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Consiglio di Stato chiude a favore del Comune di Cosenza un lungo contenzioso sulla destinazione d'uso delle Zone F3

Palazzo di Città
17 mar 2014

Il Consiglio di Stato, con varie sentenze dello scorso 13 marzo 2014, ha definitivamente annullato il decreto con cui la Regione Calabria aveva bocciato una variante al Piano regolatore generale del Comune di Cosenza approvata dal Consiglio comunale che aveva elevato la percentuale della volumetria utilizzabile per uso residenziale nelle aree F3 della Città, dal 30 al 70 per cento.
Ciò era stato possibile mediante la modifica dell’art. 23 delle norme tecniche di attuazione che per le Zone F3, originariamente, consentiva l’utilizzazione di una volumetria del 30% per uso abitazione e del 70% per usi diversi dall’abitazione.
Il contenzioso ha coinvolto anche numerose imprese di costruzioni che operano nella Città di Cosenza.
L’Amministrazione comunale è stata rappresentata e difesa, nel corso del contenzioso, dall’Avv.Agostino Rosselli dell’Ufficio Legale del Comune.
Queste le considerazioni dell’Ufficio Legale del Comune alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato :
“Il massimo organo della Giustizia amministrativa, nel confermare le decisioni rese dal TAR Calabria, ha dettato un principio importantissimo, di cui si dovrà tener conto in tema di formazione degli strumenti urbanistici disciplinata dalla legge regionale n. 16 del 1994, secondo cui la Regione non è titolare di un potere di autotutela nei confronti degli atti di pianificazione adottati dal Comune.
In sostanza la Giustizia amministrativa ha affermato che la Regione non ha il potere di annullare, in via di autotutela, gli atti di pianificazione territoriale dei Comuni che in questa materia esercitano, in piena autonomia, un legittimo potere normativo caratterizzato da ampia discrezionalità, potendo la Regione esercitare il proprio controllo mediante la restituzione al Comune “per la sua rielaborazione” degli atti di pianificazione, ritenuti non conformi.

Il Consiglio di Stato ha precisato, altresì, che la determinazione di restituire ai Comuni gli strumenti urbanistici dagli stessi approvati può essere assunta “con adeguata motivazione, soltanto nel caso in cui i criteri informatori dello strumento urbanistico e le caratteristiche del medesimo siano in contrasto non sanabile con le vigenti disposizioni normative”.
Ora, non occorrono molti argomenti per convincersi che la “rielaborazione” alla quale si riferisce la legge regionale n. 16 del 1994 è cosa ben diversa dall’autotutela e dal cattivo uso del potere esercitato dalla Regione Calabria che ha ritenuto lecito annullare un atto normativo del Comune di Cosenza nel legittimo esercizio delle proprie scelte discrezionali.
L’esercizio corretto del potere dovrebbe collocarsi nell’ambito di rapporti a formazione progressiva nella quale Comune e Regione, nella cura di concorrenti ma distinti interessi pubblici, dovrebbero operare in reciproca autonomia che viene tutelata, appunto, con la richiesta motivata di rielaborazione del Piano urbanistico di competenza del Comune.
La Regione Calabria, invece, nell’annullare, con provvedimento carente di motivazione, la variante al P.R.G. approvata dal Comune di Cosenza per le Zone F3 della Città, ha esercitato, illegittimamente il potere che la legge attribuisce al Comune.”



 

Autore: Giuseppe Di Donna