Enti o Uffici
coinvolti nel procedimento;
- la comunicazione da parte dell'impresa allo Sportello Unico dell'avvio dei lavori - quale sia stato il procedimento
adottato - dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti o Uffici esterni competenti per i controlli di cui all'art.
7, comma 3, del D. P. R. 447/98.
PARTE TREDICESIMA
Collaudi
Per le rispettive competenze, gli enti aderenti al presente accordo di programma sono tenuti a partecipare ai
collaudi fissati dallo Sportello Unico.
La comunicazione agli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma della data del collaudo dovrà
essere effettuata dallo Sportello Unico con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.
Nel caso di collaudi effettuati autonomamente dall'impresa, lo Sportello Unico dovrà comunicare agli
Enti e agli Uffici aderenti al presente accordo di programma l'avvenuto deposito del certificato di collaudo.
PARTE QUATTORDICESIMA
Controlli
L'esito dei controlli effettuati dagli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma secondo quanto
stabilito dall'art. 9, comma, 6, D. P. R. 447/98 dovranno essere immediatamente comunicato allo Sportello Unico
che li dovrà registrare nel suo archivio informatico.
PARTE QUINDICESIMA
Spese
Gli enti aderenti al presente accordo di programma dovranno trasmettere allo Sportello Unico l'ammontare delle
spese o dei diritti in relazione ai procedimenti di loro competenza.
Per i pagamenti di spese o diritti relativi alle autorizzazioni richieste dall'impresa, gli Enti o gli Uffici
aderenti al presente accordo di programma si atterranno al seguente schema:
- l'avvenuto pagamento delle spese o dei diritti da corrispondersi per l'avvio dei diversi procedimenti dovrà
essere documentato dall'impresa al momento della consegna della domanda unica e della relativa documentazione;
- eventuali spese o diritti che l'impresa dovrà effettuare in corso di esecuzione o al termine del procedimento
unico saranno riscossi dallo Sportello Unico e successivamente trasferiti agli Enti esterni con periodicità
trimestrale;
- Gli Enti o Uffici aderenti al presente accordo di programma si impegnano inoltre ad individuare, sistemi di
pagamento) anche mediante Bancomat che favoriscano la trasparenza e il trasferimento automatizzato dei rispettivi
diritti o spese.
Le prestazioni dello Sportello Unico, in quanto configurabili come servizi erogati dall'Ente, possono essere
soggette al pagamento delle tariffe e dei diritti determinati dall'Amministrazione comunale, ai sensi della legislazione
vigente.
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