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Linee di indirizzo in materia di rimborso delle spese di assistenza e difesa in giudizio sostenute dai dipendenti e dirigenti dell’Ente.

(APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 14 LUGLIO 2009)

LA GIUNTA

OMISSIS

CONSIDERATA la connotazione patrimoniale del beneficio del rimborso e la particolare delicatezza e complessità dei profili coinvolti;

RITENUTO, al riguardo, di dover stabilire le linee di indirizzo di cui al dispositivo seguente, dirette ad assicurare il perseguimento di obiettivi di celerità, funzionalità, economicità, efficacia ed imparzialità dell’agire amministrativo e, in particolare, a conseguire un apprezzabile effetto di uniformità e di chiarezza nell’applicazione della normativa vigente in materia;

OMISSIS

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA:

·         Di approvare, per il rimborso delle spese di assistenza e difesa in giudizio di responsabilità civile o penale sostenute dai dipendenti e dirigenti dell’Ente, le seguenti

L I N E E   D I   I N D I R I Z Z O

1. Premessa.

La ratio della normativa che prevede il rimborso ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni delle spese sostenute in giudizio è quella di tenere indenne i soggetti, che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, a condizione che non sussista conflitto d’interesse tra l’Ente ed il singolo dipendente (Cons. Stato, Sez. IV, 7/3/2005, n. 913), sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento delle loro attività istituzionali (TAR Liguria - Genova, Sez. I, 22/8/2002 n. 882).

I presupposti che escludono la possibilità di accedere al beneficio sono, da un lato, la mancanza, nel caso concreto, di un conflitto d’interesse, e, dall’altro lato, che il procedimento non si sia concluso con condanna esecutiva per fatti commessi con dolo e colpa grave.

Nondimeno, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in fattispecie di rimborso spese di difesa sostenute in un giudizio penale, non possono configurarsi differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione, atteso che «il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quello dell’ente pubblico datore di lavoro è posto dalle norme (art. 22, dPR 347/1983; art. 67 dPR 268/1987; art. 18, l. 87/1997) senza distinzioni, ossia tanto per l’eventualità della condanna quanto per l’eventualità del proscioglimento» (Cass. civ., Sez. Lav., 24/11/2008, n. 27871).

2. La disciplina del patrocinio legale del dipendente di Ente locale:

      A) Normativa.

La materia del patrocinio legale del dipendente di Enti locali per fatti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio era originariamente disciplinata dal DPR n. 191/1979, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti locali. L’articolo 16 di tale decreto, infatti, statuiva che «l’Ente, nella tutela dei propri diritti e interessi, è chiamato ad assicurare l’assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’ente stesso». Successivamente la materia relativa al rimborso delle spese legali ha trovato una sua disciplina negli stessi identici termini all’articolo 22 del DPR n. 347/1983 recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli Enti locali». La materia è stata successivamente regolamentata dal DPR n. 268/1987 recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli Enti locali».

L’articolo 67, comma 1, del citato DPR n. 268/1987 statuisce in maniera più dettagliata che «L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. Tuttavia, qualora all’esito di tali procedimenti venga emessa una sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o con colpa grave da parte del dipendente, è prevista per l’Ente, ai sensi del comma 2 del predetto art. 67, la possibilità di riavere dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Il DPR 268/87 recepisce la disciplina prevista dagli accordi sindacali relativa ai rapporti di lavoro del personale dipendente dagli Enti locali. Si tratta, pertanto, così come chiarito dai giudici di merito, di disposizioni regolamentari, ricettive della contrattazione collettiva di riferimento e destinate ai soli dipendenti degli Enti locali (Trib. Bari, IV Sez., 29/9/2005). La giurisprudenza della Cassazione, a tal proposito, ha sottolineato che tali decreti presidenziali, nel prevedere l’assunzione a carico dell’Ente territoriale - in presenza di determinate condizioni - dell’onere delle spese processuali relative ai giudizi di responsabilità civile o penale promossi nei confronti dei propri dipendenti e limitandosi ad approvare il trattamento economico e normativo del personale degli enti locali, concordato, con appositi accordi collettivi, tra il Governo e le rappresentanze sindacali, sono privi di forza di legge, ma hanno natura soltanto regolamentare (Cass. civ., 11258/04; Id., 5914/02).

È stato rilevato dalla giurisprudenza, inoltre, che, conservando tali disposizioni la loro originaria natura contrattuale, non sono nemmeno suscettibili di applicazione analogica (Trib. Bari, IV Sez., 29/5/2005; GdP di Gragnano, 26/6/2001; Trib. Catanzaro, 12/1/2003). Infatti, non sembrerebbe applicabile l’articolo 12 delle preleggi in quanto il procedimento di integrazione ermeneutica è consentito con esclusivo riferimento alle leggi e agli atti aventi forza di legge. Non è possibile, del resto, nemmeno sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tali decreti «atteso che l’inidoneità della fonte non consente di rimettere la questione alla Corte costituzionale, la quale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge» (Cass. civ., 11258/04).

     B) Strumenti di contrattazione collettiva di comparto.

L’art. 28 del CCNL 14/9/2000 dispone:

«Patrocinio legale.

1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1».

L’art. 12 del CCNL 12 febbraio 2002 (area dirigenza) dispone:

«Patrocinio legale.

1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento delle funzioni attribuite e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 27 febbraio 1997».

3. I presupposti per l’applicazione della disciplina e il conflitto di interessi con l’Ente.

Il diritto del dipendente o dirigente dell’Ente locale all’assistenza processuale   - che, si badi, trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica e fissate con norma speciale, non si estende anche al caso in cui non si tratti di procedimento promosso contro il medesimo dipendente, bensì di azione esperita dall’interessato in proprio -    richiede la sussistenza di alcuni irrinunciabili presupposti.

L’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale, infatti, non è automatico (Corte conti, Sez. giurisd. Lombardia, sent. 8/6/2002, n. 1257) - ovvero è privo di «ogni requisito di automatismo» (Corte conti, Sez. giurisd. Lazio, sent. 3/5/2004, n. 1359) - ma deve essere conseguenza di specifiche valutazioni da parte dell’Ente circa la sussistenza delle condizioni previste dalle suddette disposizioni, considerate «essenziali ed imprescindibili» (Corte conti, Sez. giurisd. Lombardia, citata sent. n. 1257).

Pertanto, affinché gli oneri relativi al patrocinio legale di un dipendente o dirigente siano assunti dal Comune, per come previsto dalle citate disposizioni, occorre il rispetto delle seguenti condizioni:

I. Preventiva e puntuale informazione da parte del dipendente o dirigente, mediante tempestiva presentazione di «istanza di patrocinio», secondo lo schema esemplificativo allegato, da inoltrare direttamente o tramite la struttura d’appartenenza, al Settore Personale, che ne curerà l’istruttoria.

II. Valutazione preventiva sulla diretta connessione del contenzioso processuale all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio del dipendente o dirigente.

III. Valutazione preventiva sulla insussistenza di un conflitto di interessi con l’Ente, non solo sotto il profilo della responsabilità penale, ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio (Cons. Stato, Comm. spec., 6/5/1996, n. 4). In particolare, deve ritenersi sussistere un conflitto di interessi tra l’Ente e il dipendente o dirigente:

a) ove l’Amministrazione si sia costituita parte civile o abbia assunto una iniziativa disciplinare, indipendentemente da ogni valutazione attinente l’esito del procedimento penale e l’accertamento della responsabilità disciplinare (Cass. civ., Sez. Lav., 19/11/2007, n. 23904; Cass. civ., Sez. Lav., 17/9/2002, n. 13624. Conforme è il consolidato orientamento del giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. V, 9/10/2006, n. 5986; Id., Sez. IV, 7/3/2005, n. 913; Id., Sez. VI, 2/8/2004, n. 5367; TAR Puglia, Sez. Bari, 25/10/2004, n. 4689; Id., Sez. II, 18/3/2004, n. 1390; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 13/8/2003, n. 1289; TAR Toscana, Sez. II, 9 luglio 2003, n. 2726);

b) ove l’Amministrazione sia persona giuridica offesa, anche se non si costituisca parte civile nel processo penale. Si è infatti osservato (vedasi Corte conti, Sez. giurisd. Abruzzo, 13/1/2005, n. 56) che non è possibile affermare che non avendo il Comune deciso la costituzione di parte civile, il conflitto è da ritenere apoditticamente escluso, «tenuto conto che la valutazione sull’esistenza del conflitto e quella sulla costituzione di parte civile non sono reciprocamente ed indissolubilmente interdipendenti. Esse obbediscono, infatti, ad ordini logici diversi, appartenendo quella sull’esistenza del conflitto d’interessi ad un quadro di riscontro prevalentemente cognitivo e, in ogni caso, vincolato all’esistenza di elementi oggettivi e qualificanti sulla base di indirizzi, provvedimenti o atti generali nei quali sia stato incorporato ed espresso l’interesse pubblico. Diversamente, invece, la determinazione di costituzione di parte civile, che nasce da valutazioni eminentemente discrezionali e che scaturiscono da opzioni di varia natura, incluse quelle d’ordine politico o di opinione. Cosicché apparirebbe arbitrario attribuire alla mancata costituzione di parte civile una connotazione significativa per escludere la effettività del conflitto e, comunque, la sua valenza ad excludendum in ordine alla rimborsabilità delle spese legali»;

c) qualora i fatti, pur non assumendo valenza penale (e portino all’assoluzione del dipendente), configurino un illecito disciplinare o amministrativo-contabile (TAR Emilia Romagna, Parma, 29 luglio 1998, n. 423);

d) in situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell’Amministrazione (vedasi Corte conti, Sez. giurisd. Lazio, sent. 3/5/2004, n. 1359) la quale, del resto, agisce «anche a tutela dei propri diritti ed interessi» in modo che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla sua immagine pubblica (Corte conti, Sez. giurisd. Abruzzo, sent. n. 428 in data 17/5/2004 e n. 1122 in data 29/11/1999). Segnatamente, il rimborso è escluso qualora i fatti oggetto del procedimento giudiziario non siano riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione (Cass., Sez. Lav., 17/9/2002 n. 13624; Cons. Stato, Sez. V, 9/10/2006, n. 5986; Cons. Stato, Sez. IV, 7/3/2005, n. 913), siano estranei al rapporto organico, come le attività concernenti in via esclusiva e indissolubile la sfera del soggetto nella sua individualità, a prescindere dalla qualifica di pubblico dipendente e, dunque, non attengano all’assolvimento dei compiti d’istituto, ma integrino violazione dei doveri dell’ufficio (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 20/12/2004, n. 6498; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 20/7/1999, n. 671); tale violazione, in sostanza, recide il nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, sempre necessario per l’assunzione da parte dell’Amministrazione degli oneri di difesa sostenuti dal proprio dipendente (TAR T.A.A., Sez. Bolzano, 13/3/2007, n. 101). D’altro canto, l’immedesimazione organica tra la pubblica Amministrazione ed il suo dipendente trova un limite generale nei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Di conseguenza, essa permane fintantoché il dipendente agisca nel rispetto di questi principi, anziché nell’interesse proprio o di terzi , e senza cagionare all’Amministrazione alcun danno, né di immagine né tantomeno di natura economica (in conseguenza di responsabilità civile).

IV. Decisione da parte dell’Ente di assunzione dell’onere relativo all’assistenza legale «sin dall’apertura del procedimento», previa individuazione del legale con il gradimento comune da parte del dipendente (inquisito o convenuto) e dell’Amministrazione (scelta e nomina comune di un difensore, nonché stipula di apposita convenzione/contratto), non potendo l’Ente farsi carico delle spese di difesa sostenute dal dipendente nel caso in cui lo stesso abbia scelto un avvocato in modo autonomo, senza coinvolgimento dell’Amministrazione, e/o mancando di comunicare la pendenza del procedimento medesimo (vedasi Cons. Stato, Sez. V, 12/2/2007, n. 552, secondo cui «l’onere della scelta di un “legale di comune gradimento” appare del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente vuole che l’amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell’Ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti». Di conseguenza, è infondata la pretesa del dipendente comunale di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore).

Quanto, poi, al soggetto legittimato a stipulare il contratto di patrocinio con il professionista, questi non può che essere il dirigente (del Settore Personale che, per la redazione di tale contratto, si avvarrà del supporto dell’Avvocatura comunale), ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, e non già la Giunta.

In ogni caso, si segnala che per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte committente una p.A., è richiesta la forma scritta a pena di nullità.

Relativamente al compenso spettante al professionista, occorre che sia indicato l’importo del compenso o il criterio della sua determinazione.

Giova sottolineare, sul punto, che proprio le possibilità di determinazione del compenso professionale, anche al di sotto dei minimi tariffari, impone all’Ente - al fine della tutela del pubblico erario - di convenire sempre e preventivamente almeno il criterio della determinazione degli onorari dovuti, vigilando e controllando che le voci di spesa siano congrue rispetto all’attività effettivamente svolta (cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. per la Basilicata, Parere 8/2009 del 3/4/2009; vedasi, inoltre, Corte conti, Sez. reg. contr. per l’Abruzzo, Delib. n. 360/2008/Par., secondo cui «l’Ente deve “amministrare” il proprio contenzioso, informando - anche in questo ambito - il suo operato a canoni di prudenza, accortezza, veridicità, attendibilità, proporzionalità ed equilibrio, nel preminente interesse di evitare “sopravvenienze passive”»).

Si evidenzia in particolare che, secondo la magistratura contabile, «le “spese legali”, in disparte le intrinseche difficoltà di una loro esatta determinazione e quantificazione, non presentano caratteristiche tali da poter essere sottratte alle regole generale sulle “Spese” degli Enti Locali. Esse, perciò, soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le “fasi” della spesa presso i suddetti  Enti (ex art. 182 TUOEL), ad iniziare proprio da quella dell’“impegno” (ex art. 183 TUOEL). E ciò, non già per estrinseche e formali esigenze di regolarità degli atti, quanto piuttosto per sostanziali esigenze di “equilibrio” di bilancio (ex art. 162 TUOEL), per le quali è possibile sostenere una spesa solo dopo averne valutato l’entità ed averne accantonato la relativa “provvista”, o averne comunque individuato un’attendibile e veritiera forma di reale e sicura “copertura”; tanto, alla stregua delle comuni regole di buon senso che si pongono alla base di ogni forma di “sana gestione finanziaria”». E ciò, anche se «le “spese legali”, per la loro intrinseca incertezza e - quindi - indeterminabilità prima ed indipendentemente dalla fine della lite, non tollerano un impegno contabile certo, determinato e definivo, da assumere - in tale triplice dimensione - coevemente al conferimento dell’incarico al professionista» (Corte conti, Sez. reg. contr. per l’Abruzzo, Delib. n. 360/2008/Par., cit.). L’impegno va comunque assunto e quantificato, attenendosi ai ben noti canoni di prudenza, veridicità ed attendibilità, che presiedono al concreto assetto operativo delle regole di “sana gestione”, tenendo conto del presumibile importo della spesa da sostenere.

A tal fine, l’acquisizione di un «preventivo di massima», dall’Avvocato di «comune gradimento», aiuta ad evitare una sottovalutazione delle spese, confliggente con il principio di veridicità del bilancio (Corte conti, Sez. reg. contr. per l’Abruzzo, Delib. n. 360/2008/Par., cit.).

Va qui precisato che, quale che sia la natura penale, civile amministrativa, contabile o tributaria esso rivesta, il giudice ha «l’obbligo» di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, sulla base della relativa tariffa professionale (Corte conti, Sez. reg. contr. per il Molise, Delib. n.6/PAR/2007). Infatti, l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato prima dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi dal comma 1 dell’art. 256 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla lettera zz) del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, dispone che «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale».

Nondimeno il regime del rimborso delle spese di patrocinio legale occorse nei giudizi per l’accertamento delle responsabilità civili e penali promossi nei confronti di dipendenti degli Enti locali nulla prevede circa le modalità di liquidazione, nel caso di omessa liquidazione giudiziale.

È quindi indispensabile che l’importo del compenso al professionista o il criterio della sua determinazione sia assistito da parere di congruità espresso dall’Avvocatura comunale (ex art. 13, comma 3 - secondo periodo, Reg. Uff. e Serv.).

4. Inconfigurabilità di differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi.

Come già ricordato in premessa, non possono configurarsi differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione, atteso che - secondo quanto affermato dalla S.C. in fattispecie di rimborso spese di difesa sostenute in un giudizio penale - «il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quello dell’Ente pubblico datore di lavoro è posto dalle norme (art. 22, dPR 347/1983; art. 67 dPR 268/1987; art. 18, l. 87/1997) senza distinzioni, ossia tanto per l’eventualità della condanna quanto per l’eventualità del proscioglimento» (Cass. civ., Sez. Lav., 24/11/2008, n. 27871). Di conseguenza, anche in caso di assunzione da parte dell’Ente dell’onere relativo all’assistenza legale non può escludersi la possibilità di riavere dal dipendente o dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio; ad es.: in caso di sentenza dichiarativa dell’avvenuta prescrizione che, se non può qualificarsi sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, è certo però che essa non si ascrive nella categoria delle pronunce assolutorie con formula piena, in quanto con essa il giudice penale si limita a constatare gli effetti preclusivi del decorso del tempo sull’accertamento delle responsabilità penali, senza alcuna dichiarazione di esclusione di responsabilità. Né ciò comporta alcun ingiustificato effetto pregiudizievole per l’indagato, il quale ben può rinunciare a tale beneficio ed ottenere una sentenza di merito.

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·         Di approvare la seguente modulistica, qui allegata: 1) schema esemplificativo di istanza di patrocinio; 2) schema esemplificativo di istanza di rimborso spese legali.

·         Di precisare che:

 - nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile non è previsto il diretto coinvolgimento dell’Ente danneggiato, magari facendo «assistere il dipendente da un legale di comune gradimento», stante l’immanente contrasto di interessi che, «ex ante», caratterizza la responsabilità amministrativo-contabile, nel rapporto risarcitorio che si instaura tra l’Ente danneggiato e il dipendente che il danno stesso ha provocato (C. Conti reg. Umbria, Sez. giurisd., 5/12/2001, n. 523);

 -  relativamente alle spese legali sostenute dai dipendenti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, si applica invero l’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996, per come autenticamente interpretato dal comma 10 dell’art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

·         Dalla data di esecutività del presente provvedimento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con esso incompatibili eventualmente contenute in altri atti deliberativi. 

·         Di demandare ogni conseguente e conseguenziale adempimento gestionale al Dirigente del Settore Personale e, per quanto di ragione, all’Avvocatura comunale.

·         Di trasmettere, a mezzo del Servizio Archivio, copia del presente provvedimento, con la relativa modulistica, a tutti i Dirigenti dell’Ente perché ne diano la massima diffusione, assicurandone, per quanto di rispettiva competenza, l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione, nonché al Gabinetto del Sindaco, ai componenti della Giunta comunale, alla Presidenza del Consiglio comunale, alla Segreteria generale, al Presidente del Collegio dei Revisori e alle OO. SS..

 

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