Diritti degli animali
Regolamento per la tutela degli
animali
Approvato con delibera del Consiglio Comunale
N° 29 del 30 giugno 2003
Titolo I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1- Oggetto del regolamento
1. Il Comune di Cosenza (denominato ultra, per semplicità,
"il Comune"), al fine di favorire la corretta
convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica
e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi
rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri
ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento
finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli
esseri viventi e , in particolare, verso le specie più
deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema
educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello
rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio
della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 41/90
ed alla L.R. 4/2000; promuove e disciplina la tutela degli
animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle
garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi
statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di
maltrattamento verso gli animali.
Art. 2- Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte
le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente
o temporaneamente, nel territorio comunale di Cosenza.
Art. 3- Esclusioni
Le norme di cui al presente regolamento non si applicano
alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4- Detenzione di animali
1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di
occuparsene è responsabile della sua salute e del
suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e
fornirgli adeguate cure ed attenzione,tenendo conto dei
suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età,il
sesso,la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente
e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato
livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio
fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la
fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora
degli animali.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi
titolo, dovranno essere sottoposti a visita da
medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute
lo renda necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi
titolo,dovrà essere garantita costantemente la possibilità
di soddisfare le proprie fondamentali esigenze,relative
alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti
di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà
essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente
coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato;
dovrà essere chiusa su tre lati e essere rialzata
da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata
tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né
posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua, ovvero in
ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione
di animali domestici di affezione nel rispetto delle leggi
vigenti.
Art. 5- Maltrattamento di animali.
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o
comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti
con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o
privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori
climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni
di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute
o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro
specie.
4. E' vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze
o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli
in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di
casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione
di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze,
percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti
o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare
i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti
a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento
in contrasto con la normativa vigente e, in particolare,
allo scopo di scommesse e combattimenti di animali.
9. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita
di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi
periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi
tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici
anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire
la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi
e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi
di locomozione in movimento.
Art. 6- Abbandono di animali
1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di
animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla
fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio
comunale, compresi giardini e parchi. E' fatta salva la
liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti
alle specie di fauna autoctono provenienti da Centri di
Recupero autorizzati.
Art. 7- Avvelenamento di animali.
1.E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare
in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il
territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose
in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo
le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che
devono essere eseguite con modalità tali da non interessare
e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco,
ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente,
potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività
venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
Art. 8- Accesso degli animali sui servizi di trasporto
pubblico
1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi
di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cosenza a condizione
che: a) l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore
a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare
disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri; b) i cani
siano tenuti a guinzaglio e i gatti tenuti nell'apposito
trasportino,fermo restando il pagamento del biglietto o
sovrattassa se dovuti.
2. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal
proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto
pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto
o sovrattassa,ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37,modificata
dalla legge 25 agosto 1988,n.376.
Art. 9- Divieto di offerta di animali in premio, vincita
oppure omaggio
E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale
di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o
vincita di giochi
Art. 10- Vendita ed esposizione di animali
1.L'esercizio della vendita è soggetto alla normativa
sul commercio.
2. Lo spazio riservato ad ogni animale dovrà essere
idoneo alla mole , età, carattere e razza.
3. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate
e correttamente smaltite.
4. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento
da fonti luminose esterne.
6. Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata
la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora
quest'ultima non sia munita di tenda idonea a creare un
'ombra artificiale.
8. In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione
di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire
agli animali: a) gabbie e contenitori adeguate alla mole
e al numero degli animali ospitati; b) gabbie e contenitori
puliti e igienicamente in ordine; c) cibo e abbeveratoio
con acqua pulita secondo le esigenze della specie.
9.E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli
animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente
aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.
Art.11 - Cimiteri per animali
Al fine di consentire , a quanti hanno curato animali di
affezione , la possibilità di mantenere un legame
affettivo con questi ultimi , il Comune può concedere
alle Associazioni animaliste la gestione di strutture cimiteriali
in aree preventivamente autorizzate dall'autorità
sanitaria e a tale scopo destinate e controllate.
Titolo III - CANI
Art. 12- Detenzione di cani
1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli,
ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare
regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno
due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora
il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore
a quella minima richiesta secondo la disposizione che segue.
4.I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere
tali da garantire il benessere e la possibilità di
moto.
5. E' vietato detenere cani legati o a catena. Laddove necessario
, è permesso, per periodi di tempo non superiori
a tre ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una
catena che abbia una lunghezza minima di m. 6 oppure di
m. 4 se fissata , tramite anello di scorrimento ed un gancio
snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno 8 metri.
Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde
evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.
Art. 13- Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche
1.Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore,
è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche
e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' obbligatorio
l'utilizzo del guinzaglio.
2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini,
parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi destinati
ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante
appositi cartelli e delimitazioni. Negli spazi a loro destinati,
i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza
guinzaglio.
Art. 14- Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi
titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici
sempre che siano accompagnati a guinzaglio e sorvegliati
affinché non sporchino e non creino disturbo o danno
alcuno.
2. E' fatta salva la possibilità per i titolari dei
singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri
animali che, all'uopo, dovranno collocare, sulla porta di
ingresso, apposito avviso e predisporre adeguati strumenti
per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno
della struttura.
3. Al privo della vista è riconosciuto il diritto
di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio
cane guida,ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37,modificata
dalla legge 25 agosto 1988,n.376.
Art. 15- Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali
hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte
dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da preservare lo
stato di igiene e di decoro del luogo stesso.
Art.16- Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale.
1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché
smarrito, un cane è tenuto a darne avviso all'Ufficio
Diritti degli Animali indicando le modalità ed il
luogo di ritrovamento.
Art. 17- Cattura, custodia e restituzione dei cani vaganti
1. Su richiesta di questo Comune, sono soggetti a cattura
tramite unità operativa del servizio Veterinario
dell' A.S.. n. 4: a) i cani randagi; b) i cani vaganti sul
territorio comunale qualora il proprietario non sia nelle
immediate vicinanze.
2. Durante le operazioni di cattura sarà presente
un vigile urbano che dovrà controllare , prima dell'inizio
delle operazioni stesse, la conformità del mezzo
di trasporto e delle relative attrezzature e, successivamente,
redigere apposito verbale.
3. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto
dell'animale, evitando inutili maltrattamenti e utilizzando
apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili,
si ricorrerà, all'uso di anestetici a mezzo cerbottana
o fucile previo accordo con il servizio veterinario - settore
randagismo dell' A.S.n.4 che nominerà un medico veterinario
per l'esecuzione della cattura.
4. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso,
essere separate dalla prole.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile
sanitario comunale di Donnici e sottoposti, da parte del
servizio veterinario, a controllo sanitario e verifica della
presenza del tatuaggio identificativo.
6. Qualora, per la presenza del tatuaggio, sia possibile
risalire al proprietario, il servizio veterinario contatterà
l'interessato indicando le modalità di ritiro del
soggetto.
7. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il
servizio veterinario provvederà, d'ufficio, all'iscrizione,
anche nei casi in cui l'animale sarà restituito e,
in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto
all'anagrafe canina come di proprietà del Comune.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario,
il soggetto dovrà rimanere per 60 giorni presso la
struttura sanitaria.
9. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di
adozione e non sia possibile la reimmissione sul territorio
,ai sensi della LR 41/1990 come modificata dalla LR 3/2000
nonché ai sensi dell'art.18 del presente regolamento,
il soggetto sarà affidato alla struttura del canile
rifugio.
10.La custodia sine die dei cani catturati nel canile rifugio
sarà praticata, quale soluzione residuale, esclusivamente
rispetto a quei cani per cui non sussistono i presupposti
per l'applicabilità delle soluzioni alternative disciplinate
dal citato art.18( cane di quartiere o cane metropolitano).
11. L'ufficio Diritti degli Animali, in collaborazione con
le associazioni animaliste presenti sul territorio che ne
facciano richiesta, si attiverà al fine di incentivare
e accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi.
Dell'affidamento sarà data corretta informazione
al servizio veterinario dell'A.S. n. 4.
12. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati
presso il canile sanitario, prima dei 60 giorni previsti.
Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60°
giorno dalla cattura e, pertanto, l'affidatario diventerà
proprietario a tutti gli effetti.
13. All'atto dell'affidamento è necessario il nulla
osta sanitario del Servizio Veterinario.
Art.18 - Cane di quartiere e cane metropolitano
1.In ossequio alle disposizioni contenute nella LR 41/1990
come modificata dalla LR 3/2000 il Comune individua nel
" cane di quartiere" e nel " cane metropolitano"
, come appresso definiti,due soluzioni alternative alla
custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio.
2. Cane di quartiere
Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato,
rione o quartiere, in cui volontari regolarmente iscritti
ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute
a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime
indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino
di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento
, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche
sopra descritte, dovrà avvenire previa sottoscrizione
di apposita convenzione, nonché previa effettuazione
degli interventi di seguito specificati .
3. Cane metropolitano
Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne
il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di
essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto
per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente,
nonché per la riduzione sistematica del fenomeno
del randagismo.
Il reinserimento del cane sul territorio avverrà
secondo le seguenti modalità:
a) Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che
ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura
effettuati dagli addetti dei servizi preposti;
b)Le associazioni,verificata la presenza sul territorio
metropolitano di persona/e idonea/e (di seguito indicata
come "referente") a farsi carico delle esigenze
di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza
e di conseguente reinserimento, ne danno comunicazione all'Ente
Locale.
c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà
preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito
specificati .
4. Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione
dei cani sul territorio
a)all'atto della cattura ad opera dei servizi preposti,
il cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina
dell' A.S. n. 4 a nome del Comune che assume tutti gli obblighi
del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo tatuaggio.
b)l'A.S. n. 4 provvederà a sottoporre il cane catturato
a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione)
che dovessero rendersi necessari.
c)l'A.S. n.4 provvederà a compilare, per ciascun
cane catturato, una scheda clinica individuale. All'atto
dell'eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale
cane di quartiere o metropolitano, la scheda clinica individuale
verrà completata con l'indicazione dei dati anagrafici
del tutore o del referente nonché del luogo di reimmissione.
d) il Comune si farà carico della copertura assicurativa
per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano
dovesse arrecare a terzi (cose, persone,animali).
e)il Comune doterà ciascun cane di quartiere o metropolitano
di apposito collare distintivo.
f) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità
e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita
al tutore o referente interessato la realizzazione di cucce
finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente
con le disponibilità di bilancio.
g)il Comune si farà carico dei trattamenti di profilassi
periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario
cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere
o metropolitano, all'uopo designando, preventivamente, un
veterinario libero professionista
h) è fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere
alla alimentazione del cane di quartiere o metropolitano,
ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla
pulizia delle cucce.
i) è fatto, altresì, obbligo al tutore e al
referente di vigilare e verificare lo stato di salute del
cane di quartiere o metropolitano provvedendo, all'uopo,
ad avvisare il veterinario libero professionista designato
dal Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari
necessari.
l) il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare
al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla
prosecuzione della permanenza del cane sul territorio tra
quella specificate al punto 13 del presente protocollo d'intesa.
m) nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore,
il referente e, in generale, le Associazioni sopra indicate
si obbligano a notiziare il Comune dell'eventuale presenza
sul territorio metropolitano di nuovi cani vaganti, al fine
di garantire la più ampia praticabilità delle
prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi
nei canili-rifugio.
n) ciascuna persona può essere nominata tutore o
referente di un numero massimo di cani di quartiere o metropolitano
pari a 3 unità .
o) sono da considerare cause ostative alla permanenza sul
territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:
* sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di
quartiere o metropolitani residenti nella zona;
* sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di
quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo
salva la possibilità di reinserimento al termine
degli stessi;
* sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente
di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza
di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione;
In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano
nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto
solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale
potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando
la non sussistenza delle cause sopra elencate.
p) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani
in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare
i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro
abituale residenza.
Art 19 - Affidamento dei cani alla struttura pubblica
1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso
in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere
presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco,
l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono
la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti
probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il
parere della Commissione di cui all'art.28, si pronuncia
sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende
accolta
Art.20 - Canile sanitario comunale
1. Presso il canile comunale sanitario vengono ospitati
i cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai
proprietari (art. 19 del presente regolamento).
2. I cani non possono essere ceduti per la sperimentazione.
3. I veterinari dell' A.S. n. 4 - settore randagismo provvedono:
a) al controllo di tutti gli animali comunque ricoverati;
b) impartiscono le necessarie disposizioni al personale
dipendente;
c) dispongono e provvedono personalmente alla soppressione
eutanasica degli animali, nei casi di malattia grave e incurabile
previa convocazione dei rappresentanti delle associazioni
animaliste presenti sul territorio le quali hanno facoltà
di chiedere il parere di un veterinario di parte e in caso
di dissenso possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo
alle sue cure, a proprie spese ,nel pieno rispetto dell'art.
2, comma 6 della Legge 281/91
4. L'ufficio diritti degli animali provvede all'adempimento
delle funzioni previste dal presente regolamento nonché
dalla L. 281/91, LR. 41/90 e LR. 4/2000.
5. La commissione di cui all'art.28 vigila sulla funzionalità
ed efficienza della struttura, sugli affidamenti e sul mantenimento
igienico sanitario dei soggetti.
Art. 21 - Servizio di Assistenza Zooiatrica
1. Il Comune, tramite convenzione, adotterà un apposito
servizio (SAZ) che garantisca livelli minimi di assistenza
sanitaria ( anche in pronta disponibilità) agli animali,
di proprietà o meno, presenti sul territorio.
2. A tale servizio, pertanto, potranno accedere anche i
cittadini che ne abbiano la necessità, con modalità
e tariffe individuate nella convenzione medesima.
Titolo IV - GATTI
Art. 22 -Gatti che vivono in libertà.
1. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in libertà.
Art. 23 - Controllo delle nascite nelle colonie feline
del territorio comunale.
1. L'Azienda Sanitaria provvede, con propri mezzi, in base
alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. L'Ufficio Diritti degli Animali, in collaborazione con
le associazioni di volontariato presenti sul territorio,
cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva
la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza
e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.
Art. 24 - Cura delle colonie feline.
1.I cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento
di colonie di gatti liberi devono avere libero accesso,
al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi
area di proprietà pubblica dell' intero territorio
comunale
2. I cittadini di cui al punto precedente sono obbligati
a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando
la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della
zona dopo ogni pasto.
3. L'accesso alle aree di proprietà privata è
subordinata al consenso del proprietario.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo
dove abitualmente risiedono.
Titolo V - VOLATILI
Art. 25 - Detenzione di volatili.
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno
essere tenuti possibilmente in coppia.
2.E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza
tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali
contemporaneamente.
3. E' obbligatorio posizione sulle voliere e sulle gabbie,
mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la
metà della parte superiore.
4. E' fatto divieto: a) di lasciare all'aperto, d'inverno,
specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
b) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche
e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere
effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per
iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore
dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso
di cessione dello stesso ad altri; c) di amputare le ali
o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza
maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere
effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto
la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale;
detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad
altri; d) di mantenere volatili legati al trespolo.
Art.25-bis-Tutela dei volatili
E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere
i nidi di rondine,balestruccio e rondone.
Sono in particolare protetti i nidi del centro storico cittadino.
Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni
solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli
(dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni
comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con
nidi artificiali.
Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI
Articolo 26 - Detenzione di specie animali acquatiche
Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno
essere tenuti possibilmente in coppia.
Articolo 27 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore
a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli
animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere
una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio,
la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche
chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi
alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 -Commissione Comunale Diritti degli animali
Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con
le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti
sul territorio, relativamente alle materie previste dal
presente Regolamento.
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione
consultiva così composta:
* Il Sindaco o suo Delegato;
* Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
* Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste
operanti sul territorio nazionale.Un rappresentante o suo
delegato delle associazioni animaliste di volontariato operante
a livello locale e regionale.
* Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni
animaliste
* Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA)
La Commissione , oltre ai compiti previsti dagli artt.18
e 20 , ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti
da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto
indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti
disposizioni di legge .
Art.29 - Vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento
gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.Tale attività
di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando
di Polizia Municipale all'Organo Consiliare e per conoscenza
alla Commissione di cui all'art.28.
Art.30 - Sanzioni
Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste
in normative specifiche (vedansi, in particolare, gli articoli
727 e 638 cod.pen.;l'art. 5 della legge 14 agosto 1991,n.281
e l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2002,pubblicata
nella G.U.R.I. n.15 del 20/1/2003,recante <<Misure
cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici>>;
l'art.14 della legge regionale 5 maggio 1990,n.41. nel testo
modificato dall'art.8 della legge regionale 3 marzo 2000,n.4;l'art.19
della citata legge regionale n.41/1990,nel testo sostituito
dall'art.12 della legge regionale n. 4/2000), per le violazioni
delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate
sanzioni amministrative con un minimo di Euro 25/00 (Euro
venticinque/00) e un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)
tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi
dell'art.7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267,aggiunto dall'art.16 della legge 16 gennaio
2003,n.3.
Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente
contenute in altre disposizioni comunali.