REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE DAI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA ESPOSIZIONE ALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZANTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONI E RADIOCOMUNICAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

  

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE DAI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA ESPOSIZIONE ALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

  

Premessa

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento contiene le norme di carattere generale dirette alla tutela della salute della popolazione dai possibili rischi connessi alla esposizione alle onde elettromagnetiche non ionizzanti nonché per disciplinare la istallazione dei nuovi impianti di radiodiffusione e radiocomunicazione sul territorio comunale

Scopo del presente regolamento è quello di tutelare la salute della popolazione dai possibili rischi connessi alla esposizione alle onde elettromagnetiche non ionizzanti e di disciplinare la installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione e radiocomunicazione sul territorio comunale.

Il regolamento, inoltre, si prefigge di controllare ll livello delle radioemissioni e di incidere sugli aspetti relativi alla compatibilità ambientale, con particolare riguardo alla problematica dell’impatto visivo legato alla presenza dei nuovi impianti.

 

Più particolarmente, il presente regolamento prevede l’effettuazione delle seguenti attività:

 

Richiamo di altre disposizioni di legge o altri regolamenti locali

Tutte le opere soggette al presente regolamento oltre alle norme del Codice civile debbono attenersi alle seguenti disposizioni:

  1. Legge urbanistica 1150/42
  2. Legge 10/77
  3. Legge 84/82
  4. Legge 47/85
  5. P.R.G. cittadino e R.E. comunale
  6. nonché le norme che integrano e sostituiscono le norme sopra elencate

 

Campo di applicazione

Sono disciplinate dal presente regolamento tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti utilizzate in impianti di radiodiffusione e radiocomunicazione con frequenze comprese tra 0,1 MHz e 300.000 MHz e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiori a 5 Watt.

 

Responsabilità e requisiti dei committenti dei progettisti dei direttori dei lavori e degli esecutori

L’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei progettisti , dei direttori dei lavori e degli esecutori nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni sanzionabili dalle leggi e regolamenti vigenti anche se , in ottemperanza del presente regolamento, venissero prescritte particolari disposizioni da parte del comune di Cosenza.

Il committente titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori, e l’assuntore sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate dal titolo abilitativo.

 

Titolo I

 

Art.1

Concessione edilizia

Le installazioni con collocazione a terra sono soggette a concessione edilizia; le installazioni su edifici esistenti saranno soggette a concessione edilizia o autorizzazione edilizia, ove rientranti nelle categorie assimilabili ai sensi della legge 94/82 e successive modificazioni.

L’installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti con caratteristiche di cui alla premessa sono subordinate rispettivamente alla concessione edilizia o all’autorizzazione da parte del dirigente dell’Ufficio del Piano del Comune di Cosenza .

L’istanza, da redigersi in bollo deve essere inoltrata al Comune di Cosenza nonché al Comitato Scientifico Inquinamento Elettromagnetico (C.S.I.E.) per una valutazione preliminare.

L’istanza deve essere accompagnata dal parere tecnico sanitario a cura dell’ Azienda Sanitaria n°4 Presidio Multizonale di Prevenzione settore Fisico-Ambientale e da una relazione tecnica contenente:

  1. planimetria del territorio e del sito con l’individuazione delle aree sottoposta a tutela ambientale- paesistica; r
  2. relazione sui caratteri geomorfologici ed orogragrafici ove si intende posizionare l’impianto;
  3. condizioni planimetriche dello stato dei luoghi prima e dopo l’intervento, con relazione dettagliata sulla sistemazione prevista;
  4. fotocomposizione dello stato dei luoghi prima e dopo l’intervento;
  5. tipologia, caratteristriche, struttura e qualità formali dell’impianto.

Inoltre, la domanda deve essere corredata da un’apposita valutazione di impatto acustico che dovrà evidenziare i seguenti punti:

Per le strutture di rilevanti dimensioni occorre che i titolari dei nuovi impianti facciano pervenire i dati statici della struttura .

Qualora la valutazione preventiva da parte dello C.S.I.E. dia esito negativo, di concerto con gli Uffici Comunali, verranno proposte ai titolari degli impianti soluzioni alternative. 

 

Art. 2

Installazioni su proprietà comunali

Per gli impianti da realizzare su edifici di proprietà del Comune, il titolare dell’impianto dovrà ottenere preventiva concessione amministrativa e sottoscrivere atto unilaterale registrato con cui si impegna:

 

Gli obblighi di cui sopra sono estesi ad eventuali altri titolari qualora l’impianto sia oggetto di trasferimento, che dovrà in ogni caso essere previamente autorizzato dal Comune di Cosenza.

 

Art. 3

Completamento installazione

Al momento del completamento del nuovo impianto o delle modifiche dell’impianto esistente, il titolare dovrà inoltrare al Comune di Cosenza e al C.S.I.E:

La comunicazione di attivazione del nuovo impianto o dell’impianto che a seguito di modifiche è stato potenziato, dovrà pervenire al Comune di Cosenza e al C.S.I.E. con congruo anticipo e comunque, almeno quindici giorni prima dell’attivazione stessa.

 

Art. 4

Vincoli territoriali

Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della tutela della salute della popolazione, della tutela paesaggistica ed ambientale e con le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti in materia. A tal proposito gli eventuali proponenti gli impianti di cui alla premessa , da presentare nel rispetto degli articoli precedenti , dovranno sottoporre all’esame del comitato un piano programmatico preventivo nel quale dovranno essere indicate le previsioni installative sul territorio comunale.

 

Art. 5

Aree protette

L’installazione di nuovi impianti di radiodiffusione o radiocomunicazione non potrà avvenire all’interno delle aree di pertinenza di strutture sanitarie, pubbliche e private. In ogni caso non potrà avvenire se non a distanza di cautela e in rapporto alle potenze da impegnare valutando il tutto dai confini esterni delle strutture succitate.

Inoltre, l’installazione dei nuovi impianti non potrà avvenire sopra gli edifici scolastici, sopra edifici e suoli a uso pubblico o di futuro utilizzo pubblico (giardini pubblici, centri sportivi ecc.) e all’interno di aree destinate all’infanzia, fermo restando inoltre il disposto di cui al I° comma del presente articolo

 

Art. 6

Impianto elettrico delle stazioni radio base

L’impianto elettrico, con particolare riguardo alla messa a terra e alla protezione contro le scariche atmosferiche deve essere dichiarato realizzato a perfetta regola d’arte e dovrà essere certificato conforme alla normativa vigente.

 

Art. 7

Limiti di esposizione

I livelli massimi dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza prodotti dagli impianti di radiodiffusione e radiocomunicazione presenti sul territorio comunale sono quelli fissati dalla vigente normativa nazionale .

Fermi restando i limiti di cui sopra, vengono altresì recepiti integralmente dal presente regolamento le misure di cautela e gli obiettivi di qualità di cui alla vigente normativa nazionale e regionale

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati dovrà essere minore dell’unità.

In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Tali azioni di risanamento dovranno avvenire tenendo conto delle indicazioni tecnico-procedurali stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

 

Art. 8

Verifiche

Le verifiche dei livelli effettivi di emissione sono affidate al personale tecnico del Settore Fisico-Ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria n° 4 che potrà operare congiuntamente a personale tecnico del Comune e dell’Università della Calabria, alla quale ultima spetta il controllo statistico sui rilevamenti tecnico-scientifici operati Tali verifiche saranno finalizzate a cogliere le condizioni di massima esposizione, e si svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa tecnica vigente, accogliendo le eventuali giustificate osservazioni che dovessero richiedere specifiche indagini.

Ad eccezione delle attività di verifiche procedurali finalizzate al rilascio delle autorizzazioni di installazione dei nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti, sarà a carico dei titolari degli impianti qualsiasi altro intervento di verifica a carattere periodico.

La periodicità di tali accertamenti verrà stabilita dal Comune di Cosenza e al C.S.I.E. sulla base di elementi di valutazione che potranno essere sia di natura tecnica che di impatto sociale.

 

Art. 9

Impianti esistenti

I titolari degli impianti di radiodiffusione e radiocomunicazione già operanti sul territorio comunale prima dell’entrata in vigore del Decreto 381/98 hanno l’obbligo di far pervenire al Comune di Cosenza e al C.S.I.E., entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, i dati di cui al precedenti artt. 1 e 3.

 

Art 10

Segnalazione alle autorità competenti

I titolari degli impianti di radiodiffusione e radiocomunicazione già operanti sul territorio comunale prima dell’entrata in vigore del Decreto 381/98 che disattendono quanto previsto dall’art. 9 del presente regolamento, saranno soggetti alla segnalazione alle autorità competenti per la chiusura e la rimozione degli impianti di proprietà.

Le installazioni di radiodiffusione e radiocomunicazione difformi a quanto previsto nel presente regolamento saranno soggette alle previsioni del primo comma del presente articolo.

 

Disposizioni Finali

 

Art. 11

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla approvazione dell’organo tutorio dell’adottata deliberazione comunale.