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Per Cosenza città d'arte negozi più liberi negli orari

10 lug 2009
A Cosenza da oggi i negozi hanno maggiore libertà in fatto di orari. Potranno derogare agli obblighi di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva e restare aperti dalle 7 alle 22, d'estate anche fino alle 24. Dopo la terza riunione, ieri mattina, dell'Osservatorio sul commercio, e sentite le organizzazioni di categoria interessate, nel pomeriggio è stata pubblicata l'ordinanza sindacale che prevede le novità, rese possibili dal fatto che Cosenza è stata riconosciuta Città d'arte e gode dunque di particolari condizioni atte a favorire il turismo e l'economia. In particolare l'ordinanza, dopo aver richiamato la legislazione vigente, cosi' recita: "gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, ubicati su tutto il territorio comunale, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, per l'anno 2009 e successivi, nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni: Apertura antimeridiana - non prima delle ore 7,00; Chiusura serale - entro le ore 22,00 con la possibilità di derogare la chiusura degli esercizi commerciali fino alle ore 24,00 nel periodo estivo(giugno/settembre). Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. E' data, inoltre PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno, senza necessità di inviare alcuna comunicazione.(art. 11 comma 3 D. Lgs n. 114/98) CHIUSURE OBBLIGATORIE Gli esercizi commerciali devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura nei seguenti giorni festivi: 1° Gennaio - Capodanno; Domenica di Pasqua; Lunedì dell'Angelo; 1° Maggio; 25 e 26 Dicembre. DISPOSIZIONI SPECIALI Le disposizioni relative agli orari di cui al presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attivita', svolte in maniera esclusiva e prevalente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 114/98: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche."