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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

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I CRITERI DELLE NOMINE

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MANUALE DI GESTIONE DEL COMUNE DI COSENZA

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REGOLAMENTO I.C.I.

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REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SUGLI IMPIANTI TERMICI ANNO 2007/2008
E PER LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI

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MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI/MONTACARICHI DPR 162/99

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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLO
SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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IL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI
ED ALLE INFORMAZIONI (pdf)

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REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISIONALI

modello per installazione insegne e/o elementi di arredo urbano

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REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 gennaio 2000 Deliberazione nr.2

TITOLO I

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 1

Prima seduta

1 - Il Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del consiglio comunale che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione e, in tale adunanza, si procede alla convalida degli eletti ed eventuali surroghe, alla comunicazione del Sindaco relativa alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori.

2 - La seduta è presieduta dal consigliere anziano, assistito dai due consiglieri più giovani, che svolgono funzioni di scrutatori.

3 - E' consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni comunali, ha registrato la maggior cifra individuale, che si ottiene sommando i voti della lista a quelli di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età.

4 - Nella prima seduta si procede altresì alla elezione del Presidente del Consiglio secondo quanto stabilito dal successivo art. 3.

5 - La seduta è pubblica.

6 - L’avviso di convocazione è notificato agli eletti, almeno cinque giorni prima. La notifica avverrà a mezzo di messo comunale presso il domicilio di ciascuno degli eletti in mani proprie o, in caso di assenza, a persona di famiglia, convivente o a persona addetta alla casa. Ove non sia possibile eseguire la consegna dell'avviso di convocazione per irreperibilità del consigliere o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 codice di Procedura civile copia del medesimo sarà depositata nella Casa Comunale a cura del messo notificatore che affiggerà avviso dell'avvenuto deposito alla porta dell'abitazione o del domicilio del consigliere cui sarà data notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7 - Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all’interessato la qualifica di consigliere anziano ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e nelle forme di cui al comma precedente.

Art. 2

Convalida degli Eletti

1 - Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti dichiarando, ove ne sussistano le condizioni, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

2 - Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili e/o incompatibili ai sensi delle leggi 154/81 e 16/1992 e successive modificazioni.

3 - Ove nella prima riunione non si esaurisca l’esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l’esame è rinviato ad una successiva seduta che si considera come aggiornamento della prima.

4 - Alla prima seduta i consiglieri proclamati intervengono nella discussione ove sia eccepita la loro ineleggibilità o incompatibilità ma non partecipano alla relativa deliberazione.

Art. 3

Presidenza del Consiglio

1 - Il Consiglio è presieduto da un presidente, eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri in carica. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce uno dei due vice presidenti di cui uno indicato dalle minoranze, eletti anch'essi tra i consiglieri in carica. La sua elezione viene inserita come primo punto all'ordine del giorno della prima seduta dopo la convalida degli eletti e la comunicazione del Sindaco relativa alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori. La elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.

Ciascun consigliere deve votare un solo nominativo.

I due vice presidenti, di cui uno della minoranza, vengono eletti anch'essi a scrutinio segreto. Ciascun consigliere deve votare un solo nominativo. Sia per la elezione del Presidente che per la elezione dei vice presidenti, in caso di parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano di età.

2 - Il Consiglio è convocato, dal Presidente del Consiglio, secondo le procedure fissate nel punto 6 dell'art. 1, in sessione ordinaria nel periodo dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno e in seduta straordinaria nell'intero arco dell'anno.

3 - Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione.

4 - Il Presidente del Consiglio è tenuto, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

5 - Il Presidente fissa giorno ed ora dell'adunanza, d'intesa con il Sindaco e sentiti i Presidenti dei gruppi riuniti collegialmente in conferenza.

6 - Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno cinque giorni per le sessioni ordinarie e di tre giorni per quelle straordinarie.

7 - In caso di necessità, il Consiglio può essere convocato con preavviso di ventiquattro ore soltanto. In tal caso, la deliberazione è rinviata al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

8 - Il Presidente del Consiglio è tenuto a sentire il Sindaco per la formulazione dell’Ordine del Giorno dei lavori. -

9 - Al Presidente del Consiglio, a norma dello Statuto, è assegnata dal Sindaco sulla

base degli indirizzi definiti con delibera del Consiglio comunale, una struttura adeguata all'espletamento delle sue funzioni. A tal fine viene costituito un ufficio di Presidenza cui è attribuito altresì il compito di garantire ed assicurare il funzionamento del consiglio e di dare riscontro alle richieste avanzate dai singoli consiglieri per l’adempimento del loro mandato.

L’ufficio di presidenza avvalendosi dell’ufficio stampa del Comune si occupa dei rapporti con l’esterno della pubblicità dell'attività consiliare attraverso la stampa e le reti televisive e di diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari.

10 - Tale ufficio ha anche il compito di diffondere fra i cittadini la conoscenza dei lavori consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, mediante la raccolta dei dati e la loro pubblicazione per sintesi su un apposito Bollettino di informazione comunale, con cadenza mensile, da istituirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11 - L'ufficio ha sede nella casa comunale.

12 - Tale ufficio deve stabilire un rapporto costante di collaborazione con l’Ufficio Informazioni dì cui all'art. 10 punto 5 dello Statuto e con l'Ufficio del Difensore civico.

Art. 4

Pubblicità delle sedute

1 - Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e normalmente si svolgono nel palazzo civico, ubicato in Piazza dei Bruzi nella Sala delle Adunanze.

Art. 5

Situazione Patrimoniale dei Consiglieri

1 - Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi, alle spese elettorali dei consiglieri comunali e circoscrizionali sono depositati presso l'ufficio di presidenza del Consiglio e sono liberamente consultabili da chiunque.

TITOLO II

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6

Composizione

1 - Il Consiglio Comunale al proprio interno si articola in gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.

2 - I consiglieri che risultino unici rappresentanti eletti nell'ambito di una lista costituiscono gruppo autonomo.

3 - Il gruppo misto è costituito dai consiglieri che dichiarino di non voler appartenere ad un gruppo già costituito, quale che sia il loro numero.

4 - La dichiarazione di appartenenza ai gruppi avviene mediante comunicazione scritta al Segretario Generale, il quale ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

5 - Le disposizioni dello Statuto e del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Art. 7

Costituzione

1. Entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, si costituiscono i gruppi consiliari eleggendo il Presidente e l’eventuale Vice Presidente del gruppo dandone comunicazione scritta al Segretario Generale.

2 - Qualora il presidente del gruppo non venga eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è Presidente il consigliere anziano del gruppo, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

3 - Ove si costituisca un gruppo misto, la funzione di presidente del gruppo è svolta dal consigliere anziano al sensi dell'art. 21 dello Statuto, salva diversa determinazione del gruppo medesimo.

4 - Il Presidente del Consiglio comunale informa l’Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva, eventuale, variazione.

5 - I gruppi designano i propri componenti nelle commissioni consiliari, sia in sede di prima costituzione che per ogni eventuale, successiva, variazione. In caso di mancata designazione, provvede comunque il presidente del gruppo. Il Presidente del Consiglio ne prende atto, informandone immediatamente l'Assemblea.

Art. 8

Strutture e personale

1 - Il Sindaco, al momento della loro costituzione, assegna ai gruppi, per l’espletamento delle relative funzioni, locali idonei, arredo, telefono e materiale d'uso.

2 - A richiesta del Presidente del gruppo, il Direttore Generale, fatte salve le esigenze di servizio, assegna il personale nella misura di una unità per gruppo.

3 - Con apposito stanziamento di bilancio sono attribuite risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio, dei gruppi consiliari e delle loro strutture.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9

Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1 - Con delibera del Consiglio Comunale sono istituite ai sensi dell’art. 25 dello Statuto le commissioni consiliari permanenti articolate in aree funzionali dì attività ed in numero non inferiore ad 8 e non superiore al numero degli assessorati.

Sono costituite con il 60% dei componenti designati dai gruppi di maggioranza ed il 40% dai gruppi di minoranza, assicurando comunque la più larga rappresentanza di tutti i gruppi. Il numero dei componenti dì ciascuna commissione è fissato in numero 10. Ad esse ove necessario, partecipano gli Assessori competenti.

Una volta fissate le competenze delle Commissioni, le stesse possono essere modificate nel corso della consiliatura solo previa deliberazione in merito del Consiglio Comunale.

Art. 10

Costituzione

1 - Il Consiglio Comunale, sulla base delle designazioni dei gruppi, ai sensi dell’art. 7 - punto 5 - del presente regolamento, procede, nella seduta successiva alla prima, alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti con voto palese e con unica votazione, dopo aver provveduto alle altre incombenze di legge.

2 - Le commissioni consiliari permanenti decadono col decadere del Consiglio comunale.

3 - Ciascuna commissione, entro 15 giorni dall’approvazione della delibera di costituzione, è riunita dal Presidente del Consiglio ed elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente con voto segreto e con separata votazione. Dei relativi risultati è data comunicazione al Segretario Generale dal presidente neo-eletto.

4 - Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l’Assemblea dell’avvenuto insediamento delle commissioni consiliari e dell'elezione dei relativi Presidenti e Vice Presidenti.

5 - Al fine di assicurare le percentuali di rappresentatività di cui all'art. 9 i Presidenti dei gruppi hanno facoltà di sostituire - mediante apposita designazione da ratificare in Consiglio Comunale - il Consigliere che abbia aderito a gruppo diverso da quello originario, Consigliere che, per effetto di ciò, decade da componente della commissione, contestualmente alla formalizzazione del suo passaggio a gruppo diverso da quello originario.

Art. 11

Convocazione

1 - Il Presidente, o in sua assenza il vice Presidente, convoca per iscritto e con acquisizione di ricevuta e presiede la commissione, formulando il relativo ordine del giorno e dandone tempestivo avviso al Sindaco agli Assessori competenti ed ai Presidenti dei gruppi.

2 - Nel caso di prolungate inattività, almeno tre dei componenti la commissione possono chiederne per iscritto al presidente la convocazione, fissando, contestualmente, la data e l'ordine del giorno. Il Presidente ha obbligo di ottemperare entro quindici giorni. In difetto la commissione può essere convocata da almeno tre dei componenti.

3 - Le commissioni si riuniscono, di norma secondo un calendario interno, concertato tra il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle commissioni, per evitare sovrapposizioni e per permettere la presenza dei Consiglieri alle riunioni. In caso di necessità ed urgenza, il presidente può convocarle anche con preavviso di almeno 24 ore.

4 - Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Per la validità si fa riferimento all'art. 21 - comma 2.

5 - I Presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto di surrogare per la durata della seduta stessa uno o più componenti effettivi appartenenti al proprio gruppo dandone preventiva comunicazione al presidente

6 - Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche, salvo che il presidente decida con adeguata motivazione che uno o più argomenti riservati vengano discussi a porte chiuse.

7 - Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente, non inferiore al VI livello, assegnato dal Direttore Generale.

Art. 12

Funzioni e Compiti

1 - Le commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio. I provvedimenti di annullamento di deliberazioni del Consiglio comunale disposti dal CO.RE.CO. sono presi in esame dalla commissione consiliare competente per materia entro 10 giorni dalla trasmissione.

Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati a fornire chiarimenti gli Assessori, il Direttore Generale, i Revisori dei Conti, i dirigenti di area ed eventuali consulenti nominati dal Sindaco.

Sono sottoposte in modo obbligatorio all'esame delle commissioni le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi della legge n. 142/90.

Ferme restanti le esigenze di informazione e di valutazione non sono oggetto di parere da parte della Commissione le deliberazioni adottate dalla Giunta nell'ambito dei propri poteri.

Gli atti concernenti provvedimenti che costituiscano forma di partecipazione del Consiglio al processo di formazione, verifica, aggiornamento delle linee programmatiche di governo dell’Ente, devono essere acquisiti dalle Commissioni competenti quindici giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.

2 - Le commissioni provvedono, entro e non oltre 15 giorni, all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente con pareri inviati al Sindaco, il quale ne riferisce al Consiglio nella prima seduta utile

3 - Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono inviate al Sindaco il quale trasmette gli atti per il seguito istruttorio al Segretario Generale.

4 - Le commissioni possono effettuare indagini conoscitive sugli argomenti relativi all'ambito della propria competenza. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Direttore Generale, dei titolari degli uffici comunali, degli amministratori, dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal comune, dei revisori dei conti. Hanno inoltre titolo a richiedere l’accesso e l'esibizione di atti e documenti in possesso dell'amministrazione.

5 - Le commissioni, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Presidenti delle Circoscrizioni, tengono riunioni congiunte con la consulta delle Circoscrizioni.

Art. 13

Svolgimento dei lavori

1 - Le commissioni deliberano purchè sia presente la metà dei loro componenti, a maggioranza, mediante votazione palese, per alzata di mano, su di un testo scritto. Può essere presentata una relazione di minoranza.

2 - Ai lavori delle commissioni sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, i Presidenti, i Consiglieri non componenti.

3 - Copie dei verbali delle sedute sono depositate nelle segreterie delle commissioni e nell'Archivio generale del Comune e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

4 - La partecipazione alle sedute, anche nel caso che esse vadano deserte, comporta per i componenti elettivi e per i Presidenti dei gruppi un gettone di presenza ai sensi di legge. In ogni caso, non può essere liquidato piú di un gettone di presenza al giorno per la partecipazione alle commissioni.

Art. 14

Commissione di controllo e garanzia

1 - Il Consiglio comunale istituisce una commissione consiliare con funzione di controllo e di garanzia per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

Altresì la commissione vigila sull’attuazione dello statuto e del regolamento del C.C. e sul rispetto delle regole in essi contenute e sulla attività dell’Amministrazione.

Il Presidente di detta commissione riferisce, sul controllo operato dalla medesima, al Consiglio comunale con cadenza semestrale. La presidenza della commissione viene attribuita alle opposizioni.-

Valgono per detta commissione le regole fissate per le Commissioni Consiliari permanenti.

Ogni qual volta venga espressamente richiesto dalla Commissione, la discussione di documenti proposti all’attenzione del Consiglio viene inserita all’Ordine del Giorno della prima seduta utile.

Art 15

Commissioni speciali e d'inchiesta

1 - Le commissioni speciali e di inchiesta sono istituite al sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 dello Statuto.

2 - Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica depositata presso il Segretario Generale, il Sindaco, di concerto con i presidenti dei gruppi nomina, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, commissioni speciali o di inchiesta per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili dei servizi e degli uffici, dei rappresentanti del comune in altri organismi o per procedere all'accertamento di specifiche questioni di interesse locale.

3 - La commissione speciale o di inchiesta, nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari in seno alle commissioni consiliari, è nominata con provvedimento del Sindaco, nel quale vengono definiti il numero dei componenti, il presidente, l'oggetto, l’ambito ed i tempi entro cui concludere i lavori mediante apposita relazione scritta. Il Sindaco entro e non oltre 30 giorni deve riferire al Consiglio sulle conclusioni cui la commissione è pervenuta.

4 - Il Sindaco, d'intesa con i presidenti dei gruppi, può chiamare a far parte della commissione speciale o di inchiesta esperti esterni di provata competenza in relazione alla materia di che trattasi ed in misura non superiore a due unità. Gli esperti esterni fanno parte della commissione a tutti gli effetti. La loro partecipazione è remunerata ai sensi di legge.

5 - I restanti componenti della commissione sono retribuiti secondo le modalità fissate dal presente regolamento per le commissioni consiliari permanenti.

6 - La commissione speciale o di inchiesta ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Direttore Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto o allo stesso connesso.

7 - Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell’incarico, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Difensore Civico, del Segretario Generale e del Direttore Generale, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi e dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati non possono rifiutarsi di rispondere. La convocazione e le risultanze dell’attività di accertamento restano riservate fino alla presentazione al Sindaco della relativa relazione. Fino a quella data, i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

8 - La redazione dei verbali della commissione è effettuata da un funzionario comunale di livello non inferiore al VII nominato dal Direttore Generale su individuale richiesta del presidente della commissione

9 - Nella relazione, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.

10 - Con la presentazione della relazione, la commissione esaurisce la propria attività, risultando ad ogni effetto sciolta. Gli atti ed i verbali vengono, a cura del presidente, consegnati al Segretario Generale o a chi ne fa le veci, che provvede alla loro conservazione nell’archivio dell’ente.

11 - La presidenza di dette commissioni laddove hanno funzioni di inchiesta è attribuita alle opposizioni.

Art. 16

Commissione di inchiesta sul Sindaco

1 - Ove l'oggetto dell'inchiesta riguardi la persona del Sindaco, la relativa commissione è nominata dal Consiglio comunale su richiesta di un numero di consiglieri assegnati che rappresenti almeno un terzo dell’assemblea.

2 - La commissione di cui al comma che precede è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un numero di consiglieri pari alle rappresentanze politiche presenti in Consiglio.

3 - Ai fini dell'attività della commissione si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

4 - Le risultanze dell'inchiesta sono depositate, entro e non oltre 10 giorni dalle conclusioni, a cura del Presidente presso l'ufficio del Segretario Generale, il quale provvede, entro tre giorni, a trasmetterle al Vice Sindaco affinché ne riferisca immediatamente al Consiglio.

5 - Commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione possono essere nominate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e con rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 17

Convocazione e presidenza

1 - Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento è convocato e presieduto dal Vice Presidente e, nei casi previsti dalla legge, dal Consigliere anziano. In caso di assenza di quest’ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

2 - La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, firmato dal Presidente, notificato ai consiglieri presso il loro domicilio a mezzo di messo comunale. Dell'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione è fatta attestazione nella dichiarazione di notificazione sottoscritta dal messo comunale

3 - I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati a cura degli Assessorati e degli uffici, presso l'ufficio della Segreteria generale almeno quarantotto ore prima del giorno fissato per la seduta, ovvero dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

4 - Per domicilio del consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica oppure altro luogo espressamente indicato dal consigliere mediante dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria generale.

5 - La notifica avviene secondo la procedura prevista dall'art. 1 comma 6 del presente Regolamento.

6 - L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, contenente il luogo, l'ora, il giorno della prima e della seconda convocazione e l’elenco degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, è notificato almeno cinque giorni antecedenti la data di riunione del Consiglio.

7 - L'avviso per le sedute straordinarie è formato ed è notificato tre giorni prima la data della seduta.

8 - In caso di necessità, il Consiglio può essere convocato, con le medesime modalità di notifica di cui ai commi precedenti, con preavviso di sole ventiquattro ore

9 - Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l’ora della seconda e nell'adunanza non è raggiunto il numero legale, della seconda convocazione è data notizia mediante telegramma o telefax ai consiglieri non presenti.

10 - Se nell'avviso di prima convocazione non risulti indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione, questa è disposta secondo le forme e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo.

11 - Ove il Consiglio venga sospeso e la seduta aggiornata, è dato avviso ai soli consiglieri assenti al momento del rinvio mediante telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima, se l’aggiornamento è disposto per il giorno successivo l'avviso è fornito, mediante fonogramma.

12 - Nel caso in cui, dopo la notifica degli avvisi di convocazione, vengano aggiunti ulteriori punti all'Ordine del Giorno, occorre darne avviso scritto ai consiglieri, mediante notifica effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare è effettuato contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione e gli stessi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

13 - Nel caso in cui il Consiglio è convocato in via di urgenza, a maggioranza i consiglieri presenti possono rinviare la trattazione degli argomenti al giorno successivo.

14 - La convocazione è pubblicata all’Albo Pretorio, e ne può essere dato avviso alla cittadinanza mediante manifesto murale, e ne viene data comunicazione al Prefetto, al Presidente del CO.RE.CO., al Questore ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

15 - Nel caso in cui, nel corso delle sedute, venga meno il numero legale e la seduta stessa venga dichiarata deserta, rimangono comunque validi gli atti deliberati prima della mancanza del numero legale.

Le sedute successive, siano esse di seconda convocazione o di aggiornamento, proseguono i lavori dal punto all’ordine del giorno su cui non c’è stata deliberazione.-

Art. 18

Conferenza dei capigruppo

1 - La Conferenza dei Capi Gruppo è costituita dai Presidenti dei Gruppi consiliari. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente partecipa l'eventuale Vice Presidente o un supplente appositamente nominato.

2 - La Conferenza dei Capi Gruppo:

a - partecipa alla programmazione del calendario dei lavori del Consiglio;

b - esprime parere su ogni altra questione proposta dal Sindaco e/o dal Presidente relativa al funzionamento ed ai lavori del Consiglio;

c - determina, d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale le indicazioni ed i criteri da seguire nella gestione delle risorse finanziarie attribuite ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.

 

Art. 19

Ordine del Giorno

1 - Il Presidente sentito il Sindaco e la conferenza dei Presidenti dei Gruppi, fissa l'ordine del giorno. Nel caso di convocazione in sessione straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, a norma di Statuto, inserisce fra gli argomenti all'Ordine del Giorno quelli richiesti.

2 - Nell'ordine del giorno sono indicati, mediante numero progressivo i distinti argomenti della seduta, con l'indicazione se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria e con l’elencazione degli argomenti da trattarsi in seduta pubblica o segreta. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere discussi entro il termine di 60 giorni dall’inserimento.

3 - L'ordine del giorno è pubblicato all'Albo Pretorio e viene trasmesso in copia al Prefetto, al Presidente del CO.RE.CO., al Questore ed al Collegio dei Revisori dei Conti

4 - In casi particolari, avvalendosi dell’ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio può disporre la divulgazione, a mezzo di manifesti, stampa, radio e televisioni locali, della convocazione e del relativo Ordine del Giorno del Consiglio.

5 - Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive in modo chiaro il contenuto essenziale, di tal che il Consigliere possa rendersi conto dell’oggetto da trattare

6 - Gli argomenti, fatte salve disposizioni specifiche di altri regolamenti del Comune, sono ordinati secondo il seguente schema:

A) pareri, istanze, petizioni popolari, proposte e rilievi, ai sensi di Statuto;

B) discussione sui risultati referendari;

C) interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno, risoluzioni;

D) relazione almeno semestrale sull'attività della Giunta;

E) proposte di deliberazione di competenza del Consiglio;

F) proposte di deliberazione di competenza della Giunta;

G) ulteriori proposte di deliberazione dei consiglieri, di iniziativa popolare e delle circoscrizioni;

H) petizioni e istanze delle circoscrizioni;

I) altri oggetti.

7. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma precedente è presentata per iscritto al Segretario Generale, il quale, dopo la registrazione provvede ad inoltrarla al Sindaco.

8. Il Sindaco sottopone tutti gli atti, le iniziative e gli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno al preventivo esame della competente commissione consiliare.

9. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un presidente di gruppo può, nel corso della seduta modificare l'ordine dei lavori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO V

LE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 20

Sede

1 - Le adunanze del Consiglio si tengono di norma presso la sede del Comune nell'apposito salone. Il Presidente, sentito il Sindaco, e la conferenza dei presidenti dei gruppi, può stabilire che la riunione del Consiglio, in casi eccezionali, si tenga in altri luoghi del territorio comunale.

Art. 21

Numero legale

1 - Il Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale, all'ora fissata per la riunione e comunque non oltre un'ora dalla stessa, accerta la presenza dei consiglieri mediante appello nominale.

2 - Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è redatto verbale con l’indicazione dei consiglieri presenti.

Art. 22

Presidenza della seduta

1 - Il Presidente accertata l'esistenza del numero legale:

A) dichiara aperta la seduta;

B) concede ai consiglieri la facoltà di parola e la toglie secondo le norme del presente regolamento;

C) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;

D) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;

E) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio a norma di legge, di Statuto e di regolamento;

F) dispone la sospensione temporanea dei lavori per sentire la conferenza dei capigruppo ovvero su richiesta di un consigliere, e con approvazione della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 23

Scrutatori

1 - All'inizio della seduta, il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore per le votazioni sia pubbliche che segrete. La minoranza è rappresentata da un proprio consigliere.

2 - Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.

3 - La regolarità delle votazioni palesi o segrete è accertata dal Presidente assistito dagli scrutatori.

4 - Nel caso di scrutinio segreto la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti che il Segretario riassume nello schema di provvedimento in trattazione.

5 - Le schede della votazione accertate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte dal Segretario Generale.

6 - Le schede contestate o annullate sono vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

7 - Nel verbale deve darsi atto espressamente che l'esito della votazione è stato verificato prima della proclamazione con l'assistenza degli scrutatori.

8 - Nelle votazioni palesi l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni

9 - Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa su invito del Presidente.

10 - Il Consiglio non può deliberare nè discutere proposte non iscritte all’ordine del giorno.

Art. 24

Sedute

1 - Le sedute del Consiglio comunale sono di prima e seconda convocazione, pubbliche, segrete ed aperte.

2 - Il Consiglio sia in prima che in seconda convocazione non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune senza, a tal fine, computare il Sindaco.

3 - Gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e non concorrono alla determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

4 - I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che è venuto a mancare il numero legale, avverte il Presidente, il quale può far richiamare in aula il consigliere momentaneamente assente e, qualora ne ravvisi la necessità, disporre che venga ripetuto l’appello nominale.

5 - Nel numero fissato per la validità delle adunanze non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti e gli affini fino al quarto grado civile abbiano interesse.

6 - I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

7 - Non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

A) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale ed i provvedimenti ad essi rapportati;

B) le variazioni di bilancio;

C) i piani finanziari,

D) il piano regolatore generale e sue varianti;

E) il conto consuntivo;

F) le spese che impegnino i bilanci per gli anni successivi, escluse quelle relative alle locazioni d’immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

G) la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende, istituzioni o società;

H) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

I) la partecipazione o la costituzione di società di capitali;

L) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;

M) l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

8 - Le deliberazioni relative alle indennità di carica vanno adottate dal Consiglio con votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l’Assemblea, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

9 - La seduta di seconda convocazione, iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per la mancanza del numero legale, si aggiorna ad altra seduta di seconda convocazione per i soli argomenti rimasti da trattare. Ove detta seduta coincida con altra seduta di prima convocazione, il Consiglio deve affrontare preliminarmente gli argomenti non trattati in seconda convocazione.

10 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quanto disciplinato nel comma successivo.

11 - L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando si trattino questioni che comportino apprezzamenti sulla moralità e correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni sulle qualità morali delle stesse.

12 - Il Presidente, nel corso della discussione ed anche su proposta di uno o più consiglieri, può porre in votazione il passaggio a seduta segreta nei casi di cui al comma precedente.

13 - Durante le sedute segrete restano in aula, oltre ai Consiglieri, i membri della Giunta e il Segretario Generale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

14 - Ove concorrano motivi di carattere straordinario, il Presidente, su proposta del Sindaco sentita la Giunta e la conferenza dei presidenti dei gruppi, può convocare la seduta aperta del Consiglio comunale nella sede abituale o in altri luoghi, nell'ambito del territorio comunale. A tale seduta possono essere invitati parlamentari, membri del Governo, rappresentanti della Regione, della Provincia e di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni politiche, culturali, sociali e sindacali interessate ai temi da discutere.

15 - Nelle sedute aperte, il Presidente può consentire anche interventi dei rappresentanti invitati. In tal caso, possono essere votati dai soli consiglieri mozioni od ordini del giorno. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa.

16 - Il Presidente per esigenze connesse allo svolgimento dei lavori consiliari può ammettere in aula i dirigenti ed i responsabili di servizi, i revisori dei conti, consulenti e rappresentanti degli organismi rappresentativi previsti dallo Statuto.

17 - Il Consigliere è tenuto al segreto per i documenti amministrativi e per le informazioni di cui sia stato dichiarato dal Sindaco il carattere "riservato".

Art. 25

Ordine durante le sedute

1 - I Consiglieri comunali esercitano il proprio mandato in piena libertà di parola e di opinione. Non è consentito durante la discussione fare riferimento alla vita privata o alle qualità personali di alcuno nè è consentito l'uso delle parole sconvenienti che offendano la dignità del luogo e l'onorabilità delle persone.

2 - Ove un consigliere non si attenga ai comportamenti di cui sopra o turbi l'ordine, il Presidente lo richiama formalmente una prima volta. Dopo un secondo richiamo senza effetti, il Presidente interdice la prosecuzione dell'intervento e può adottare nei suoi confronti l'allontanamento dall'aula per il punto in discussione o, nei casi piú gravi, l'esclusione dalla seduta, avvalendosi, se necessario, della Polizia Urbana.

3 - Quando vi sia un tumulto in aula e il Presidente non riesca a sedarlo, sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

4 - Il pubblico deve tenere un comportamento corretto senza interferire in alcun modo con l'attività del Consiglio. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il regolare andamento della seduta, il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualunque modo disturba, avvalendosi dell'opera della Polizia Urbana.

Art. 26

Disciplina delle sedute

1 - Il Sindaco, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno un presidente di gruppo possono intervenire per non più cinque minuti i presidenti di gruppo o i consiglieri da loro delegati; comunque non può procedersi a deliberazione.

2 - I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervento.

3 - I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su di uno stesso argomento eccetto che per fatto personale, richiamo allo Statuto e al regolamento, all’ordine del giorno.

4 - Il consigliere, ottenuta la facoltà di intervento, prende la parola e si rivolge all'assemblea. La durata dell'intervento non può eccedere quindici minuti per l'illustrazione. Non può comunque eccedere cinque minuti se il consigliere interviene per fatto personale.

5 - Ai Presidenti dei gruppi in sede di dichiarazione di voto, ai quali viene concessa la parola nell’ordine inversamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, è riconosciuto un tempo non superiore a dieci minuti. I consiglieri che non sono d'accordo con il presidente del proprio gruppo hanno diritto di parola per dieci minuti.

6 - Il Presidente, qualora il consigliere non rispetti i termini di intervento previsti nel presente regolamento, toglie la parola. Il Presidente richiama il consigliere quando si discosta dall’argomento posto in discussione e, ove questi non ottemperi, toglie la parola.

7 - Per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni il termine riconosciuto ai consiglieri è di cinque minuti.

8 - Il Consigliere, prima che il punto all'Ordine del Giorno venga posto in discussione, può pregiudizialmente chiederne il ritiro o il rinvio. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva può parlare un Consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ad intervento. Il Consiglio delibera a maggioranza, senza dichiarazioni di voto.

9 - Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento ed ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione. Di essi viene data lettura dal Presidente subito prima dell'intervento successivo.

10 - Quando il punto all'Ordine del Giorno è stato licenziato all'unanimità dalla competente commissione consiliare, dopo l’illustrazione del relatore per non più di cinque minuti, il Presidente pone in votazione l’argomento. Quando non sia stata raggiunta l'unanimità sul testo da sottoporre al Consiglio, hanno facoltà di parola per la illustrazione il relatore di maggioranza e quello di minoranza per un tempo non superiore a 15 minuti. In tal caso, il Presidente pone in discussione l'argomento secondo le procedure del presente regolamento.

11 - Su richiesta di consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella competente commissione, si apre il dibattito secondo le procedure del presente regolamento anche su pratiche licenziate all'unanimità dalla predetta commissione.

12 - Gli Assessori secondo le procedure del presente regolamento e senza diritto di voto possono intervenire in ogni seduta del Consiglio ed hanno diritto di parola a nome del Sindaco nella discussione su argomenti attinenti la propria delega e rispettando i termini assegnati ai consiglieri.

13 - Il Consiglio può invitare i Revisori dei Conti, il Difensore Civico, il Direttore Generale e i dirigenti a partecipare alle sedute pubbliche del Consiglio stesso concedendo loro, ove, ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di intervento per illustrare il punto in discussione. Gli interventi di cui al presente comma non possono superare i dieci minuti sia per i revisori che per il difensore Civico e i dirigenti.

14 - Il Segretario Generale o il Vice Segretario partecipa alle sedute del Consiglio per i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto ed, ove richiesto dal Presidente, esprime pareri di legittimità relativi agli argomenti in trattazione.

15 - Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e previe eventuali dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Art. 27

Indennità di funzione

1 - Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti il Consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza con l’indennità di funzione di cui all’art. 34 dello Statuto. La richiesta va presentata per iscritto al Segretario Generale che provvederà agli adempimenti successivi.

In caso di assenza da una seduta di consiglio o di commissione si applicherà una detrazione sulla indennità di funzione pari all’importo di un gettone di presenza. Il Consigliere potrà richiedere il recupero della detrazione suddetta giustificando adeguatamente la sua assenza agli uffici competenti.

E’ fatta salva la facoltà del Consigliere di ritornare in ogni momento al regime del gettone di presenza mediante apposita istanza da presentare al Segretario Generale.

Il nuovo regime del gettone di presenza decorrerà dal mese successivo alla presentazione della istanza.

Successive modifiche a regime di retribuzione andranno comunicate nelle forme di cui ai commi precedenti al Segretario Generale e decorreranno dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.-

Le opzioni previste dalla presente norma possono essere effettuate successivamente all’entrata in vigore dello Statuto come modificato ai sensi della L. 265/99.

Art. 28

Decadenza e Dimissioni

1 - Decadenza e dimissioni sono regolate dalle disposizioni di legge e statutarie in materia.

Art. 29

Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Ordini del Giorno, Risoluzioni

1 - Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni e fare segnalazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

2 - Le interrogazioni sono rivolte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato atto o fatto. Esse vanno presentate per iscritto. Possono essere presentate al Sindaco e rivolte alla Giunta. Può esserne richiesta risposta scritta. Il Sindaco o l’assessore delegato entro e non oltre quindici giorni, è tenuto a rispondere. Il Consigliere può richiedere che la risposta alle interrogazioni avvenga nella prima seduta di commissione utile.

3 - Le interpellanze consistono nella domanda presentata per iscritto al Sindaco o rivolta alla Giunta in ordine a motivi ed intendimenti della sua condotta su determinati problemi e per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in ordine allo specifico problema.

Valgono sul punto le procedure di cui al comma che precede.

4 - La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno cinque consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. Essa è presentata per iscritto al Sindaco. Ove sia presentata in tempo utile, va iscritta nell'Ordine del Giorno del primo Consiglio o di altra seduta immediatamente successiva. Qualora venga presentata nel corso della seduta, il Presidente ne dà lettura al termine della seduta e dispone che sia iscritta all'Ordine del Giorno del successivo Consiglio. Possono essere presentati emendamenti sulle mozioni. La mozione è illustrata da uno dei firmatari per un tempo non superiore a minuti cinque. Nella discussione possono intervenire un consigliere per gruppo per un tempo non superiore a minuti cinque. La mozione comporta comunque un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

5 - L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su problemi di ordine politico sociale di carattere generale. Viene trattato al termine della seduta in cui è presentato ed è illustrato dal primo dei proponenti per un tempo non superiore a cinque minuti. Il Sindaco, un componente della Giunta ed un consigliere per gruppo possono intervenire per un tempo non superiore a minuti cinque. A conclusione della discussione, l’ordine del giorno è posto in votazione. Il Presidente dispone in conformità alle decisioni del Consiglio.

Se nel corso della seduta in cui è presentato l’O.d.G. non viene discusso, lo stesso è inserito nell’O.d.G. della seduta successiva.

6 - Le risoluzioni possono essere formulate da ciascun consigliere per manifestare orientamenti o definire indirizzi del Consiglio su argomenti connessi con un punto all'Ordine del Giorno. Sono discusse con le modalità di cui al comma precedente. Votate durante la seduta, in caso di voto favorevole, impegnano il Consiglio o la Giunta.

7 - Ciascun Consigliere ha diritto di presentare una mozione d'ordine relativa al punto in discussione per ottenere il rispetto della legge, dello Statuto e del presente regolamento o per proporre pregiudiziali attinenti all’ordine del giorno e/o alle procedure poste in essere per la convocazione del consiglio. Il Presidente, sentito il Segretario Generale dispone in conformità.

8 - Ciascun consigliere, i rappresentanti degli organismi di partecipazione di cui allo Statuto possono richiedere che venga fissata una seduta apposita, per discutere le interrogazioni e le interpellanze. Il presidente è tenuto alla convocazione e alla formulazione del relativo ordine del giorno. I lavori della seduta si svolgono secondo forme e modalità previste nel presente articolo e si concludono con un voto del Consiglio su ciascun punto all'Ordine del Giorno.

9 - Le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche alle linee programmatiche di mandato di cui all’art. 20 comma 3 dello statuto, vengono proposte dai Consiglieri comunali mediante appositi emendamenti.-

Tali emendamenti sottoscritti da almeno 6 consiglieri dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale del Comune entro cinque giorni antecedenti il Consiglio comunale fissato per la presentazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco. A tal fine il Sindaco trasmetterà ai Consiglieri comunali le suddette linee programmatiche entro 15 giorni dalla data fissata per il Consiglio comunale.

Art. 30

Votazioni

1 - I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o su esplicita richiesta del Consigliere.

2 - Nei casi previsti dalla legge si procede a votazione segreta.

3 - Fatti salvi i casi di astensione di legge, il consigliere può dichiarare di astenersi dal partecipare alla votazione. Il Segretario Generale ne fa menzione nel processo verbale. Altresì, il Segretario Generale fa menzione nel processo verbale del voto contrario espresso dal singolo Consigliere su esplicita richiesta dello stesso.

4 - Iniziata la votazione, il Presidente non concede più la parola fino alla proclamazione del risultato.

5 - L'ordine della votazione è stabilito come segue:


questione pregiudiziale;

proposta di sospensione;

proposta di emendamento;

testo della deliberazione.


6 - I testi regolamentari sono votati articolo per articolo e con votazione finale nel loro complesso.

7 - Le schede bianche e quelle nulle, in caso di votazione segreta, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8 - Quando il Presidente, su segnalazione del Segretario Generale o degli scrutatori, ha notizia di irregolarità nella votazione, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

9 - Fatti salvi i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo Statuto, un atto è approvato quando raggiunga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e votanti.

10 - Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 31

Verbalizzazione

1 - I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2 - Essi sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale ed approvati di norma nella seduta immediatamente successiva.

3 - I processi verbali sono depositati a disposizione dei consiglieri due giorni prima della seduta immediatamente successiva. Ogni consigliere può chiedere al Presidente che venga modificata o rettificata la parte del verbale che non sia corrispondente alle opinioni manifestate o alle operazioni alle quali ha partecipato.

Art. 32

Pubblicazione delle deliberazioni

1 - Il Segretario Generale, entro e non oltre sette giorni dalla data di chiusura della seduta consiliare, provvede alla pubblicazione delle singole deliberazioni adottate mediante affissione delle stesse all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e, se dovuto le trasmette al Co. Re. Co.

2 - Il Segretario Generale in calce all'originale delle deliberazioni certifica l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 33

Diritti di informazione dei consiglieri

1 - I consiglieri comunali per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso, ai sensi di legge e dello Statuto, agli uffici del Comune e delle Istituzioni e degli Enti da esso dipendenti. Dagli stessi hanno diritto di ottenere copia degli atti, provvedimenti e documenti nonché ogni informazione e notizia riguardanti provvedimenti amministrativi, salvo quanto disposto dal regolamento sulla partecipazione ed il segreto d'ufficio.

2 - Il Consigliere che reputi violato il diritto di informazione può ricorrere alla Commissione di Garanzia, attivandola per le determinazioni del caso.

Art.34

Disposizioni transitorie e finali

1 - Sono abrogate tutte le preesistenti disposizioni interne o regolamentari comunali in materia in contrasto con il presente regolamento.

2 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, e comunque immediatamente dopo l’entrata in vigore dello Statuto.

3 - Esso è trasmesso per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e ne è data massima diffusione tramite l'ufficio di Presidenza.

4 - In sede di prima applicazione del presente regolamento, le commissioni consiliari permanenti, speciali e di Inchiesta sono costituite entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

5 - Le commissioni istituite ai sensi del precedente regolamento del Consiglio decadono al momento della costituzione delle nuove commissioni ai sensi del comma precedente.

 


   

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SUGLI IMPIANTI TERMICI
E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI

******


Avviso sulle modalità di verifica degli impianti termici e relativi oneri



Allegato A - regolamento + scheda censimento impianti


Allegato B - rapporto di prova accertamento impianti P<=35 KW


Allegato C - rapporto di prova accertamento impianti P>35 KW


Allegato D - bollettino per versamenti


Allegato E - rapporto di controllo tecnico dell'impianto



 

Regolamento per la tutela degli animali
Approvato con delibera del Consiglio Comunale
N° 29 del 30 giugno 2003

 

Titolo I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1- Oggetto del regolamento


1. Il Comune di Cosenza (denominato ultra, per semplicità, "il Comune"), al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e , in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 41/90 ed alla L.R. 4/2000; promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

 

Art. 2- Ambito di applicazione


Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cosenza.

 

Art. 3- Esclusioni


Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività di disinfestazione e derattizzazione.


Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

 


Art. 4- Detenzione di animali


1. Chiunque conviva con un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione,tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età,il sesso,la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a visita da
medici veterinari ogni qual volta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo,dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze,relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. E' vietato tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni di acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione nel rispetto delle leggi vigenti.

 

Art. 5- Maltrattamento di animali.


1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato detenere, stabilmente, animali in terrazze o balconi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezioni di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e, in particolare, allo scopo di scommesse e combattimenti di animali.
9. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

 

Art. 6- Abbandono di animali


1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctono provenienti da Centri di Recupero autorizzati.

 

Art. 7- Avvelenamento di animali.


1.E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

 

Art. 8- Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico


1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Cosenza a condizione che: a) l'animale sia accompagnato dal padrone, o detentore a qualsiasi titolo, che dovrà avere cura di non creare disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri; b) i cani siano tenuti a guinzaglio e i gatti tenuti nell'apposito trasportino,fermo restando il pagamento del biglietto o sovrattassa se dovuti.
2. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa,ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37,modificata dalla legge 25 agosto 1988,n.376.

 


Art. 9- Divieto di offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio


E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi

 

Art. 10- Vendita ed esposizione di animali


1.L'esercizio della vendita è soggetto alla normativa sul commercio.
2. Lo spazio riservato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla mole , età, carattere e razza.
3. Le deiezioni degli animali dovranno essere subito asportate e correttamente smaltite.
4. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne.
6. Durante la chiusura infra settimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
7. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina qualora quest'ultima non sia munita di tenda idonea a creare un 'ombra artificiale.
8. In occasione di fiere e sagre la vendita e l'esposizione di animali dovrà avvenire in modo tale da garantire agli animali: a) gabbie e contenitori adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati; b) gabbie e contenitori puliti e igienicamente in ordine; c) cibo e abbeveratoio con acqua pulita secondo le esigenze della specie.
9.E' obbligatoria la tenuta di un registro relativo agli animali acquistati, ospitati e ceduti dall'esercizio, quotidianamente aggiornato ed a disposizione delle competenti autorità.

 

Art.11 - Cimiteri per animali


Al fine di consentire , a quanti hanno curato animali di affezione , la possibilità di mantenere un legame affettivo con questi ultimi , il Comune può concedere alle Associazioni animaliste la gestione di strutture cimiteriali in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate.


Titolo III - CANI

 

Art. 12- Detenzione di cani


1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta secondo la disposizione che segue.
4.I recinti ove vengono custoditi i cani debbono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto.
5. E' vietato detenere cani legati o a catena. Laddove necessario , è permesso, per periodi di tempo non superiori a tre ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena che abbia una lunghezza minima di m. 6 oppure di m. 4 se fissata , tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno 8 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.

 


Art. 13- Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche


1.Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio.
2. Il Comune può individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature mediante appositi cartelli e delimitazioni. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.

 

Art. 14- Accesso negli esercizi pubblici


1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici sempre che siano accompagnati a guinzaglio e sorvegliati affinché non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
2. E' fatta salva la possibilità per i titolari dei singoli esercizi di vietare l'accesso ai cani, gatti e altri animali che, all'uopo, dovranno collocare, sulla porta di ingresso, apposito avviso e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.
3. Al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida,ai sensi della legge 14 febbraio 1974,n.37,modificata dalla legge 25 agosto 1988,n.376.

 

Art. 15- Obbligo di raccolta degli escrementi


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo stesso.

 

Art.16- Ritrovamento di cani smarriti sul territorio comunale.


1. Nel caso in cui un privato cittadino rinvenga, perché smarrito, un cane è tenuto a darne avviso all'Ufficio Diritti degli Animali indicando le modalità ed il luogo di ritrovamento.

 

Art. 17- Cattura, custodia e restituzione dei cani vaganti


1. Su richiesta di questo Comune, sono soggetti a cattura tramite unità operativa del servizio Veterinario dell' A.S.. n. 4: a) i cani randagi; b) i cani vaganti sul territorio comunale qualora il proprietario non sia nelle immediate vicinanze.
2. Durante le operazioni di cattura sarà presente un vigile urbano che dovrà controllare , prima dell'inizio delle operazioni stesse, la conformità del mezzo di trasporto e delle relative attrezzature e, successivamente, redigere apposito verbale.
3. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti e utilizzando apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, all'uso di anestetici a mezzo cerbottana o fucile previo accordo con il servizio veterinario - settore randagismo dell' A.S.n.4 che nominerà un medico veterinario per l'esecuzione della cattura.
4. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario comunale di Donnici e sottoposti, da parte del servizio veterinario, a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio identificativo.
6. Qualora, per la presenza del tatuaggio, sia possibile risalire al proprietario, il servizio veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
7. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il servizio veterinario provvederà, d'ufficio, all'iscrizione, anche nei casi in cui l'animale sarà restituito e, in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina come di proprietà del Comune.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il soggetto dovrà rimanere per 60 giorni presso la struttura sanitaria.
9. Dopo tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione e non sia possibile la reimmissione sul territorio ,ai sensi della LR 41/1990 come modificata dalla LR 3/2000 nonché ai sensi dell'art.18 del presente regolamento, il soggetto sarà affidato alla struttura del canile rifugio.
10.La custodia sine die dei cani catturati nel canile rifugio sarà praticata, quale soluzione residuale, esclusivamente rispetto a quei cani per cui non sussistono i presupposti per l'applicabilità delle soluzioni alternative disciplinate dal citato art.18( cane di quartiere o cane metropolitano).
11. L'ufficio Diritti degli Animali, in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio che ne facciano richiesta, si attiverà al fine di incentivare e accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi. Dell'affidamento sarà data corretta informazione al servizio veterinario dell'A.S. n. 4.
12. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60 giorni previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura e, pertanto, l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.
13. All'atto dell'affidamento è necessario il nulla osta sanitario del Servizio Veterinario.

 

Art.18 - Cane di quartiere e cane metropolitano


1.In ossequio alle disposizioni contenute nella LR 41/1990 come modificata dalla LR 3/2000 il Comune individua nel " cane di quartiere" e nel " cane metropolitano" , come appresso definiti,due soluzioni alternative alla custodia sine die dei cani presso le strutture rifugio.
2. Cane di quartiere
Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime indicate, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento , assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche sopra descritte, dovrà avvenire previa sottoscrizione di apposita convenzione, nonché previa effettuazione degli interventi di seguito specificati .
3. Cane metropolitano
Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.
Il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità:
a) Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti;
b)Le associazioni,verificata la presenza sul territorio metropolitano di persona/e idonea/e (di seguito indicata come "referente") a farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento, ne danno comunicazione all'Ente Locale.
c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito specificati .

4. Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio
a)all'atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina dell' A.S. n. 4 a nome del Comune che assume tutti gli obblighi del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo tatuaggio.
b)l'A.S. n. 4 provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (in primis sterilizzazione) che dovessero rendersi necessari.
c)l'A.S. n.4 provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All'atto dell'eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere o metropolitano, la scheda clinica individuale verrà completata con l'indicazione dei dati anagrafici del tutore o del referente nonché del luogo di reimmissione.
d) il Comune si farà carico della copertura assicurativa per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano dovesse arrecare a terzi (cose, persone,animali).
e)il Comune doterà ciascun cane di quartiere o metropolitano di apposito collare distintivo.
f) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita al tutore o referente interessato la realizzazione di cucce finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
g)il Comune si farà carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere o metropolitano, all'uopo designando, preventivamente, un veterinario libero professionista
h) è fatto obbligo al tutore e al referente di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere o metropolitano, ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cucce.
i) è fatto, altresì, obbligo al tutore e al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere o metropolitano provvedendo, all'uopo, ad avvisare il veterinario libero professionista designato dal Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari.
l) il tutore e il referente dovranno immediatamente comunicare al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio tra quella specificate al punto 13 del presente protocollo d'intesa.
m) nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore, il referente e, in generale, le Associazioni sopra indicate si obbligano a notiziare il Comune dell'eventuale presenza sul territorio metropolitano di nuovi cani vaganti, al fine di garantire la più ampia praticabilità delle prefate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi nei canili-rifugio.
n) ciascuna persona può essere nominata tutore o referente di un numero massimo di cani di quartiere o metropolitano pari a 3 unità .
o) sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:
* sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere o metropolitani residenti nella zona;
* sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere o metropolitano a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi;
* sopravvenuta impossibilità del tutore o del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione;
In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere o metropolitano nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore o referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate.
p) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.


Art 19 - Affidamento dei cani alla struttura pubblica


1. Il proprietario a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, può chiedere al Sindaco, l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori.
3. Il Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento, sentito il parere della Commissione di cui all'art.28, si pronuncia sulla domanda. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta

 

Art.20 - Canile sanitario comunale


1. Presso il canile comunale sanitario vengono ospitati i cani rinvenuti sul territorio comunale o affidati dai proprietari (art. 19 del presente regolamento).
2. I cani non possono essere ceduti per la sperimentazione.
3. I veterinari dell' A.S. n. 4 - settore randagismo provvedono:
a) al controllo di tutti gli animali comunque ricoverati;
b) impartiscono le necessarie disposizioni al personale dipendente;
c) dispongono e provvedono personalmente alla soppressione eutanasica degli animali, nei casi di malattia grave e incurabile previa convocazione dei rappresentanti delle associazioni animaliste presenti sul territorio le quali hanno facoltà di chiedere il parere di un veterinario di parte e in caso di dissenso possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese ,nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91
4. L'ufficio diritti degli animali provvede all'adempimento delle funzioni previste dal presente regolamento nonché dalla L. 281/91, LR. 41/90 e LR. 4/2000.
5. La commissione di cui all'art.28 vigila sulla funzionalità ed efficienza della struttura, sugli affidamenti e sul mantenimento igienico sanitario dei soggetti.

 

Art. 21 - Servizio di Assistenza Zooiatrica


1. Il Comune, tramite convenzione, adotterà un apposito servizio (SAZ) che garantisca livelli minimi di assistenza sanitaria ( anche in pronta disponibilità) agli animali, di proprietà o meno, presenti sul territorio.
2. A tale servizio, pertanto, potranno accedere anche i cittadini che ne abbiano la necessità, con modalità e tariffe individuate nella convenzione medesima.

Titolo IV - GATTI

Art. 22 -Gatti che vivono in libertà.

1. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

 

Art. 23 - Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.


1. L'Azienda Sanitaria provvede, con propri mezzi, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. L'Ufficio Diritti degli Animali, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

Art. 24 - Cura delle colonie feline.


1.I cittadini che si adoperano per la cura e il sostentamento di colonie di gatti liberi devono avere libero accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell' intero territorio comunale
2. I cittadini di cui al punto precedente sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dopo ogni pasto.
3. L'accesso alle aree di proprietà privata è subordinata al consenso del proprietario.
4. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.


Titolo V - VOLATILI

Art. 25 - Detenzione di volatili.


1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2.E' fatto divieto di mettere uccelli in voliere di grandezza tale di impedire il volo e/o l'apertura di entrambe le ali contemporaneamente.
3. E' obbligatorio posizione sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.
4. E' fatto divieto: a) di lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; b) di strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti, per iscritto, la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; c) di amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o di forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale in casi di cessione ad altri; d) di mantenere volatili legati al trespolo.

Art.25-bis-Tutela dei volatili


E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine,balestruccio e rondone.
Sono in particolare protetti i nidi del centro storico cittadino.
Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base ad autorizzazioni comunali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

 

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Articolo 26 - Detenzione di specie animali acquatiche


Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

 

Articolo 27 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari


1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

 

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 -Commissione Comunale Diritti degli animali


Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento.
A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
* Il Sindaco o suo Delegato;
* Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
* Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale.Un rappresentante o suo delegato delle associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
* Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste
* Un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA)
La Commissione , oltre ai compiti previsti dagli artt.18 e 20 , ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge .


Art.29 - Vigilanza


Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.Tale attività di vigilanza deve essere annualmente rendicontata dal Comando di Polizia Municipale all'Organo Consiliare e per conoscenza alla Commissione di cui all'art.28.


Art.30 - Sanzioni


Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste in normative specifiche (vedansi, in particolare, gli articoli 727 e 638 cod.pen.;l'art. 5 della legge 14 agosto 1991,n.281 e l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2002,pubblicata nella G.U.R.I. n.15 del 20/1/2003,recante <<Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici>>; l'art.14 della legge regionale 5 maggio 1990,n.41. nel testo modificato dall'art.8 della legge regionale 3 marzo 2000,n.4;l'art.19 della citata legge regionale n.41/1990,nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale n. 4/2000), per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate sanzioni amministrative con un minimo di Euro 25/00 (Euro venticinque/00) e un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art.7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,aggiunto dall'art.16 della legge 16 gennaio 2003,n.3.

Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.