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REGOLAMENTI
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
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I
CRITERI DELLE NOMINE
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MANUALE DI GESTIONE
DEL COMUNE DI COSENZA
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REGOLAMENTO
I.C.I.
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REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SUGLI IMPIANTI TERMICI
E PER LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI
*************
MESSA
IN ESERCIZIO ASCENSORI/MONTACARICHI DPR 162/99
*************
REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE DELLO
SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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IL REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO AGLI ATTI
ED ALLE INFORMAZIONI (pdf)
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REGOLAMENTO PER LA
TUTELA DEGLI ANIMALI
****************
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL’ INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISIONALI
modello
per installazione insegne e/o elementi di arredo urbano
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REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI
Approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 26 gennaio 2000 Deliberazione nr.2
TITOLO I
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
Art. 1
Prima seduta
1 - Il Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio comunale
che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione
e, in tale adunanza, si procede alla convalida degli eletti
ed eventuali surroghe, alla comunicazione del Sindaco relativa
alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori.
2 - La seduta è presieduta dal consigliere
anziano, assistito dai due consiglieri più giovani,
che svolgono funzioni di scrutatori.
3 - E' consigliere anziano colui che, nelle
ultime elezioni comunali, ha registrato la maggior cifra individuale,
che si ottiene sommando i voti della lista a quelli di preferenze.
In caso di parità prevale il più anziano d'età.
4 - Nella prima seduta si procede altresì
alla elezione del Presidente del Consiglio secondo quanto
stabilito dal successivo art. 3.
5 - La seduta è pubblica.
6 - L’avviso di convocazione è
notificato agli eletti, almeno cinque giorni prima. La notifica
avverrà a mezzo di messo comunale presso il domicilio
di ciascuno degli eletti in mani proprie o, in caso di assenza,
a persona di famiglia, convivente o a persona addetta alla
casa. Ove non sia possibile eseguire la consegna dell'avviso
di convocazione per irreperibilità del consigliere
o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art.
139 codice di Procedura civile copia del medesimo sarà
depositata nella Casa Comunale a cura del messo notificatore
che affiggerà avviso dell'avvenuto deposito alla porta
dell'abitazione o del domicilio del consigliere cui sarà
data notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7 - Il Segretario Generale, entro tre giorni
dalla proclamazione degli eletti, comunica all’interessato
la qualifica di consigliere anziano ai sensi dell'art. 21
dello Statuto e nelle forme di cui al comma precedente.
Art. 2
Convalida degli Eletti
1 - Nella prima seduta il Consiglio Comunale,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla
convalida degli eletti dichiarando, ove ne sussistano le condizioni,
le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
2 - Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione
dei consiglieri dichiarati ineleggibili e/o incompatibili
ai sensi delle leggi 154/81 e 16/1992 e successive modificazioni.
3 - Ove nella prima riunione non si esaurisca
l’esame della condizione degli eletti o il Consiglio
ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio,
l’esame è rinviato ad una successiva seduta che
si considera come aggiornamento della prima.
4 - Alla prima seduta i consiglieri proclamati
intervengono nella discussione ove sia eccepita la loro ineleggibilità
o incompatibilità ma non partecipano alla relativa
deliberazione.
Art. 3
Presidenza del Consiglio
1 - Il Consiglio è presieduto da un
presidente, eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri in
carica. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce
uno dei due vice presidenti di cui uno indicato dalle minoranze,
eletti anch'essi tra i consiglieri in carica. La sua elezione
viene inserita come primo punto all'ordine del giorno della
prima seduta dopo la convalida degli eletti e la comunicazione
del Sindaco relativa alla nomina del Vice Sindaco e degli
Assessori. La elezione del Presidente avviene a scrutinio
segreto.
Ciascun consigliere deve votare un solo nominativo.
I due vice presidenti, di cui uno della minoranza,
vengono eletti anch'essi a scrutinio segreto. Ciascun consigliere
deve votare un solo nominativo. Sia per la elezione del Presidente
che per la elezione dei vice presidenti, in caso di parità
di voti, viene proclamato eletto il più anziano di
età.
2 - Il Consiglio è convocato, dal Presidente
del Consiglio, secondo le procedure fissate nel punto 6 dell'art.
1, in sessione ordinaria nel periodo dal 1° gennaio al
15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun
anno e in seduta straordinaria nell'intero arco dell'anno.
3 - Sono considerate ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all’approvazione delle linee programmatiche di mandato,
del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione.
4 - Il Presidente del Consiglio è tenuto,
inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore
a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri,
o il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni
richieste.
5 - Il Presidente fissa giorno ed ora dell'adunanza,
d'intesa con il Sindaco e sentiti i Presidenti dei gruppi
riuniti collegialmente in conferenza.
6 - Il Consiglio è convocato con preavviso
di almeno cinque giorni per le sessioni ordinarie e di tre
giorni per quelle straordinarie.
7 - In caso di necessità, il Consiglio
può essere convocato con preavviso di ventiquattro
ore soltanto. In tal caso, la deliberazione è rinviata
al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri
presenti.
8 - Il Presidente del Consiglio è tenuto
a sentire il Sindaco per la formulazione dell’Ordine
del Giorno dei lavori. -
9 - Al Presidente del Consiglio, a norma dello
Statuto, è assegnata dal Sindaco sulla base degli indirizzi
definiti con delibera del Consiglio comunale, una struttura
adeguata all'espletamento delle sue funzioni. A tal fine viene
costituito un ufficio di Presidenza cui è attribuito
altresì il compito di garantire ed assicurare il funzionamento
del consiglio e di dare riscontro alle richieste avanzate
dai singoli consiglieri per l’adempimento del loro mandato.
L’ufficio di presidenza avvalendosi
dell’ufficio stampa del Comune si occupa dei rapporti
con l’esterno della pubblicità dell'attività
consiliare attraverso la stampa e le reti televisive e di
diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni
e dei dibattiti consiliari.
10 - Tale ufficio ha anche il compito di diffondere
fra i cittadini la conoscenza dei lavori consiliari e delle
commissioni consiliari permanenti, mediante la raccolta dei
dati e la loro pubblicazione per sintesi su un apposito Bollettino
di informazione comunale, con cadenza mensile, da istituirsi
entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
11 - L'ufficio ha sede nella casa comunale.
12 - Tale ufficio deve stabilire un rapporto
costante di collaborazione con l’Ufficio Informazioni
dì cui all'art. 10 punto 5 dello Statuto e con l'Ufficio
del Difensore civico.
Art. 4
Pubblicità delle sedute
1 - Le sedute del Consiglio comunale sono
pubbliche e normalmente si svolgono nel palazzo civico, ubicato
in Piazza dei Bruzi nella Sala delle Adunanze.
Art. 5
Situazione Patrimoniale dei Consiglieri
1 - Gli atti relativi alla situazione patrimoniale,
ai redditi, alle spese elettorali dei consiglieri comunali
e circoscrizionali sono depositati presso l'ufficio di presidenza
del Consiglio e sono liberamente consultabili da chiunque.
TITOLO Il
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 6
Composizione
1 - Il Consiglio Comunale al proprio interno
si articola in gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art.
24 dello Statuto.
2 - I consiglieri che risultino unici rappresentanti
eletti nell'ambito di una lista costituiscono gruppo autonomo.
3 - Il gruppo misto è costituito dai
consiglieri che dichiarino di non voler appartenere ad un
gruppo già costituito, quale che sia il loro numero.
4 - La dichiarazione di appartenenza ai gruppi
avviene mediante comunicazione scritta al Segretario Generale,
il quale ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
5 - Le disposizioni dello Statuto e del presente
articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano
a quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.
Art. 7
Costituzione
1. Entro 10 giorni dalla convalida degli eletti,
si costituiscono i gruppi consiliari eleggendo il Presidente
e l’eventuale Vice Presidente del gruppo dandone comunicazione
scritta al Segretario Generale.
2 - Qualora il presidente del gruppo non venga
eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è Presidente
il consigliere anziano del gruppo, ai sensi dell’art.
21 dello Statuto.
3 - Ove si costituisca un gruppo misto, la
funzione di presidente del gruppo è svolta dal consigliere
anziano al sensi dell'art. 21 dello Statuto, salva diversa
determinazione del gruppo medesimo.
4 - Il Presidente del Consiglio comunale informa
l’Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari
e di ogni successiva, eventuale, variazione.
5 - I gruppi designano i propri componenti
nelle commissioni consiliari, sia in sede di prima costituzione
che per ogni eventuale, successiva, variazione. In caso di
mancata designazione, provvede comunque il presidente del
gruppo. Il Presidente del Consiglio ne prende atto, informandone
immediatamente l'Assemblea.
Art. 8
Strutture e personale
1 - Il Sindaco, al momento della loro costituzione,
assegna ai gruppi, per l’espletamento delle relative
funzioni, locali idonei, arredo, telefono e materiale d'uso.
2 - A richiesta del Presidente del gruppo,
il Direttore Generale, fatte salve le esigenze di servizio,
assegna il personale nella misura di una unità per
gruppo.
3 - Con apposito stanziamento di bilancio
sono attribuite risorse finanziarie per il funzionamento del
Consiglio, dei gruppi consiliari e delle loro strutture.
TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 9
Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti
1 - Con delibera del Consiglio Comunale sono
istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto le commissioni
consiliari permanenti articolate in aree funzionali dì
attività ed in numero non inferiore ad 8 e non superiore
al numero degli assessorati.
Sono costituite con il 60% dei componenti
designati dai gruppi di maggioranza ed il 40% dai gruppi di
minoranza, assicurando comunque la più larga rappresentanza
di tutti i gruppi. Il numero dei componenti dì ciascuna
commissione è fissato in numero 10. Ad esse ove necessario,
partecipano gli Assessori competenti.
Una volta fissate le competenze delle Commissioni,
le stesse possono essere modificate nel corso della consiliatura
solo previa deliberazione in merito del Consiglio Comunale.
Art. 10
Costituzione
1 - Il Consiglio Comunale, sulla base delle
designazioni dei gruppi, ai sensi dell’art. 7 - punto
5 - del presente regolamento, procede, nella seduta successiva
alla prima, alla costituzione delle commissioni consiliari
permanenti con voto palese e con unica votazione, dopo aver
provveduto alle altre incombenze di legge.
2 - Le commissioni consiliari permanenti decadono
col decadere del Consiglio comunale.
3 - Ciascuna commissione, entro 15 giorni
dall’approvazione della delibera di costituzione, è
riunita dal Presidente del Consiglio ed elegge nel proprio
seno un Presidente ed un Vice Presidente con voto segreto
e con separata votazione. Dei relativi risultati è
data comunicazione al Segretario Generale dal presidente neo-eletto.
4 - Il Presidente del Consiglio, nella prima
seduta utile, informa l’Assemblea dell’avvenuto
insediamento delle commissioni consiliari e dell'elezione
dei relativi Presidenti e Vice Presidenti.
5 - Al fine di assicurare le percentuali di
rappresentatività di cui all'art. 9 i Presidenti dei
gruppi hanno facoltà di sostituire - mediante apposita
designazione da ratificare in Consiglio Comunale - il Consigliere
che abbia aderito a gruppo diverso da quello originario, Consigliere
che, per effetto di ciò, decade da componente della
commissione, contestualmente alla formalizzazione del suo
passaggio a gruppo diverso da quello originario.
Art. 11
Convocazione
1 - Il Presidente, o in sua assenza il vice
Presidente, convoca per iscritto e con acquisizione di ricevuta
e presiede la commissione, formulando il relativo ordine del
giorno e dandone tempestivo avviso al Sindaco agli Assessori
competenti ed ai Presidenti dei gruppi.
2 - Nel caso di prolungate inattività,
almeno tre dei componenti la commissione possono chiederne
per iscritto al presidente la convocazione, fissando, contestualmente,
la data e l'ordine del giorno. Il Presidente ha obbligo di
ottemperare entro quindici giorni. In difetto la commissione
può essere convocata da almeno tre dei componenti.
3 - Le commissioni si riuniscono, di norma
secondo un calendario interno, concertato tra il Presidente
del Consiglio ed i Presidenti delle commissioni, per evitare
sovrapposizioni e per permettere la presenza dei Consiglieri
alle riunioni. In caso di necessità ed urgenza, il
presidente può convocarle anche con preavviso di almeno
24 ore.
4 - Le sedute sono valide con la presenza
di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Per la
validità si fa riferimento all'art. 21 - comma 2.
5 - I Presidenti dei gruppi consiliari hanno
diritto di surrogare per la durata della seduta stessa uno
o più componenti effettivi appartenenti al proprio
gruppo dandone preventiva comunicazione al presidente
6 - Le sedute delle commissioni di norma sono
pubbliche, salvo che il presidente decida con adeguata motivazione
che uno o più argomenti riservati vengano discussi
a porte chiuse.
7 - Le funzioni di segretario della commissione
sono svolte da un dipendente, non inferiore al VI livello,
assegnato dal Direttore Generale.
Art. 12
Funzioni e Compiti
1 - Le commissioni provvedono all’esame
preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse
rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio. I provvedimenti
di annullamento di deliberazioni del Consiglio comunale disposti
dal CO.RE.CO. sono presi in esame dalla commissione consiliare
competente per materia entro 10 giorni dalla trasmissione.
Alle riunioni delle commissioni possono essere
invitati a fornire chiarimenti gli Assessori, il Direttore
Generale, i Revisori dei Conti, i dirigenti di area ed eventuali
consulenti nominati dal Sindaco.
Sono sottoposte in modo obbligatorio all'esame
delle commissioni le proposte di deliberazione sulle quali
siano stati espressi pareri non favorevoli dei responsabili
dei servizi ai sensi della legge n. 142/90.
Ferme restanti le esigenze di informazione
e di valutazione non sono oggetto di parere da parte della
Commissione le deliberazioni adottate dalla Giunta nell'ambito
dei propri poteri.
Gli atti concernenti provvedimenti che costituiscano
forma di partecipazione del Consiglio al processo di formazione,
verifica, aggiornamento delle linee programmatiche di governo
dell’Ente, devono essere acquisiti dalle Commissioni
competenti quindici giorni prima della seduta del Consiglio
Comunale.
2 - Le commissioni provvedono, entro e non
oltre 15 giorni, all'esercizio delle funzioni di cui al comma
precedente con pareri inviati al Sindaco, il quale ne riferisce
al Consiglio nella prima seduta utile
3 - Le commissioni hanno potere di iniziativa
per la presentazione di proposte e mozioni nell'ambito delle
materie di loro competenza. Le relative proposte vengono inviate
al Sindaco il quale trasmette gli atti per il seguito istruttorio
al Segretario Generale.
4 - Le commissioni possono effettuare indagini
conoscitive sugli argomenti relativi all'ambito della propria
competenza. A tale scopo, possono procedere all'audizione
del Direttore Generale, dei titolari degli uffici comunali,
degli amministratori, dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti
dal comune, dei revisori dei conti. Hanno inoltre titolo a
richiedere l’accesso e l'esibizione di atti e documenti
in possesso dell'amministrazione.
5 - Le commissioni, di propria iniziativa
o su richiesta della maggioranza dei Presidenti delle Circoscrizioni,
tengono riunioni congiunte con la consulta delle Circoscrizioni.
Art. 13
Svolgimento dei lavori
1 - Le commissioni deliberano purchè
sia presente la metà dei loro componenti, a maggioranza,
mediante votazione palese, per alzata di mano, su di un testo
scritto. Può essere presentata una relazione di minoranza.
2 - Ai lavori delle commissioni sono invitati
e possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco,
i Presidenti, i Consiglieri non componenti.
3 - Copie dei verbali delle sedute sono depositate
nelle segreterie delle commissioni e nell'Archivio generale
del Comune e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.
4 - La partecipazione alle sedute, anche nel
caso che esse vadano deserte, comporta per i componenti elettivi
e per i Presidenti dei gruppi un gettone di presenza ai sensi
di legge. In ogni caso, non può essere liquidato piú
di un gettone di presenza al giorno per la partecipazione
alle commissioni.
Art. 14
Commissione di controllo e garanzia
1 - Il Consiglio comunale istituisce una commissione
consiliare con funzione di controllo e di garanzia per verificare
lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato
da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
Altresì la commissione vigila sull’attuazione
dello statuto e del regolamento del C.C. e sul rispetto delle
regole in essi contenute e sulla attività dell’Amministrazione.
Il Presidente di detta commissione riferisce,
sul controllo operato dalla medesima, al Consiglio comunale
con cadenza semestrale. La presidenza della commissione viene
attribuita alle opposizioni.-
Valgono per detta commissione le regole fissate
per le Commissioni Consiliari permanenti.
Ogni qual volta venga espressamente richiesto
dalla Commissione, la discussione di documenti proposti all’attenzione
del Consiglio viene inserita all’Ordine del Giorno della
prima seduta utile.
Art 15
Commissioni speciali e d'inchiesta
1 - Le commissioni speciali e di inchiesta
sono istituite al sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 dello Statuto.
2 - Su istanza sottoscritta da almeno un terzo
dei consiglieri in carica depositata presso il Segretario
Generale, il Sindaco, di concerto con i presidenti dei gruppi
nomina, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, commissioni
speciali o di inchiesta per effettuare accertamenti su fatti,
atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti
degli organi elettivi, dai responsabili dei servizi e degli
uffici, dei rappresentanti del comune in altri organismi o
per procedere all'accertamento di specifiche questioni di
interesse locale.
3 - La commissione speciale o di inchiesta,
nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi
consiliari in seno alle commissioni consiliari, è nominata
con provvedimento del Sindaco, nel quale vengono definiti
il numero dei componenti, il presidente, l'oggetto, l’ambito
ed i tempi entro cui concludere i lavori mediante apposita
relazione scritta. Il Sindaco entro e non oltre 30 giorni
deve riferire al Consiglio sulle conclusioni cui la commissione
è pervenuta.
4 - Il Sindaco, d'intesa con i presidenti
dei gruppi, può chiamare a far parte della commissione
speciale o di inchiesta esperti esterni di provata competenza
in relazione alla materia di che trattasi ed in misura non
superiore a due unità. Gli esperti esterni fanno parte
della commissione a tutti gli effetti. La loro partecipazione
è remunerata ai sensi di legge.
5 - I restanti componenti della commissione
sono retribuiti secondo le modalità fissate dal presente
regolamento per le commissioni consiliari permanenti.
6 - La commissione speciale o di inchiesta
ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
Su richiesta del Presidente, il Direttore Generale mette a
disposizione della commissione tutti gli atti e documenti,
anche di natura riservata, relativi all'oggetto o allo stesso
connesso.
7 - Al fine di acquisire tutti gli elementi
di conoscenza necessari per l'espletamento dell’incarico,
la commissione può effettuare l'audizione dei membri
del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del
Difensore Civico, del Segretario Generale e del Direttore
Generale, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e
servizi e dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi.
I soggetti invitati non possono rifiutarsi di rispondere.
La convocazione e le risultanze dell’attività
di accertamento restano riservate fino alla presentazione
al Sindaco della relativa relazione. Fino a quella data, i
componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati
al segreto d'ufficio.
8 - La redazione dei verbali della commissione
è effettuata da un funzionario comunale di livello
non inferiore al VII nominato dal Direttore Generale su individuale
richiesta del presidente della commissione
9 - Nella relazione, la commissione espone
i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.
10 - Con la presentazione della relazione,
la commissione esaurisce la propria attività, risultando
ad ogni effetto sciolta. Gli atti ed i verbali vengono, a
cura del presidente, consegnati al Segretario Generale o a
chi ne fa le veci, che provvede alla loro conservazione nell’archivio
dell’ente.
11 - La presidenza di dette commissioni laddove
hanno funzioni di inchiesta è attribuita alle opposizioni.
Art. 16
Commissione di inchiesta sul Sindaco
1 - Ove l'oggetto dell'inchiesta riguardi
la persona del Sindaco, la relativa commissione è nominata
dal Consiglio comunale su richiesta di un numero di consiglieri
assegnati che rappresenti almeno un terzo dell’assemblea.
2 - La commissione di cui al comma che precede
è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è
composta da un numero di consiglieri pari alle rappresentanze
politiche presenti in Consiglio.
3 - Ai fini dell'attività della commissione
si applicano le norme di cui all'articolo precedente.
4 - Le risultanze dell'inchiesta sono depositate,
entro e non oltre 10 giorni dalle conclusioni, a cura del
Presidente presso l'ufficio del Segretario Generale, il quale
provvede, entro tre giorni, a trasmetterle al Vice Sindaco
affinché ne riferisca immediatamente al Consiglio.
5 - Commissioni di indagine sulla attività
dell'Amministrazione possono essere nominate dal Consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e con rappresentanza
proporzionale dei gruppi consiliari.
TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Art. 17
Convocazione e presidenza
1 - Il Consiglio comunale è convocato
e presieduto dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento
è convocato e presieduto dal Vice Presidente e, nei
casi previsti dalla legge, dal Consigliere anziano. In caso
di assenza di quest’ultimo il Consiglio è presieduto
dal consigliere più anziano di età.
2 - La convocazione è effettuata mediante
avviso scritto, firmato dal Presidente, notificato ai consiglieri
presso il loro domicilio a mezzo di messo comunale. Dell'avvenuta
consegna dell'avviso di convocazione è fatta attestazione
nella dichiarazione di notificazione sottoscritta dal messo
comunale
3 - I documenti relativi agli argomenti posti
all'ordine del giorno sono depositati a cura degli Assessorati
e degli uffici, presso l'ufficio della Segreteria generale
almeno quarantotto ore prima del giorno fissato per la seduta,
ovvero dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
4 - Per domicilio del consigliere si intende
il luogo di residenza anagrafica oppure altro luogo espressamente
indicato dal consigliere mediante dichiarazione scritta depositata
presso la Segreteria generale.
5 - La notifica avviene secondo la procedura
prevista dall'art. 1 comma 6 del presente Regolamento.
6 - L'avviso di convocazione per le sessioni
ordinarie, contenente il luogo, l'ora, il giorno della prima
e della seconda convocazione e l’elenco degli argomenti
posti all'Ordine del Giorno, è notificato almeno cinque
giorni antecedenti la data di riunione del Consiglio.
7 - L'avviso per le sedute straordinarie è
formato ed è notificato tre giorni prima la data della
seduta.
8 - In caso di necessità, il Consiglio
può essere convocato, con le medesime modalità
di notifica di cui ai commi precedenti, con preavviso di sole
ventiquattro ore
9 - Se nell'avviso di prima convocazione è
indicato anche il giorno e l’ora della seconda e nell'adunanza
non è raggiunto il numero legale, della seconda convocazione
è data notizia mediante telegramma o telefax ai consiglieri
non presenti.
10 - Se nell'avviso di prima convocazione
non risulti indicato il giorno e l’ora della seconda
convocazione, questa è disposta secondo le forme e
nei termini di cui al comma 2 del presente articolo.
11 - Ove il Consiglio venga sospeso e la seduta
aggiornata, è dato avviso ai soli consiglieri assenti
al momento del rinvio mediante telegramma o telefax spedito
almeno ventiquattro ore prima, se l’aggiornamento è
disposto per il giorno successivo l'avviso è fornito,
mediante fonogramma.
12 - Nel caso in cui, dopo la notifica degli
avvisi di convocazione, vengano aggiunti ulteriori punti all'Ordine
del Giorno, occorre darne avviso scritto ai consiglieri, mediante
notifica effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta.
Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare
è effettuato contemporaneamente all'inoltro dell'avviso
di convocazione e gli stessi restano a disposizione dei Consiglieri
fino al momento della discussione.
13 - Nel caso in cui il Consiglio è
convocato in via di urgenza, a maggioranza i consiglieri presenti
possono rinviare la trattazione degli argomenti al giorno
successivo.
14 - La convocazione è pubblicata all’Albo
Pretorio, e ne può essere dato avviso alla cittadinanza
mediante manifesto murale, e ne viene data comunicazione al
Prefetto, al Presidente del CO.RE.CO., al Questore ed al Collegio
dei Revisori dei Conti.
15 - Nel caso in cui, nel corso delle sedute,
venga meno il numero legale e la seduta stessa venga dichiarata
deserta, rimangono comunque validi gli atti deliberati prima
della mancanza del numero legale.
Le sedute successive, siano esse di seconda
convocazione o di aggiornamento, proseguono i lavori dal punto
all’ordine del giorno su cui non c’è stata
deliberazione.-
Art. 18
Conferenza dei capigruppo
1 - La Conferenza dei Capi Gruppo è
costituita dai Presidenti dei Gruppi consiliari. In caso di
assenza e/o impedimento del Presidente partecipa l'eventuale
Vice Presidente o un supplente appositamente nominato.
2 - La Conferenza dei Capi Gruppo:
a - partecipa alla programmazione del calendario dei lavori
del Consiglio;
b - esprime parere su ogni altra questione
proposta dal Sindaco e/o dal Presidente relativa al funzionamento
ed ai lavori del Consiglio;
c - determina, d’intesa con il Presidente
del Consiglio comunale le indicazioni ed i criteri da seguire
nella gestione delle risorse finanziarie attribuite ai sensi
dell’art. 8 del presente regolamento.
Art. 19
Ordine del Giorno
1 - Il Presidente sentito il Sindaco e la
conferenza dei Presidenti dei Gruppi, fissa l'ordine del giorno.
Nel caso di convocazione in sessione straordinaria su richiesta
di un quinto dei Consiglieri assegnati, a norma di Statuto,
inserisce fra gli argomenti all'Ordine del Giorno quelli richiesti.
2 - Nell'ordine del giorno sono indicati,
mediante numero progressivo i distinti argomenti della seduta,
con l'indicazione se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria
e con l’elencazione degli argomenti da trattarsi in
seduta pubblica o segreta. Gli argomenti iscritti all'ordine
del giorno devono essere discussi entro il termine di 60 giorni
dall’inserimento.
3 - L'ordine del giorno è pubblicato
all'Albo Pretorio e viene trasmesso in copia al Prefetto,
al Presidente del CO.RE.CO., al Questore ed al Collegio dei
Revisori dei Conti
4 - In casi particolari, avvalendosi dell’ufficio
di Presidenza, il Presidente del Consiglio può disporre
la divulgazione, a mezzo di manifesti, stampa, radio e televisioni
locali, della convocazione e del relativo Ordine del Giorno
del Consiglio.
5 - Ciascun oggetto viene individuato da una
proposizione che descrive in modo chiaro il contenuto essenziale,
di tal che il Consigliere possa rendersi conto dell’oggetto
da trattare
6 - Gli argomenti, fatte salve disposizioni
specifiche di altri regolamenti del Comune, sono ordinati
secondo il seguente schema:
A) pareri, istanze, petizioni popolari, proposte
e rilievi, ai sensi di Statuto;
B) discussione sui risultati referendari;
C) interrogazioni, interpellanze e mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni;
D) relazione almeno semestrale sull'attività
della Giunta;
E) proposte di deliberazione di competenza
del Consiglio;
F) proposte di deliberazione di competenza
della Giunta;
G) ulteriori proposte di deliberazione dei
consiglieri, di iniziativa popolare e delle circoscrizioni;
H) petizioni e istanze delle circoscrizioni;
I) altri oggetti.
7. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma
precedente è presentata per iscritto al Segretario
Generale, il quale, dopo la registrazione provvede ad inoltrarla
al Sindaco.
8. Il Sindaco sottopone tutti gli atti, le
iniziative e gli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno
al preventivo esame della competente commissione consiliare.
9. Il Consiglio, su proposta del Presidente
o di un presidente di gruppo può, nel corso della seduta
modificare l'ordine dei lavori con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
TITOLO V
LE ADUNANZE CONSILIARI
Art. 20
Sede
1 - Le adunanze del Consiglio si tengono di
norma presso la sede del Comune nell'apposito salone. Il Presidente,
sentito il Sindaco, e la conferenza dei presidenti dei gruppi,
può stabilire che la riunione del Consiglio, in casi
eccezionali, si tenga in altri luoghi del territorio comunale.
Art. 21
Numero legale
1 - Il Presidente del Consiglio, assistito
dal Segretario Generale, all'ora fissata per la riunione e
comunque non oltre un'ora dalla stessa, accerta la presenza
dei consiglieri mediante appello nominale.
2 - Se il numero legale non è raggiunto
entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione,
l'adunanza è dichiarata deserta e ne è redatto
verbale con l’indicazione dei consiglieri presenti.
Art. 22
Presidenza della seduta
1 - Il Presidente accertata l'esistenza del
numero legale:
A) dichiara aperta la seduta;
B) concede ai consiglieri la facoltà
di parola e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
C) precisa i termini delle questioni sulle
quali si discute e si vota;
D) apre la fase della votazione e ne proclama
l'esito;
E) mantiene l'ordine e regola il funzionamento
del Consiglio a norma di legge, di Statuto e di regolamento;
F) dispone la sospensione temporanea dei lavori
per sentire la conferenza dei capigruppo ovvero su richiesta
di un consigliere, e con approvazione della maggioranza dei
consiglieri presenti.
Art. 23
Scrutatori
1 - All'inizio della seduta, il Presidente,
verificata l'esistenza del numero legale, designa tre consiglieri
incaricandoli delle funzioni di scrutatore per le votazioni
sia pubbliche che segrete. La minoranza è rappresentata
da un proprio consigliere.
2 - Gli scrutatori che si assentano dalla
seduta devono avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.
3 - La regolarità delle votazioni palesi
o segrete è accertata dal Presidente assistito dagli
scrutatori.
4 - Nel caso di scrutinio segreto la presenza
e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi
esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità
e procedono al conteggio dei voti che il Segretario riassume
nello schema di provvedimento in trattazione.
5 - Le schede della votazione accertate regolari,
dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte dal
Segretario Generale.
6 - Le schede contestate o annullate sono
vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale
e conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
7 - Nel verbale deve darsi atto espressamente
che l'esito della votazione è stato verificato prima
della proclamazione con l'assistenza degli scrutatori.
8 - Nelle votazioni palesi l'assenza o il
non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della
validità delle votazioni e delle deliberazioni
9 - Ogni consigliere può chiedere la
verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione
della stessa su invito del Presidente.
10 - Il Consiglio non può deliberare
nè discutere proposte non iscritte all’ordine
del giorno.
Art. 24
Sedute
1 - Le sedute del Consiglio comunale sono
di prima e seconda convocazione, pubbliche, segrete ed aperte.
2 - Il Consiglio sia in prima che in seconda
convocazione non può deliberare se non interviene almeno
un terzo dei consiglieri assegnati al Comune senza, a tal
fine, computare il Sindaco.
3 - Gli Assessori hanno diritto di partecipare
alle sedute del Consiglio e non concorrono alla determinazione
delle presenze necessarie per la legalità della seduta
e delle maggioranze per le votazioni.
4 - I Consiglieri che entrano o si assentano
dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario
il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che è
venuto a mancare il numero legale, avverte il Presidente,
il quale può far richiamare in aula il consigliere
momentaneamente assente e, qualora ne ravvisi la necessità,
disporre che venga ripetuto l’appello nominale.
5 - Nel numero fissato per la validità
delle adunanze non vanno computati i consiglieri presenti
quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i
parenti e gli affini fino al quarto grado civile abbiano interesse.
6 - I Consiglieri che dichiarano di astenersi
dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza.
7 - Non possono essere discussi e deliberati,
se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
A) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione
previsionale ed i provvedimenti ad essi rapportati;
B) le variazioni di bilancio;
C) i piani finanziari,
D) il piano regolatore generale e sue varianti;
E) il conto consuntivo;
F) le spese che impegnino i bilanci per gli
anni successivi, escluse quelle relative alle locazioni d’immobili
ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
G) la definizione degli indirizzi per la nomina
dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende, istituzioni
o società;
H) la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali;
I) la partecipazione o la costituzione di
società di capitali;
L) la contrazione di mutui e l’emissione
di prestiti obbligazionari;
M) l’affidamento di attività
o servizi mediante convenzione.
8 - Le deliberazioni relative alle indennità
di carica vanno adottate dal Consiglio con votazione a maggioranza
qualificata della metà più uno dei componenti
l’Assemblea, fatta salva ogni diversa disposizione di
legge.
9 - La seduta di seconda convocazione, iniziata
con il numero legale ed interrotta nel suo corso per la mancanza
del numero legale, si aggiorna ad altra seduta di seconda
convocazione per i soli argomenti rimasti da trattare. Ove
detta seduta coincida con altra seduta di prima convocazione,
il Consiglio deve affrontare preliminarmente gli argomenti
non trattati in seconda convocazione.
10 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche
salvo quanto disciplinato nel comma successivo.
11 - L'adunanza del Consiglio comunale si
tiene in forma segreta quando si trattino questioni che comportino
apprezzamenti sulla moralità e correttezza delle persone
od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni
sulle qualità morali delle stesse.
12 - Il Presidente, nel corso della discussione
ed anche su proposta di uno o più consiglieri, può
porre in votazione il passaggio a seduta segreta nei casi
di cui al comma precedente.
13 - Durante le sedute segrete restano in
aula, oltre ai Consiglieri, i membri della Giunta e il Segretario
Generale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
14 - Ove concorrano motivi di carattere straordinario,
il Presidente, su proposta del Sindaco sentita la Giunta e
la conferenza dei presidenti dei gruppi, può convocare
la seduta aperta del Consiglio comunale nella sede abituale
o in altri luoghi, nell'ambito del territorio comunale. A
tale seduta possono essere invitati parlamentari, membri del
Governo, rappresentanti della Regione, della Provincia e di
altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione
popolare, delle associazioni politiche, culturali, sociali
e sindacali interessate ai temi da discutere.
15 - Nelle sedute aperte, il Presidente può
consentire anche interventi dei rappresentanti invitati. In
tal caso, possono essere votati dai soli consiglieri mozioni
od ordini del giorno. In nessun caso possono essere adottate
deliberazioni o assunti impegni di spesa.
16 - Il Presidente per esigenze connesse allo
svolgimento dei lavori consiliari può ammettere in
aula i dirigenti ed i responsabili di servizi, i revisori
dei conti, consulenti e rappresentanti degli organismi rappresentativi
previsti dallo Statuto.
17 - Il Consigliere è tenuto al segreto
per i documenti amministrativi e per le informazioni di cui
sia stato dichiarato dal Sindaco il carattere "riservato".
Art. 25
Ordine durante le sedute
1 - I Consiglieri comunali esercitano il proprio
mandato in piena libertà di parola e di opinione. Non
è consentito durante la discussione fare riferimento
alla vita privata o alle qualità personali di alcuno
nè è consentito l'uso delle parole sconvenienti
che offendano la dignità del luogo e l'onorabilità
delle persone.
2 - Ove un consigliere non si attenga ai comportamenti
di cui sopra o turbi l'ordine, il Presidente lo richiama formalmente
una prima volta. Dopo un secondo richiamo senza effetti, il
Presidente interdice la prosecuzione dell'intervento e può
adottare nei suoi confronti l'allontanamento dall'aula per
il punto in discussione o, nei casi piú gravi, l'esclusione
dalla seduta, avvalendosi, se necessario, della Polizia Urbana.
3 - Quando vi sia un tumulto in aula e il
Presidente non riesca a sedarlo, sospende la discussione e,
se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso,
il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo
non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata
la seduta tolta.
4 - Il pubblico deve tenere un comportamento
corretto senza interferire in alcun modo con l'attività
del Consiglio. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli
il regolare andamento della seduta, il Presidente può
disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualunque modo disturba,
avvalendosi dell'opera della Polizia Urbana.
Art. 26
Disciplina delle sedute
1 - Il Sindaco, esaurite le formalità
preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni
su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni,
a richiesta di almeno un presidente di gruppo possono intervenire
per non più cinque minuti i presidenti di gruppo o
i consiglieri da loro delegati; comunque non può procedersi
a deliberazione.
2 - I Consiglieri si iscrivono a parlare prima
che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti
all'ordine del giorno. Il Presidente concede la parola secondo
l'ordine delle prenotazioni. I consiglieri iscritti a parlare
che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono
dalla facoltà di intervento.
3 - I consiglieri non possono intervenire
più di una volta nella discussione su di uno stesso
argomento eccetto che per fatto personale, richiamo allo Statuto
e al regolamento, all’ordine del giorno.
4 - Il consigliere, ottenuta la facoltà
di intervento, prende la parola e si rivolge all'assemblea.
La durata dell'intervento non può eccedere quindici
minuti per l'illustrazione. Non può comunque eccedere
cinque minuti se il consigliere interviene per fatto personale.
5 - Ai Presidenti dei gruppi in sede di dichiarazione
di voto, ai quali viene concessa la parola nell’ordine
inversamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi
consiliari, è riconosciuto un tempo non superiore a
dieci minuti. I consiglieri che non sono d'accordo con il
presidente del proprio gruppo hanno diritto di parola per
dieci minuti.
6 - Il Presidente, qualora il consigliere
non rispetti i termini di intervento previsti nel presente
regolamento, toglie la parola. Il Presidente richiama il consigliere
quando si discosta dall’argomento posto in discussione
e, ove questi non ottemperi, toglie la parola.
7 - Per lo svolgimento di interrogazioni,
interpellanze e mozioni il termine riconosciuto ai consiglieri
è di cinque minuti.
8 - Il Consigliere, prima che il punto all'Ordine
del Giorno venga posto in discussione, può pregiudizialmente
chiederne il ritiro o il rinvio. Sulla questione pregiudiziale
o sospensiva può parlare un Consigliere a favore e
uno contro per non più di cinque minuti ad intervento.
Il Consiglio delibera a maggioranza, senza dichiarazioni di
voto.
9 - Durante la discussione ciascun Consigliere
può presentare al Presidente, per iscritto, proposte
di emendamento ed ordini del giorno relativi agli argomenti
in discussione. Di essi viene data lettura dal Presidente
subito prima dell'intervento successivo.
10 - Quando il punto all'Ordine del Giorno
è stato licenziato all'unanimità dalla competente
commissione consiliare, dopo l’illustrazione del relatore
per non più di cinque minuti, il Presidente pone in
votazione l’argomento. Quando non sia stata raggiunta
l'unanimità sul testo da sottoporre al Consiglio, hanno
facoltà di parola per la illustrazione il relatore
di maggioranza e quello di minoranza per un tempo non superiore
a 15 minuti. In tal caso, il Presidente pone in discussione
l'argomento secondo le procedure del presente regolamento.
11 - Su richiesta di consiglieri appartenenti
a gruppi non rappresentati nella competente commissione, si
apre il dibattito secondo le procedure del presente regolamento
anche su pratiche licenziate all'unanimità dalla predetta
commissione.
12 - Gli Assessori secondo le procedure del
presente regolamento e senza diritto di voto possono intervenire
in ogni seduta del Consiglio ed hanno diritto di parola a
nome del Sindaco nella discussione su argomenti attinenti
la propria delega e rispettando i termini assegnati ai consiglieri.
13 - Il Consiglio può invitare i Revisori
dei Conti, il Difensore Civico, il Direttore Generale e i
dirigenti a partecipare alle sedute pubbliche del Consiglio
stesso concedendo loro, ove, ne ravvisi l'opportunità,
la facoltà di intervento per illustrare il punto in
discussione. Gli interventi di cui al presente comma non possono
superare i dieci minuti sia per i revisori che per il difensore
Civico e i dirigenti.
14 - Il Segretario Generale o il Vice Segretario
partecipa alle sedute del Consiglio per i compiti previsti
dalla legge e dallo Statuto ed, ove richiesto dal Presidente,
esprime pareri di legittimità relativi agli argomenti
in trattazione.
15 - Quando tutti i consiglieri iscritti hanno
parlato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e previe
eventuali dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto
all'ordine del giorno.
Art. 27
Indennità di funzione
1 - Entro 10 giorni dalla proclamazione degli
eletti il Consigliere può chiedere la trasformazione
del gettone di presenza con l’indennità di funzione
di cui all’art. 34 dello Statuto. La richiesta va presentata
per iscritto al Segretario Generale che provvederà
agli adempimenti successivi.
In caso di assenza da una seduta di consiglio
o di commissione si applicherà una detrazione sulla
indennità di funzione pari all’importo di un
gettone di presenza. Il Consigliere potrà richiedere
il recupero della detrazione suddetta giustificando adeguatamente
la sua assenza agli uffici competenti.
E’ fatta salva la facoltà del
Consigliere di ritornare in ogni momento al regime del gettone
di presenza mediante apposita istanza da presentare al Segretario
Generale.
Il nuovo regime del gettone di presenza decorrerà
dal mese successivo alla presentazione della istanza.
Successive modifiche a regime di retribuzione
andranno comunicate nelle forme di cui ai commi precedenti
al Segretario Generale e decorreranno dal mese successivo
alla presentazione dell’istanza.-
Le opzioni previste dalla presente norma possono
essere effettuate successivamente all’entrata in vigore
dello Statuto come modificato ai sensi della L. 265/99.
Art. 28
Decadenza e Dimissioni
1 - Decadenza e dimissioni sono regolate dalle
disposizioni di legge e statutarie in materia.
Art. 29
Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Ordini
del Giorno, Risoluzioni
1 - Ogni Consigliere ha diritto di presentare
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno
e risoluzioni e fare segnalazioni su argomenti di competenza
dell'Amministrazione comunale.
2 - Le interrogazioni sono rivolte ad acquisire
informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato atto
o fatto. Esse vanno presentate per iscritto. Possono essere
presentate al Sindaco e rivolte alla Giunta. Può esserne
richiesta risposta scritta. Il Sindaco o l’assessore
delegato entro e non oltre quindici giorni, è tenuto
a rispondere. Il Consigliere può richiedere che la
risposta alle interrogazioni avvenga nella prima seduta di
commissione utile.
3 - Le interpellanze consistono nella domanda
presentata per iscritto al Sindaco o rivolta alla Giunta in
ordine a motivi ed intendimenti della sua condotta su determinati
problemi e per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia
adottato o intenda adottare in ordine allo specifico problema.
Valgono sul punto le procedure di cui al comma
che precede.
4 - La mozione consiste in un documento motivato,
sottoscritto da almeno cinque consiglieri e volto a promuovere
una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
Essa è presentata per iscritto al Sindaco. Ove sia
presentata in tempo utile, va iscritta nell'Ordine del Giorno
del primo Consiglio o di altra seduta immediatamente successiva.
Qualora venga presentata nel corso della seduta, il Presidente
ne dà lettura al termine della seduta e dispone che
sia iscritta all'Ordine del Giorno del successivo Consiglio.
Possono essere presentati emendamenti sulle mozioni. La mozione
è illustrata da uno dei firmatari per un tempo non
superiore a minuti cinque. Nella discussione possono intervenire
un consigliere per gruppo per un tempo non superiore a minuti
cinque. La mozione comporta comunque un voto deliberativo
a conclusione del dibattito.
5 - L'ordine del giorno consiste nella formulazione
di un voto politico-amministrativo su problemi di ordine politico
sociale di carattere generale. Viene trattato al termine della
seduta in cui è presentato ed è illustrato dal
primo dei proponenti per un tempo non superiore a cinque minuti.
Il Sindaco, un componente della Giunta ed un consigliere per
gruppo possono intervenire per un tempo non superiore a minuti
cinque. A conclusione della discussione, l’ordine del
giorno è posto in votazione. Il Presidente dispone
in conformità alle decisioni del Consiglio.
Se nel corso della seduta in cui è
presentato l’O.d.G. non viene discusso, lo stesso è
inserito nell’O.d.G. della seduta successiva.
6 - Le risoluzioni possono essere formulate
da ciascun consigliere per manifestare orientamenti o definire
indirizzi del Consiglio su argomenti connessi con un punto
all'Ordine del Giorno. Sono discusse con le modalità
di cui al comma precedente. Votate durante la seduta, in caso
di voto favorevole, impegnano il Consiglio o la Giunta.
7 - Ciascun Consigliere ha diritto di presentare
una mozione d'ordine relativa al punto in discussione per
ottenere il rispetto della legge, dello Statuto e del presente
regolamento o per proporre pregiudiziali attinenti all’ordine
del giorno e/o alle procedure poste in essere per la convocazione
del consiglio. Il Presidente, sentito il Segretario Generale
dispone in conformità.
8 - Ciascun consigliere, i rappresentanti
degli organismi di partecipazione di cui allo Statuto possono
richiedere che venga fissata una seduta apposita, per discutere
le interrogazioni e le interpellanze. Il presidente è
tenuto alla convocazione e alla formulazione del relativo
ordine del giorno. I lavori della seduta si svolgono secondo
forme e modalità previste nel presente articolo e si
concludono con un voto del Consiglio su ciascun punto all'Ordine
del Giorno.
9 - Le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche
alle linee programmatiche di mandato di cui all’art.
20 comma 3 dello statuto, vengono proposte dai Consiglieri
comunali mediante appositi emendamenti.-
Tali emendamenti sottoscritti da almeno 6
consiglieri dovranno essere depositati presso la Segreteria
Generale del Comune entro cinque giorni antecedenti il Consiglio
comunale fissato per la presentazione delle linee programmatiche
di mandato da parte del Sindaco. A tal fine il Sindaco trasmetterà
ai Consiglieri comunali le suddette linee programmatiche entro
15 giorni dalla data fissata per il Consiglio comunale.
Art. 30
Votazioni
1 - I consiglieri votano per appello nominale
o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o su esplicita
richiesta del Consigliere.
2 - Nei casi previsti dalla legge si procede
a votazione segreta.
3 - Fatti salvi i casi di astensione di legge,
il consigliere può dichiarare di astenersi dal partecipare
alla votazione. Il Segretario Generale ne fa menzione nel
processo verbale. Altresì, il Segretario Generale fa
menzione nel processo verbale del voto contrario espresso
dal singolo Consigliere su esplicita richiesta dello stesso.
4 - Iniziata la votazione, il Presidente non
concede più la parola fino alla proclamazione del risultato.
5 - L'ordine della votazione è stabilito
come segue:
questione pregiudiziale;
proposta di sospensione;
proposta di emendamento;
testo della deliberazione.
6 - I testi regolamentari sono votati articolo per articolo
e con votazione finale nel loro complesso.
7 - Le schede bianche e quelle nulle, in caso
di votazione segreta, si computano per determinare la maggioranza
dei votanti.
8 - Quando il Presidente, su segnalazione
del Segretario Generale o degli scrutatori, ha notizia di
irregolarità nella votazione, valutate le circostanze,
può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente
ripetuta.
9 - Fatti salvi i casi di maggioranza qualificata
previsti dalla legge e dallo Statuto, un atto è approvato
quando raggiunga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri
presenti e votanti.
10 - Terminate le operazioni di scrutinio,
il Presidente ne proclama il risultato.
Art. 31
Verbalizzazione
1 - I processi verbali delle deliberazioni
sono redatti dal Segretario Generale e debbono indicare i
punti principali della discussione ed il numero dei voti resi
a favore e contro ogni proposta.
2 - Essi sono firmati dal Presidente e dal
Segretario Generale ed approvati di norma nella seduta immediatamente
successiva.
3 - I processi verbali sono depositati a disposizione
dei consiglieri due giorni prima della seduta immediatamente
successiva. Ogni consigliere può chiedere al Presidente
che venga modificata o rettificata la parte del verbale che
non sia corrispondente alle opinioni manifestate o alle operazioni
alle quali ha partecipato.
Art. 32
Pubblicazione delle deliberazioni
1 - Il Segretario Generale, entro e non oltre
sette giorni dalla data di chiusura della seduta consiliare,
provvede alla pubblicazione delle singole deliberazioni adottate
mediante affissione delle stesse all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi e, se dovuto le trasmette
al Co. Re. Co.
2 - Il Segretario Generale in calce all'originale
delle deliberazioni certifica l'avvenuta pubblicazione, indicando
se sono stati presentati reclami od opposizioni.
Art. 33
Diritti di informazione dei consiglieri
1 - I consiglieri comunali per acquisire notizie
ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato
hanno accesso, ai sensi di legge e dello Statuto, agli uffici
del Comune e delle Istituzioni e degli Enti da esso dipendenti.
Dagli stessi hanno diritto di ottenere copia degli atti, provvedimenti
e documenti nonché ogni informazione e notizia riguardanti
provvedimenti amministrativi, salvo quanto disposto dal regolamento
sulla partecipazione ed il segreto d'ufficio.
2 - Il Consigliere che reputi violato il diritto
di informazione può ricorrere alla Commissione di Garanzia,
attivandola per le determinazioni del caso.
Art.34
Disposizioni transitorie e finali
1 - Sono abrogate tutte le preesistenti disposizioni
interne o regolamentari comunali in materia in contrasto con
il presente regolamento.
2 - Il presente regolamento entra in vigore
il giorno successivo a quello in cui sia divenuta esecutiva
la deliberazione consiliare di approvazione, e comunque immediatamente
dopo l’entrata in vigore dello Statuto.
3 - Esso è trasmesso per la pubblicazione
al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e ne è
data massima diffusione tramite l'ufficio di Presidenza.
4 - In sede di prima applicazione del presente
regolamento, le commissioni consiliari permanenti, speciali
e di Inchiesta sono costituite entro e non oltre trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente regolamento.
5 - Le commissioni istituite ai sensi del
precedente regolamento del Consiglio decadono al momento della
costituzione delle nuove commissioni ai sensi del comma precedente.
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REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SUGLI IMPIANTI TERMICI
E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI
******
Avviso
sulle modalità di verifica degli impianti termici e
relativi oneri
Allegato A - regolamento
+ scheda censimento impianti
Allegato B - rapporto
di prova accertamento impianti P<=35 KW
Allegato C - rapporto
di prova accertamento impianti P>35 KW
Allegato D - bollettino
per versamenti
Allegato E - rapporto
di controllo tecnico dell'impianto
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Regolamento
per la tutela degli animali
Approvato con delibera del Consiglio Comunale
N° 29 del 30 giugno 2003
Titolo I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1- Oggetto del regolamento
1. Il Comune di Cosenza (denominato ultra, per semplicità,
"il Comune"), al fine di favorire la corretta convivenza
fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente,
promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione
degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano
le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento
finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli
esseri viventi e , in particolare, verso le specie più
deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema
educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello
rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio
della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 41/90 ed
alla L.R. 4/2000; promuove e disciplina la tutela degli animali
d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie
giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento
verso gli animali.
Art. 2- Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le
specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente,
nel territorio comunale di Cosenza.
Art. 3- Esclusioni
Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle
attività di disinfestazione e derattizzazione.
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4- Detenzione di animali
1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene
è responsabile della sua salute e del suo benessere
e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate
cure ed attenzione,tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici
ed etologici secondo l'età,il sesso,la specie e la
razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente
e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato
livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio
fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli
animali.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti
a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da
medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute
lo renda necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi
titolo,dovrà essere garantita costantemente la possibilità
di soddisfare le proprie fondamentali esigenze,relative alle
loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti
di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà
essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente
coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato;
dovrà essere chiusa su tre lati e essere rialzata da
terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata
tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né
posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua, ovvero in ambienti
che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione
di animali domestici di affezione nel rispetto delle leggi
vigenti.
Art. 5- Maltrattamento di animali.
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento
lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le
vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi
dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici
tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni
di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute
o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro
specie.
4. E' vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze o
balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in
contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi
di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli
e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse
o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri
di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti
tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti
a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento
in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo
scopo di scommesse e combattimenti di animali.
9. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di
animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi
periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi
tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche
temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la
stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi
e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi
di locomozione in movimento.
Art. 6- Abbandono di animali
1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale,
sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona
o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi
giardini e parchi. E' fatta salva la liberazione in ambienti
adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctono
provenienti da Centri di Recupero autorizzati.
Art. 7- Avvelenamento di animali.
1.E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare
in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio
comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi
ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni
di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite
con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun
modo ad altre specie animali.
2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco,
ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente,
potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività
venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
Art. 8- Accesso degli animali sui servizi
di trasporto pubblico
1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi
di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cosenza a condizione
che: a) l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore
a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare
disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri; b) i cani siano
tenuti a guinzaglio e i gatti tenuti nell'apposito trasportino,fermo
restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.
2. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal
proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto
pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto
o sovrattassa,ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37,modificata
dalla legge 25 agosto 1988,n.376.
Art. 9- Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure
omaggio
E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale
di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita
di giochi
Art. 10- Vendita ed esposizione di animali
1.L'esercizio della vendita è soggetto alla normativa
sul commercio.
2. Lo spazio riservato ad ogni animale dovrà essere
idoneo alla mole , età, carattere e razza.
3. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate
e correttamente smaltite.
4. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento
da fonti luminose esterne.
6. Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata
la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora
quest'ultima non sia munita di tenda idonea a creare un 'ombra
artificiale.
8. In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione
di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire
agli animali: a) gabbie e contenitori adeguate alla mole e
al numero degli animali ospitati; b) gabbie e contenitori
puliti e igienicamente in ordine; c) cibo e abbeveratoio con
acqua pulita secondo le esigenze della specie.
9.E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali
acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente
aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.
Art.11 - Cimiteri per animali
Al fine di consentire , a quanti hanno curato animali di affezione
, la possibilità di mantenere un legame affettivo con
questi ultimi , il Comune può concedere alle Associazioni
animaliste la gestione di strutture cimiteriali in aree preventivamente
autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo
destinate e controllate.
Titolo III - CANI
Art. 12- Detenzione di cani
1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli,
ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare
regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno
due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora
il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore
a quella minima richiesta secondo la disposizione che segue.
4.I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere tali
da garantire il benessere e la possibilità di moto.
5. E' vietato detenere cani legati o a catena. Laddove necessario
, è permesso, per periodi di tempo non superiori a
tre ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena
che abbia una lunghezza minima di m. 6 oppure di m. 4 se fissata
, tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad
una fune di scorrimento di almeno 8 metri. Il collare dovrà
essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura
dell'animale o dolorosi disagi.
Art. 13- Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche
1.Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore,
è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e
di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' obbligatorio
l'utilizzo del guinzaglio.
2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini,
parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi destinati
ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante
appositi cartelli e delimitazioni. Negli spazi a loro destinati,
i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza
guinzaglio.
Art. 14- Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi
titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici
sempre che siano accompagnati a guinzaglio e sorvegliati affinché
non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
2. E' fatta salva la possibilità per i titolari dei
singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri
animali che, all'uopo, dovranno collocare, sulla porta di
ingresso, apposito avviso e predisporre adeguati strumenti
per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della
struttura.
3. Al privo della vista è riconosciuto il diritto di
accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane
guida,ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37,modificata
dalla legge 25 agosto 1988,n.376.
Art. 15- Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali
hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte
dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da preservare lo
stato di igiene e di decoro del luogo stesso.
Art.16- Ritrovamento di cani smarriti sul
territorio comunale.
1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché
smarrito, un cane è tenuto a darne avviso all'Ufficio
Diritti degli Animali indicando le modalità ed il luogo
di ritrovamento.
Art. 17- Cattura, custodia e restituzione
dei cani vaganti
1. Su richiesta di questo Comune, sono soggetti a cattura
tramite unità operativa del servizio Veterinario dell'
A.S.. n. 4: a) i cani randagi; b) i cani vaganti sul territorio
comunale qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze.
2. Durante le operazioni di cattura sarà presente un
vigile urbano che dovrà controllare , prima dell'inizio
delle operazioni stesse, la conformità del mezzo di
trasporto e delle relative attrezzature e, successivamente,
redigere apposito verbale.
3. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto
dell'animale, evitando inutili maltrattamenti e utilizzando
apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili,
si ricorrerà, all'uso di anestetici a mezzo cerbottana
o fucile previo accordo con il servizio veterinario - settore
randagismo dell' A.S.n.4 che nominerà un medico veterinario
per l'esecuzione della cattura.
4. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso,
essere separate dalla prole.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile
sanitario comunale di Donnici e sottoposti, da parte del servizio
veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza
del tatuaggio identificativo.
6. Qualora, per la presenza del tatuaggio, sia possibile risalire
al proprietario, il servizio veterinario contatterà
l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
7. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il servizio
veterinario provvederà, d'ufficio, all'iscrizione,
anche nei casi in cui l'animale sarà restituito e,
in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto
all'anagrafe canina come di proprietà del Comune.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario,
il soggetto dovrà rimanere per 60 giorni presso la
struttura sanitaria.
9. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di
adozione e non sia possibile la reimmissione sul territorio
,ai sensi della LR 41/1990 come modificata dalla LR 3/2000
nonché ai sensi dell'art.18 del presente regolamento,
il soggetto sarà affidato alla struttura del canile
rifugio.
10.La custodia sine die dei cani catturati nel canile rifugio
sarà praticata, quale soluzione residuale, esclusivamente
rispetto a quei cani per cui non sussistono i presupposti
per l'applicabilità delle soluzioni alternative disciplinate
dal citato art.18( cane di quartiere o cane metropolitano).
11. L'ufficio Diritti degli Animali, in collaborazione con
le associazioni animaliste presenti sul territorio che ne
facciano richiesta, si attiverà al fine di incentivare
e accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi.
Dell'affidamento sarà data corretta informazione al
servizio veterinario dell'A.S. n. 4.
12. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati
presso il canile sanitario, prima dei 60 giorni previsti.
Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60°
giorno dalla cattura e, pertanto, l'affidatario diventerà
proprietario a tutti gli effetti.
13. All'atto dell'affidamento è necessario il nulla
osta sanitario del Servizio Veterinario.
Art.18 - Cane di quartiere e cane metropolitano
1.In ossequio alle disposizioni contenute nella LR 41/1990
come modificata dalla LR 3/2000 il Comune individua nel "
cane di quartiere" e nel " cane metropolitano"
, come appresso definiti,due soluzioni alternative alla custodia
sine die dei cani presso le strutture rifugio.
2. Cane di quartiere
Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato,
rione o quartiere, in cui volontari regolarmente iscritti
ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute
a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime
indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino
di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento
, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche
sopra descritte, dovrà avvenire previa sottoscrizione
di apposita convenzione, nonché previa effettuazione
degli interventi di seguito specificati .
3. Cane metropolitano
Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il
benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere
animale libero sul territorio quale necessario presupposto
per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente,
nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del
randagismo.
Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo
le seguenti modalità:
a) Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che ne
facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati
dagli addetti dei servizi preposti;
b)Le associazioni,verificata la presenza sul territorio metropolitano
di persona/e idonea/e (di seguito indicata come "referente")
a farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane
sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento, ne
danno comunicazione all'Ente Locale.
c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà
preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito specificati
.
4. Interventi finalizzati alla reimmissione
ed alla gestione dei cani sul territorio
a)all'atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il
cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina dell'
A.S. n. 4 a nome del Comune che assume tutti gli obblighi
del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo tatuaggio.
b)l'A.S. n. 4 provvederà a sottoporre il cane catturato
a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione)
che dovessero rendersi necessari.
c)l'A.S. n.4 provvederà a compilare, per ciascun cane
catturato, una scheda clinica individuale. All'atto dell'eventuale
reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere
o metropolitano, la scheda clinica individuale verrà
completata con l'indicazione dei dati anagrafici del tutore
o del referente nonché del luogo di reimmissione.
d) il Comune si farà carico della copertura assicurativa
per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano
dovesse arrecare a terzi (cose, persone,animali).
e)il Comune doterà ciascun cane di quartiere o metropolitano
di apposito collare distintivo.
f) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità
e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita
al tutore o referente interessato la realizzazione di cucce
finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente
con le disponibilità di bilancio.
g)il Comune si farà carico dei trattamenti di profilassi
periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario
cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere
o metropolitano, all'uopo designando, preventivamente, un
veterinario libero professionista
h) è fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere
alla alimentazione del cane di quartiere o metropolitano,
ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla
pulizia delle cucce.
i) è fatto, altresì, obbligo al tutore e al
referente di vigilare e verificare lo stato di salute del
cane di quartiere o metropolitano provvedendo, all'uopo, ad
avvisare il veterinario libero professionista designato dal
Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari.
l) il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare
al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione
della permanenza del cane sul territorio tra quella specificate
al punto 13 del presente protocollo d'intesa.
m) nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore,
il referente e, in generale, le Associazioni sopra indicate
si obbligano a notiziare il Comune dell'eventuale presenza
sul territorio metropolitano di nuovi cani vaganti, al fine
di garantire la più ampia praticabilità delle
prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi
nei canili-rifugio.
n) ciascuna persona può essere nominata tutore o referente
di un numero massimo di cani di quartiere o metropolitano
pari a 3 unità .
o) sono da considerare cause ostative alla permanenza sul
territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:
* sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere
o metropolitani residenti nella zona;
* sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere
o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità
di reinserimento al termine degli stessi;
* sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente
di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di
altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione;
In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano
nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto
solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale
potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando
la non sussistenza delle cause sopra elencate.
p) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani
in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare
i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro
abituale residenza.
Art 19 - Affidamento dei cani alla struttura pubblica
1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso
in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere
presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco,
l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono
la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti
probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il
parere della Commissione di cui all'art.28, si pronuncia sulla
domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta
Art.20 - Canile sanitario comunale
1. Presso il canile comunale sanitario vengono ospitati i
cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai proprietari
(art. 19 del presente regolamento).
2. I cani non possono essere ceduti per la sperimentazione.
3. I veterinari dell' A.S. n. 4 - settore randagismo provvedono:
a) al controllo di tutti gli animali comunque ricoverati;
b) impartiscono le necessarie disposizioni al personale dipendente;
c) dispongono e provvedono personalmente alla soppressione
eutanasica degli animali, nei casi di malattia grave e incurabile
previa convocazione dei rappresentanti delle associazioni
animaliste presenti sul territorio le quali hanno facoltà
di chiedere il parere di un veterinario di parte e in caso
di dissenso possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo
alle sue cure, a proprie spese ,nel pieno
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